00 01/09/2014 11:08
Re: Bollo seconda moto di propietà

Ai sensi dell’art. 96 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica, "Fermo restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi PRA, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture".

Dal 1 gennaio 2013 non è più consentito presentare istanza di opposizione alla radiazione d'ufficio già registrata.

Con la radiazione d’ufficio l'obbligo del pagamento del bollo cessa a partire dall’anno successivo al triennio di radiazione.



Quindi, se non hai ricevuto niente dall'ACI e non hai avuto visite da parte delle FdO la ta moto, se hai ancora targa e libretto non può essere stata radiata.