dimenticavo una cosa molto importante
Art. 77 comma 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.
I componenti di cui al presente comma, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
quindi art. 72 + sequestro ex art. 77 comma 3 bis ed essendo che non posso far circolare u vecolosenza un dispositivo (luci, frecce, scarico ecc...) vi è una direttiva del Ministero che indica di porre sotto sequestro l'intero veicolo, sino a che il proprietario non porvveda a montare il componente omologato
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare