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Decreto Bersani sulle assicurazioni...chi mi illumina?

Ultimo Aggiornamento: 13/11/2007 19:09
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Monsterista implume
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18/10/2007 10:35
 
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Decreto Bersani sulle assicurazioni...chi mi illumina?
Ho preso la macchina nuova e vorrei valutare dii cambiare la mia assicurazione, mi è stato comunicato però che è uscito questo decreto che in pratica si può pretendere l'abbassamento della classe di merito fino alla più bassa che ha un proprio famiglire....io sono in 8^ calsse, mio padre è in 2^...posso quindi richiedere all'assicuratore di abbassarmi fino alla 2^ categoria?
è così?
ho trovato questo testo su internet ma nn mi è molto chiaro...e nn espone la questione che mi è stata messa in luce....qualcuno può illuminarmi?

Le modifiche nel settore assicurativo.

Una serie di modifiche significative ha investito anche il settore assicurativo, apportando rettifiche persino al nuovo Codice delle Assicurazioni. Si tratta di misure volte a garantire la concorrenza nel settore assicurativo, nonché la tutela del consumatore nei confronti delle compagnie.

1.5.1 L'estensione dell'art. 8 del Bersani I.

Proprio con l'obiettivo di incrementare la concorrenza in materia di assicurazioni, l' art. 5 del Bersani II estende i divieti introdotti dall'art. 8 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani), « alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni» .

Alla luce della nuova disposizione, anche per tutto il ramo danni, le Compagnie di Assicurazione, in sede di stipulazione dei contratti con i propri agenti, non potranno inserire clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni.

Occorre ricordare che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, sanciva expressis verbis la nullità ex art. 1418 del Cod. civ. delle clausole apposte in difformità delle prefate disposizioni di legge. In particolare, si tratta di clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi, o di sconti massimi, per l'offerta ai consumatori.

Tuttavia il Legislatore ha ritenuto opportuno ribadire, ad abundantiam , la sanzione della nullità delle clausole apposte in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo in commento (così l'art. 5, comma 5).

Alla luce di quanto appena esposto, si comprende facilmente la continuità di fini, del Decreto oggetto di disamina, con il precedente del luglio 2006. In merito si osserva che la progressiva estensione della politica di liberalizzazione ai diversi settori assicurativi, è volta ad attuare modifiche importanti, in maniera graduale, al settore interessato.

1.5.2 Le modifiche al Codice delle Assicurazioni.

Passiamo ora ad analizzare le innovazioni apportate dal Decreto in parola al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , recante Codice delle assicurazioni private.

Le novità concernono il Titolo X del Codice, rubricato Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti , ed in particolare il Capo II, relativo all'esercizio dell'assicurazione. In primo luogo, vengono aggiunti quattro nuovi commi all'art. 134, il quale contiene disposizioni sull'attestazione dello stato di rischio.

In particolare, il nuovo comma 4 -bis , dell' art. 134 , prescrive che l'impresa di assicurazione, allorché procede alla stipulazione di un nuovo contratto, non può assegnare al contraente una classe di merito in peius rispetto a quella che risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito.


Ciò significa che il contraente mantiene la classe di merito acquisita, a prescindere dal decorso del tempo intervenuto in seguito ad interruzione della copertura assicurativa.

Tali previsioni, precisa il Decreto de quo , si applicano «in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto» . Questo significa che le stesse concernono sia l'ipotesi di acquisto di un veicolo ulteriore, sia l'ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto, successiva ad un periodo di interruzione dell'assicurazione.

Il successivo comma 4 -ter vincola la possibilità, per l'impresa di assicurazione, di variazione in peius della classe di merito all'effettiva responsabilità del contraente.

Detta responsabilità viene identificata, dalla norma in commento, con quella del responsabile principale del sinistro, in riferimento alla liquidazione effettuata per il danno. Viene, tuttavia, fatta salva la possibilità di un diverso accertamento in sede giudiziale.

Quid iuris qualora non sia possibile accertare la responsabilità principale?

Il Legislatore ha stabilito che in tal caso la responsabilità, ai fini di un'eventuale variazione di classe, conseguente ad una pluralità di sinistri, deve essere computata con un criterio pro quota , tenendo conto del numero dei conducenti coinvolti.

Infine, le imprese del settore sono obbligate a comunicare, tempestivamente, al contraente le variazioni in peius apportate alla classe di merito (comma 4 -quater ).

Il Decreto Bersani II interviene in merito alla circolazione dei dati relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, inserendo il comma 3 -bis all'art. 136 del Codice delle Assicurazioni.

Segnatamente, il Ministero dello sviluppo economico realizzerà un sistema informativo, anche tramite il proprio sito internet, onde consentire al consumatore la comparazione delle tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, in relazione al proprio profilo di rischio. Per poter perseguire proficuamente detto obiettivo, il Ministero si avvarrà del sistema tariffario organizzato dall'I.S.V.A.P., sulla base dei dati fornite dalle singole imprese di assicurazione.

1.5.3 Il nuovo art. 1899 del Cod. civ.

Il Codice civile italiano, all' art. 1899 , disciplina la durata del contratto di assicurazione.

Detto articolo dispone al primo comma :

« L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata».

Il Decreto Bersani II, sostituisce il secondo periodo del primo comma, cosicché il nuovo art. 1899 Cod. civ. disporrà:

« L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni » .

Così facendo viene rimosso il vincolo di durata decennale in relazione alle polizze assicurative di durata pluriennale. Occorre precisare che tale disposizione si applicherà soltanto al ramo danni , infatti, resta tuttora in vigore il comma 3 dell'articolo de quo , il quale stabilisce che le predette norme non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

In breve, il contraente assicurato potrà recedere dal contratto di assicurazione annualmente, senza dover sopportare alcun onere aggiuntivo. A ben vedere il vincolo decennale costituiva una distorsione rispetto alle condizioni contrattuali applicate negli altri Paesi dell'U.E.

1L' art. 8 del D.L. 223/2006 , conv. in L. 248/2006 , dispone:

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile . Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l 'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

3- bis . All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“ 2- bis . Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

“ 2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto“.


sempre più devoto a Scandy
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