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esonero responsabilità cedimenti su banco prova

Ultimo Aggiornamento: 17/01/2008 10:47
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Post: 51
Smarmittino
OFFLINE
17/01/2008 10:47
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
"daltaddo":


piccolo nata: la definizione di "regola d'arte" supera in qualche modo la distinzione tra colpa lieve (per la quale una qualche clausola di esonero di reponsabilità sarebbe ammissibile) e colpa grave (il dolo non lo considero nemmeno in quanto ovvia la questione) in quanto l'impegno di eseguire il lavoro a "regola d'arte " esclude in sè e per sè la possibilità di escludere la responsabilità per colpa lieve (almeno, secondo certa giurisprudenza, l'obbligazione di risultato che l'artigiano assume con l'impegno alla regola d'arte non è suscettibile di essere limitata con clausole di esclusione di responsabilità che contraddirebbero il principio di obbligazione di risultato stessa)



Non sono d'accordo daltaddo la giurisprudenza non nega una clausola di limitazione per colpa (nelle modalità del precedente post), ed è logico proprio per il fatto che il principio di risultato dell'obbligazione stessa non viene contraddetto.
Il concetto di regola d'arte che indichi te credo si attagli più ad un artigiano, ad un muratore o ad un carrozziere. Come tu stesso hai notato, qui si parla di mettere la moto sul banco e cercare di tirar fuori qualche cavallo in più... Tra l'altro, nella mia ignoranza meccanica credo che i parametri impostati dal meccanico restino e siano verificabili a posteriori per dimostrare l'impossibilità che il suo lavoro abbia causato il danno...




"daltaddo":


tornando sul punto principale...in realtà siamo sostanzialmente della medesima idea, non esiste una dichiarazione salvifica per l'artigiano in quanto in ogni caso se il cliente volesse sostenere la colpa dello stesso dovrebbe dimostrarla prima di ottenere il risarcimento.
sostanzialmente il senso di una dichiarazione come quella da me descritta è  l'effetto deterrente, un avvertimento per il cliente - che è ben conscio dello stato in cui si trova la propria moto- e quindi di fronte ad una dichiarazione del genere potrebbe decidere di non rischiare...



C'è molta differenza in quello che diciamo sotto il profilo sostanziale e procedimentale: l'effetto che si vuole raggiungere o meglio quello che mi ero prefissato era di offrire uno strumento che tutelasse completamente il meccanico. Sicuramente non è possibile costruire un negozio giuridico che lo tuteli in toto, quindi ho pensato: già il cliente deve dimostrare la colpa del meccanico, quindi il nesso di causalità tra azione e distruzione della moto, se io gli impongo addirittura di dimostrare una colpa grave sono molto più tranquillo..questo era il senso del mio ragionamento e non mi è sembrato di coglierlo nel tuo.
In definitiva, oltre alla deterrenza, volevo cercare di aggravare l'onere di provare il danno da parte del cliente, ma soprattutto avvertire il suo avvocato dell'impresa che si stanno preparando a fare se non hanno delle prove decisive, ma soprattutto se ci vogliono provare.... 
[Modificato da desmoP 17/01/2008 10:50]
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