Re: Visiera fumè illegale?
allora questo è ciò che recita il codice della strada:
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
cut
Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 . Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 .
I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo Vl.
e questo quello che dice l'art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (tutt'ora in vigore §88§):
E'vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da ? 10,00 ad ?
103,00.
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al
pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che
possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con
apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con
la sanzione amministrativa da ? 10,00 ad ? 103,00.
L'art. 151 del regolamento dello stesso Testo Unico:
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della Legge
per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico,
sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere, di
gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché
l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere
preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.
alla luce di quanto sopra esposto (ma come caxxo parlo? §60§) fate le vostre brave valutazioni!!
se vi interessa sapere come la penso io continuate a leggere altrimenti avete finito qui §88§
credo che entrambi i riferimenti normativi suesposti siano, nel caso delle visiere fumè, NON applicabili con risultato proficuo, ma sono curioso di sapere, dati certi e reali alla mano, come sono stati verbalizzati usi vari della visiera fumè o specchiata
questo è quello che dice la LEX il resto e cioè che non si vede una mazza dopo il tramonto con la visiera scura è lasciato al buonsenso di ogni buon motociclista §25§