Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
rispondendo rapidamente a desmop
piccolo nata: la definizione di "regola d'arte" supera in qualche modo la distinzione tra colpa lieve (per la quale una qualche clausola di esonero di reponsabilità sarebbe ammissibile) e colpa grave (il dolo non lo considero nemmeno in quanto ovvia la questione) in quanto l'impegno di eseguire il lavoro a "regola d'arte " esclude in sè e per sè la possibilità di escludere la responsabilità per colpa lieve (almeno, secondo certa giurisprudenza, l'obbligazione di risultato che l'artigiano assume con l'impegno alla regola d'arte non è suscettibile di essere limitata con clausole di esclusione di responsabilità che contraddirebbero il principio di obbligazione di risultato stessa)
comunque, ripensandoci un po' su...la prova al banco potrebbe anche non rientrare nella casistica delle operazioni che un artigiano deve rendere "a regola d'arte"....
tornando sul punto principale...in realtà siamo sostanzialmente della medesima idea, non esiste una dichiarazione salvifica per l'artigiano in quanto in ogni caso se il cliente volesse sostenere la colpa dello stesso dovrebbe dimostrarla prima di ottenere il risarcimento.
sostanzialmente il senso di una dichiarazione come quella da me descritta è l'effetto deterrente, un avvertimento per il cliente - che è ben conscio dello stato in cui si trova la propria moto- e quindi di fronte ad una dichiarazione del genere potrebbe decidere di non rischiare...