DMC - Ducati Monster Club Forum Mondiale del Ducati Monster

scarichi aperti

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    frecciasbk
    Post: 236
    Smarmittino
    00 28/08/2009 21:49
    scarichi aperti
    qualcuno sa dirmi di preciso cosa si rischia con uno scarico non originale ma con i db killer?????????
    ho chiesto in giro e neppure una pattuglia della stradale è riusita a darmi spiegazioni precise
    tanto che hanno rinunciato a farmi il verbale xrhè non sicuri
    grazie in anticipo §10§
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    Silverdark
    Post: 10.265
    Città: MILANO
    DMC nelle vene!!!
    00 28/08/2009 22:53
    Re: scarichi aperti
    Girare con uno scarico omologato per lo specifico modello di moto e con i db-killer montati equivale a girare con lo scarico originale.
    Quindi non si rischia nulla, e in caso di verbale se si fa ricorso lo si vince di sicuro.

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    Inuyasha
    Post: 383
    Smarmittino
    00 29/08/2009 08:01
    Re: scarichi aperti
    silver hai ragione.... però dimentichi che alcuni terminali montano al loro interno anche il catalizzatore... ovviamente il uno scarico aftermarket non c'è il catalizzatore.

    Diciamo che sei sicuro al 99,9 % resta lo 0,1 % :)  nessuno sa o guarda il catalizzatore :)

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    faxfax_75
    Post: 3.243
    Monsterista implume
    00 29/08/2009 08:58
    Re: scarichi aperti
    In Italia si possono montare scarichi non originali ma omologati per lo specifico modello di moto (quindi omologati sia per le emissioni acustiche che inquinanti) grazie alla direttiva 2005/30/CE e la sua applicazione anche in Italia attraverso:

    Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2006
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    DECRETO 22 novembre 2005
    Recepimento della direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

    e precisamente all'art. 3

    "Art. 3.
    1. A decorrere dal 18 maggio 2006, per quanto riguarda i nuovi
    convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui
    veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del
    Ministro e della navigazione 23 marzo 2001 o al decreto del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003 o al decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 non
    e' consentito:
    a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
    del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    31 gennaio 2003, e
    b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo,
    se detti dispositivi sono conformi alle prescrizioni del presente
    decreto.
    2. A decorrere dal 18 maggio 2006 non e' piu' consentito rilasciare
    l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 per i
    convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi riguardanti le
    misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico, il livello
    sonoro ammissibile o le misure contro la manomissione, laddove tali
    convertitori non soddisfano le disposizioni del decreto del Ministro
    dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo,
    modificato dal presente decreto."


    Ogni utente è il primo moderatore di se stesso... usate il cervello prima di scrivere!!
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    frecciasbk
    Post: 236
    Smarmittino
    00 29/08/2009 13:11
    Re: scarichi aperti
    grazi e x le risposte §40§
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    Niketto
    Post: 41
    Smarmittino
    00 10/11/2009 21:50
    Re: scarichi aperti
    "faxfax_75":


    In Italia si possono montare scarichi non originali ma omologati per lo specifico modello di moto (quindi omologati sia per le emissioni acustiche che inquinanti) grazie alla direttiva 2005/30/CE e la sua applicazione anche in Italia attraverso:

    Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2006
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    DECRETO 22 novembre 2005
    Recepimento della direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

    e precisamente all'art. 3

    "Art. 3.
    1. A decorrere dal 18 maggio 2006, per quanto riguarda i nuovi
    convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui
    veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del
    Ministro e della navigazione 23 marzo 2001 o al decreto del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003 o al decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 non
    e' consentito:
    a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
    del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    31 gennaio 2003, e
    b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo,
    se detti dispositivi sono conformi alle prescrizioni del presente
    decreto.
    2. A decorrere dal 18 maggio 2006 non e' piu' consentito rilasciare
    l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 per i
    convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi riguardanti le
    misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico, il livello
    sonoro ammissibile o le misure contro la manomissione, laddove tali
    convertitori non soddisfano le disposizioni del decreto del Ministro
    dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo,
    modificato dal presente decreto."





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