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Radiazione Veicoli (Fonti Normative)

Ultimo Aggiornamento: 05/12/2012 11:02
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Monsterista implume
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05/12/2007 13:28
 
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Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
Come promesso qlk giorno fà, ho fatto una lunga ricerca sulle fonti normative che regolano la radizione al PRA dei veicoli e le loro modalità...

ne è uscito fuori che comunque ad oggi un veicolo nn può essere radiato se nn per ESPORTAZIONE all'estero o DEMOLIZIONE.

Buona Lettura:

I veicoli obsoleti non possono più essere utilizzati, senza targhe, nei piazzali interni delle aziende,o in aree private

Il Decreto legislativo 149/06 stabilisce che i veicoli obsoleti debbano essere rottamati o mantenuti con le targhe, anche quando vengano utilizzati in aree private

L'art. 11 del D. Lgs. 149 modifica l'art. 103 del Codice della strada e stabilisce che i veicoli obsoleti per i quali il proprietario intenda riconsegnare le targhe alla motorizzazione non possono continuare ad essere utilizzati all'interno delle aree private, ma avviati a rottamazione seguendo le norme fissate dagli art.  227 e 231 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevedono che la rottamazione debba avvenire per il tramite di ditte specificamente autorizzate, le quali si occuperanno direttamente della cancellazione al P.R.A. dei veicoli in questione.

Laddove, invece, si intenda semplicemente ritirare dalla circolazione su strada i veicoli che non rispondano più alle esigenze del trasporto, ma continuare ad utilizzarli per le esigenze di movimentazione interna ad aree private, essi dovranno mantenere la targa e, quindi, per essi occorrerà continuare a pagare la relativa tassa di possesso.


[glow=red,2,300]questo è il 103 del C.d.S[/glow]Nuovo Codice della Strada - Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

numero dell'atto 285

emesso da in data 30-04-1992

pubblicato su G.U. in data 18-05-1992
testo Art. 103
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi
 
 
1.      La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2.      Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
       
5.      Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.


[glow=red,2,300]questo è l'art.  227 e 231 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152[/glow]

Norme in materia ambientale - Art. 227 e 231
numero dell'atto 152
emesso da in data 03-04-2006
pubblicato su G.U. in data 14-04-2006
testo DECRETO LEGISLATIVO
3 aprile 2006, n. 152
(S.O.G.U. n. 88 del 14.4.2006)
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
1.       Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a)      rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b)      rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c)      veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d)      recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

[glow=red,2,300]Art. 231 - Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209[/glow]1.       Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2.       Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3.       I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4.       I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5.       La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6.       Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7.       I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8.       Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9.       Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10.   È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11.   Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
12.   L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13.   Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.".
[Modificato da G-rex74 05/12/2007 13:32]

Post: 2.132
Monsterista implume
OFFLINE
05/12/2007 14:04
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
Grazie per la tua ricerca è molto utile e chiarisce finalmente parecchi dubbi!

Post: 11.956
Città: LATINA
Occupazione: A00
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
06/12/2007 12:33
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
il mio agente!

sciaoooo :)


DMC Italia #4130 - DMC Latina #001 - SINCE 2004
Post: 98
Smarmittino
OFFLINE
09/04/2008 16:59
 
Quota

Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
Ma una moto rottamata per esportazione non può essere usata in pista?
Post: 98
Smarmittino
OFFLINE
10/04/2008 17:52
 
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Radiiazione: x espatrio va bene in pista?
Ciao a tutti. Forse ho trovato la moto per andare in pista, ma il concessionario mi ha detto che è radiata per espatrio.
So che non è più possibile la radiazione per uso su strade private.
Il conce dice che ormai fan tutti così e non ci sono rischi, ma logicamente tira acqua al suo mulino..

A che rischi andrei in contro girando con quella su un furgone o in pista?
Post: 834
Città: ROMA
Occupazione: impiegato
Smarmittino
OFFLINE
11/04/2008 08:06
 
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Re: Radiiazione: x espatrio va bene in pista?
semplice.....ti sequestrano il mezzo!!!!!....il concessionario pur di vendere ti direbbe che gli asini volano....comunque con la funzione 'cerca ' dovresti trovare argomenti a sufficenza.
Post: 98
Smarmittino
OFFLINE
11/04/2008 19:27
 
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Re: Radiiazione: x espatrio va bene in pista?
Avevo cercato ma non troavo nulla...
Vabbè peccato... quella moto mi piaceva..
Post: 98
Smarmittino
OFFLINE
12/04/2008 12:01
 
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Re: Radiiazione: x espatrio va bene in pista?
Allora.. mi sono informato ed ora il quadro è incasinatissimo!!! Abbiamo delle forze dell'ordine veramente impreparate e le cose in caso di controlli mentre stiamo trasportando il veicolo vanno solamente a FORTUNA
Ho chiesto quali sarebbero state le conseguenze nel caso fossi stato trovato in possesso di un mezzo radiato per espatrio:
-In motorizzazione dicono che, vista la particolarità della domanda, devo preparare una richiesta su carta che dovrà seguire un particolare iter burocratico prima di avere (forse) una risposta.

-in Guardia di Finanza, dopo essersi più volte assicurati che il mezzo non fosse realmente in mio possesso altrimenti c@zzi amari, sostengono che scatterebbe la denuncia per vari reati penali: ricettazione, falso e violazione dei regolamenti sui rifiuti speciali... Però meglio se chiedo in dogana che ne sanno di più... (se mi fermi durante un controllo prima mi denunci e poi chiedi se hai fatto bene?!?!?!)

