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Multa: 432 euro e ritiro libretto

Ultimo Aggiornamento: 11/09/2006 12:24
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Post: 71
Città: ROMA
Occupazione: Tecnico
Smarmittino
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02/09/2006 10:06
 
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Multa: 432 euro e ritiro libretto per portatarga non orig e scarichi
Ciao ragazzi...

si pensa sempre di essere indenni ai vigili stronzi, di potersela cavare non esagerando con le modifiche della moto, ma i vigili stronzi sono sempre in agguato... e se la prendono sempre con le brave persone...

ieri sera andavo a spasso ( quindi non anfdavo di corsa) col mio monster, vengo fermato da 3 vigili molto famosi in zona e tac... 432 euri di multa e ritiro libretto... solito art 78...

-portatarga non originale piegato a nemmeno 50°
-marmitte non originali ma omologate senza db killer

per queste due cazzate mi sono rovinato il mese...

monster fermo fino alla revisione ( che sicuramente nn passera' mai)


gia' ho scaricato tutti gli articoli possibili... eccone una raccolta..... che spero non servira' mai a nessuno...

un abbraccio a tutti



[Modificato da paolosuz 02/09/2006 10.08]

Post: 71
Città: ROMA
Occupazione: Tecnico
Smarmittino
OFFLINE
02/09/2006 10:09
 
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Articolo 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classi****ti per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005 (1).
2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1).
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di uni****zione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10 (2) .
(1) Comma prima inserito dall'articolo 1 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151, come modi****to dalla legge di convesione, con la decorrenza indicata dall'articolo 7 del D.L. medesimo, e successivamente, modi****to dall'articolo 7 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 .
(2) Articolo così modi****to, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 32, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 24 dicembre 2002, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata










1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03
1997 del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei
dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si
circoli addirittura senza il silenziatore.
















Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997 Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000 Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi. Il Direttore Centrale Dr. Ing. Tullio D'ULISSE










la circolare del 1997 é stata pubblicata apposta per non dover piu' aggiornare il libretto al momento della sostituzione della scarico. Per essere sicuro portati dietro una copia in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. Anzi portatene due perché una la lasci a loro dato che molti ignorano la sua esistenza


L’articolo 78, comma 3 e 4, si riferisce alle modifiche costruttive del mezzo, con ciò intendendo il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali




La mia domanda:


"Vorrei sapere a quali sanzioni andrei incontro circolando in moto con installati terminali di scarico "non omologati" perchè ho sentito pareri molto discordanti fra motociclisti e forze dell'ordine. A molti utenti sorpresi a circolare così è stata elevata contravvenzione di oltre 300 euro, fermo del mezzo e relativa revisione, ma alcuni avendo fatto ricorso al Giudice di pace hanno avuto diritto alla revoca di tutte le sanzioni sopra citate in quanto il giusto articolo da riscontrare nel caso di circolazione con terminali di scarico "non omologati" sarebbe l'art. 72 riguardante tale infrazione con il pagamento di 71 euro.
Se ciò fosse vero, come posso far valere le mie ragioni in caso di un controllo?
Qual'è la giusta contravvenzione da elevare e quindi l'articolo giusto del codice della strada?

Fiducioso in una Vostra risposta, ringrazio anticipatamente




Risposta della Polizia di Stato:





"Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato.

La sostituzione dell'elemento terminale del sistema di scarico deve avvenire
non necessariamente con un pezzo originale, ma obbligatoriamente con uno
omologato per l'impiego su quel particolare motociclo.
Circolare con l'elemento di scarico non omologato è sanzionato dall'art.72
C.d.S. con il pagamento di euro 71,00. Se le emissioni acustiche sono
superiori ai livelli sonori ammessi, si aggiunge anche la sanzione prevista
dall'art.155 C.d.S. pari ad euro 35,00.
Cordiali saluti."




Risposta dei Carabinieri:




"Nel premetterLe che questa mail-box è stata istituita per soddisfare esigenze informative di carattere generale e non per entrare nel merito di singoli casi concreti, La informiamo che il comma 13 dell’articolo 72 del codice della strada sanziona “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Invece l’articolo 78, commi 3 e 4, stabilisce che “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Il tipo di sanzione è diversa in ragione del diverso comportamento illecito, sanzionato dal codice della strada.

