Art. 50-bis. Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3.I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione,
individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete
internet, o con altro mezzo di propaganda"."
questa la norma intera. si parla di disobbedienza a leggi penali e istigazione a delinquere e apologia di reato. tutte cose che se fai nella vita "reale" ti arrestano. quindi dove sta il problema? mica c'è scritto...vietata la critica vietata la libertà di parola.
anche prima si faceva ma applicando per analogia altre norme. ora c'è una norma ad hoc.
con la legge 18 marzo 2008 n 48 infine abbiamo ratificato la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. recentemente sono cambiate norme del codice penale e di procedura penale proprio sui crimini informatici. questo 51 bis si muove nel solco tracciato già nel 2001 a Budapest. giustamente anche internet è un mezzo per commettere reati e va disciplianato sotto il profilo penale con norme specifiche.
Talvolta si vorrebbe essere cannibali, non tanto per il piacere di divorare il tale o il talaltro, quanto per quello di vomitarlo. Cioran