-In caserma dai Carabinieri sostengono che, se dopo un controllo in rete, il telaio non risulta rubato, è tutto assolutamente a posto. Alla mia domanda "ok per i carabinieri, ma un finanziere potrebbe.." lui mi assicura che vale la stessa cosa per tutte le forze dell'ordine.. anzi mi consiglia di chiamare in caserma prima dell'acquisto che così mi dicono subito se il numero di telaio è a posto.

CONFUSIONE!!!!!
Se nemmeno le forze dell' ordine sanno che pesci pigliare, il povero cittadino che deve fare?
Post: 834
Città: ROMA
Occupazione: impiegato
Smarmittino
OFFLINE
14/04/2008 14:21
 
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Re: Radiiazione: x espatrio va bene in pista?
la risposta + pertinente è data dalla guardia di finanza...in quanto come tu sai  tutto quello che riguarda tassa di proprieta' riguarda direttamente anche loro......quindi i vari reati penali sopradetti sono da prendere in reale considerazione!!!!
Post: 1.264
Monsterista implume
OFFLINE
14/04/2008 14:35
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
".BOUC.":


Ma una moto rottamata per esportazione non può essere usata in pista?




non esiste la "rottamazione" per "esportazione"... una delle due... 
leggete ragazzi leggete... è tutto scritto

cmq andando per logica... se un veicolo è radiato per esportazione, secondo voi, i documenti dove sono?
[Modificato da G-rex74 14/04/2008 14:39]

Post: 1.264
Monsterista implume
OFFLINE
14/04/2008 14:36
 
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Re: Radiiazione: x espatrio va bene in pista?
...in EVD c'è tutta la parte normativa che riguarda la questione... unisco...

Post: 114
Smarmittino
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14/04/2008 20:42
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
....è vero, questa è la dicitura stampata sulla carta di circolazione annullata. Parla solo di esportazione, non di demolizione.


Post: 11
Città: LADISPOLI
Occupazione: Tirocinante Geometra
Smarmittino
OFFLINE
12/10/2008 09:51
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
guardate se vi può interessare, io per radiare la mia vecchia moto e venderla a pezzi sono ricorso alla RADIAZIONE per l'estero (ovvero ho consegnato la targa e tutto il resto è rimasto a me.. compreso il libretto della moto)

facendo così ci ho guadagnato sia su questa legge schifosa che prevede che il veicolo venga CONSEGNATO per la "demolizione" (ovvero venga REGALATO AGLI SFASCIA CARROZZE CHE NE VENDONO I PEZZI!!) e inoltre il telaio che mi è rimasto della moto  l'ho venduto con il libretto con il vantaggio che volendo poteva essere nuovamente reimmatricolato §39§


Post: 114
Smarmittino
OFFLINE
08/09/2009 23:35
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
ma dopo radiazione per estero posso tenere la moto in italia o per forza la devo esportarlo?

Voukos
03/11/2009 18:26
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
Devi consegnare le targhe quindi non credo tu possa circolarci...se poi la usi solo per la pista è un altro discorso
Post: 63
Smarmittino
OFFLINE
07/05/2011 19:26
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
Le fonti normative citate da G-rex74 sono quelle tutt'ora in vigore e che dovrebbero essere applicate. Se una moto viene radiata o deve essere esportata entro 60gg o deve essere demolita. Non è possibile quindi possedere un veicolo radiato anche solo per uso esclusivo sportivo. Se radiate un veicolo per demolizione e il demolitore che rilasciata il certificato di demolizione senza ritirare il veicolo incorre in svariati reati penali e al proprietario può essere contestato il concorso nei suddetti reati. Fino a oltre dieci anni fa invece quando si radiava un veicolo non vi era l'obbligo di versare materialmente lo stesso e quindi poteva essere tenuto in proprietà privata.
Post: 120
Smarmittino
OFFLINE
09/07/2012 11:21
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
ma se non pago il bollo dopo tot anni la moto non viene radiata d'ufficio e dopo per reimmatricolarla dovrei pagare i bolli arretrati?

io sapevo che c'era anche questa procedura...
Post: 834
Città: ROMA
Occupazione: impiegato
Smarmittino
OFFLINE
05/10/2012 06:58
 
Quota

Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
"Rgart":

ma se non pago il bollo dopo tot anni la moto non viene radiata d'ufficio e dopo per reimmatricolarla dovrei pagare i bolli arretrati?

io sapevo che c'era anche questa procedura...


lascia perde sta cosidetta''procedura''...cosi ti ritrovi un contenzioso con l'erario x mancato pagamento di tasse...il bollo è una tassa di proprietà..non si scherza..ti puoi ritrovare ,anche a tua insaputa,un fermo amministrativo del mezzo,altri casini, ti potrebbero addirittura fare dei pignoramenti!!
Post: 120
Smarmittino
OFFLINE
05/12/2012 11:02
 
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Re: Radiazione Veicoli (Fonti Normative)
Concordo... una volta c'era quella procedura, ora non più...

Ne sono sicuro al 100% perchè la mia vecchi cagiva l'ho reimmatricolata da radiata d'ufficio, il mio M600 ho chiesto di poterlo radiare nello stesso modo ma picche... §29§
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