Il comma I dell'art. 1490 c.c. precisa che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".
inoltre Art. 515.
Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
E'' chiaro che va dimostrato che il mezzo ti è stato venduto per regolare, in tutte le sue parti......è bene nfarsi fare una dichiarazione
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L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare