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Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione

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    metallicBG
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    Monsterista implume
    00 17/01/2008 15:49
    Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    Per cercare di avere una risposta definitiva ad un quesito mai risolto

    premesso che dipende sempre dal tizio in divisa che trovi, ma la legge cosa dice

    Mi fermano con scarichi non omologati e senza db-killer, mi becco
    l'art. 72 (sanzione da 74 a 296 euro)
    o
    l'art. 78 (sanzione da 370 a 1.485 euro + ritiro della carta di circolazione e conseguente revisione in motorizzazione)

    di seguito riporto i due articoli in questione del codice della strada presi da www.patente.it

    Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
    1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
    c) dispositivi di segnalazione acustica;
    d) dispositivi retrovisori;
    e) pneumatici o sistemi equivalenti.

    2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
    b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
    c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

    2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
    I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

    2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

    3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

    3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

    4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

    5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

    6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

    7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

    8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

    9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

    10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

    11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

    12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

    13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.


    O P P U R E


    Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
    I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

    Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

    Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 .

    Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



    ...An vensèrà mia i scudetti o la champions, però l'è tròp bèl es del'Atalanta...
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    Lucadesmo113
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    Smarmittino
    00 18/01/2008 11:43
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    Art.78!!!
    In caso di scarichi omologati ma SENZA dB Killer  ti becchi il dispositivo non efficente art.72
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    phino
    Post: 2.548
    Città: PESSANO CON BORNAGO
    Monsterista implume
    00 20/01/2008 22:55
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    no...

    in teoria ti becchi il 72 se hai scarichi non omologati.

    e paradossalmente il più costoso 78 in caso di scarico omologato ma senga dbkillers oppure scarico originale sfondellato.in quanto queste risultano essere modifiche.
    (sempre nel 78 si cade in caso di telaio mozzo)

    inoltre la riguardo mi permetto di consigliarvi una letta alla circolare DC IV B/03 1997 del 24/11/97

    io ne ho una copia nei documenti della moto...nel caso dovessi farla leggere al pirla che mi ferma (contrariamente al principio " iura novit curia"... :D ) vabè basta...

    "you can never get too low, when you're so damn high"
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    phino
    Post: 2.548
    Città: PESSANO CON BORNAGO
    Monsterista implume
    00 20/01/2008 23:00
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    http://www.pompone.eu/viewtopic.php?t=824

    questo è il link dal quale traggo info.
    non so se è "legale", ma visto lo sbatti dell'ideatore del topic originale, mi sembra giusto citare la fonte.

    fate vobis.

    "you can never get too low, when you're so damn high"
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    gavin
    Post: 10.772
    Città: BARLETTA
    DMC nelle vene!!!
    00 20/01/2008 23:20
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    quindi per scarichi non omologati ( racing ) ti becchi il 72? (ossia solo la multa? )


    2007 World FantaMotoGP Co-Champion
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    metallicBG
    Post: 1.754
    Monsterista implume
    00 21/01/2008 14:59
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    "phino":



    in teoria ti becchi il 72 se hai scarichi non omologati.
    e paradossalmente il più costoso 78 in caso di scarico omologato ma senga dbkillers oppure scarico originale sfondellato.in quanto queste risultano essere modifiche.



    secondo me c'è qualcosa che non va...



    ...An vensèrà mia i scudetti o la champions, però l'è tròp bèl es del'Atalanta...
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    phino
    Post: 2.548
    Città: PESSANO CON BORNAGO
    Monsterista implume
    00 26/01/2008 09:05
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    eh ragazzi basta leggere...quello che si deduce è effettivamente questo...

    il cambio degli scarichi non è da considerarsi modifica (vd la circolare)
    ->quindi articolo 72

    se monti scarichi sfondellati...quindi modificati
    ->articolo 78

    "you can never get too low, when you're so damn high"
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    trattorino600
    Post: 2.760
    Monsterista implume
    00 26/01/2008 11:29
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    secondo me tra il vedere e il non vedere (non possono sapere se lo scarico è sfondellato o non omologato perchè se è non omologato è gia sfondellato) ti prendi il 78...idem per telaio accorciato...
    non è chiaro al 100% perchè nel primo caso si intuisce una sostituzione nel secondo una modifica....però a ben vedere la prima può includere gia la seconda....


    "Il Monster ha più pezzi Jap di una Jap!"
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    gavin
    Post: 10.772
    Città: BARLETTA
    DMC nelle vene!!!
    00 27/01/2008 14:51
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    "phino":


    eh ragazzi basta leggere...quello che si deduce è effettivamente questo...

    il cambio degli scarichi non è da considerarsi modifica (vd la circolare)
    ->quindi articolo 72

    se monti scarichi sfondellati...quindi modificati
    ->articolo 78


    meglio cosi!


    2007 World FantaMotoGP Co-Champion
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    metallicBG
    Post: 1.754
    Monsterista implume
    00 28/01/2008 11:31
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    mmm...e con scarichi non omologati  ma con db-killer??



    ...An vensèrà mia i scudetti o la champions, però l'è tròp bèl es del'Atalanta...
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    Lucadesmo113
    Post: 445
    Occupazione: FF.OO.
    Smarmittino
    00 28/01/2008 14:04
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    Libretto, revisione e 370 euro di multa...
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    DesmoGia
    Post: 3.218
    Città: GENOVA
    Monsterista implume
    00 28/01/2008 14:38
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    se nn sono omologati, non serve a niente mettere i db killer... in quanto gia racing in partenza quindi senza nessuna omologazione che garantisca qualcosa !

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    gp1nick620
    Post: 1.437
    Monsterista implume
    00 28/01/2008 15:38
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    ragazzi il vero fatto e` che se vogliono rompere ti rompono lo stesso!

    io ho chiesto di persona a due vigili diversi (amichi mia!) e tutti e due mi hanno detto:
    non importa un fico se sono omologati e hanno il foglietto della leovince (tanto per fare un esempio)! se non sei andato a fare il collaudo con quegli scarichi e sul libretto non compare cio`, la multa te la danno lo stesso

    saluti

  • Klamath
    00 28/01/2008 16:47
    Re: Omologazione scarichi: art. 72 o 78....quale è la vera sanzione
    "gp1nick620":


    ragazzi il vero fatto e` che se vogliono rompere ti rompono lo stesso!

    io ho chiesto di persona a due vigili diversi (amichi mia!) e tutti e due mi hanno detto:
    non importa un fico se sono omologati e hanno il foglietto della leovince (tanto per fare un esempio)! se non sei andato a fare il collaudo con quegli scarichi e sul libretto non compare cio`, la multa te la danno lo stesso

    saluti




    non è vero!
    faccio un esempio, se x assurdo cado e rompo gli scarichi originali non sono obbligato a ricomprare gli originali! posso comprare uno scarico differente purche omologato x la mia moto. e in questo caso se mi fermano non possono farmi nessuna multa xche lo scarico OMOLOGATO è tale proprio xche ha le stesse caratteristiche sonore e di emissioni di quello originale (almeno sulla carta), infatti negli scarichi con omologazione cè un patacco da attaccare al libretto e non serve passare alla motorizzazzione. DIscorso diverso se ho lo scarico omologato e tolgo il dbkiller, in questo caso perdo l'omologazione e è come se avessi uno scarico racing.