Le rappresentiamo, inoltre, che a seguito della contestazione di una violazione al codice della strada che comporti il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è sempre possibile esperire ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, come previsto dagli artt. 203 e 204-bis.



Cordialmente.



Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45 - 00197 ROMA
Tel. 06.8098.2935"









l'articolo 78 dice che le caratteristiche costruttive sono indicati negli articoli 71 e 72...se si va a vedere l'art, 71 dice che le caratteristiche costruttive sono elencate nell'appendice V art.227 e tra queste ci sono anche i collettori di scarico e la targa, rispettivamente alla lettera E (protezione ambientale) e alla G (disposizioni fiscali) per cui il vigile mi ha multato...
ECCOLO:

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE V
ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)

A - Masse, dimensioni ed allestimenti

a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.

B - Prestazioni

a) Determinazione velocità calcolata.
b) Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva

a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilità del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva

a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale

a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli

a) Caratteristiche delle autoambulanze.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
c) Caratteristiche degli autobus.
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
e) Caratteristiche delle autocaravan.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali

a) Alloggiamento targa.
b) Potenza fiscale.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
d) Targhette e iscrizioni.
e) Marcatura di identificazione del motore.
f) (Omissis).

H - Varie

a) Tachimetro.
b) Cronotachigrafo.
c) Retromarcia.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
h) Portabagagli.
i) Portasci.
l) Antenna radio o radiotelefonica.
















vorrei avere alcune informazioni in merito alla sostituzione degli indicatori di direzione e degli scarichi di un motoveicolo con altri non originali. Nella fattispecie, come posso sapere se il pezzo da installare è omologato E conforme, onde evitare eventuali sanzioni amministrative? Nel caso non fosse nelle condizioni sopra citate, che tipo di procedura, e a quale costo, bisogna seguire per far sì che lo sia? Ovvero, che dal libretto di circolazione risulti il nuovo pezzo non originale come parte legalmente riconosciuta dal Codice della Strada? Esiste una corrispondenza fra tipo di motoveicolo e parti non originali omologate per il veicolo stesso, installabili senza necessità di eseguire alcun collaudo?"

e ricevendo la seguente risposta :
"LA SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO IN OGGETTO PUO' AVVENIRE CON ALTRO DI TIPO OMOLOGATO PER LO STESSO TIPO DI VEICOLO AI SENSI DELLA NOTA N. 4883/4190 - 24/11/97 DEL SUPERIORE MINISTERO DEI TRASPORTI.
SUL CERTIFICATO DEL COSTRUTTORE DEL DISPOSITIVO, CHE IL RIVENDITORE DEL SILENZ. CONSEGNERA' è RIPORTATO PER QUALE TIPO DI VEICOLO è STATO OMOLOGATO;TALE CERTIFICATO E' SUFFICIENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO.

PER GLI ALTRI DISPOSITIVI RICHIESTI IL QUESITO VA POSTO AL COSTRUTTORE DEL VEICOLO SENZA EFFETTUARE NESSUN COLLAUDO

CORDIALI SALUTI
ING. D. MINNITI"








Sono davvero allibito per quanto ti è successo...e hai tutta la mia solidarietà...
comunque il comportamento dei tutori che ti hanno fermato mi sembra, stando al tuo racconto ed alle mie (sommarie) conoscenze del c.d.s. (confermo che la multa da applicare in questi casi è di 68 euro)che:
- abbiano agito con arbitrio e quindi eccesso di potere;
- se ciò risulta dalle (tue) contestazioni verbalizzate o comunque da altri elementi obiettivi, potresti aver titolo per agire verso il Comune di appartenenza dei VV.UU. per risarcimento danni ex art. 2043, c.c. (sempre che, ovviamente, le tue ragioni siano riconosciute PRIMA dal g.d.p.) oltre alle spese legali;
- non credo l'errore del vigile integri reati.
scrivi una lettera (possibilmente con l'aiuto di un "esperto") accorata al comando dei vigili urbani nonché al sindaco nella quale descrivi, possibilmente con distacco, i fatti accaduti evidenziando il comportamento arbitrario dei vigili, chiedendo, conclusivamente, il ritiro dell'atto per autotutela (L. 241/90), facendo presente che, in mancanza di riscontro nei 30 giorni previsti dalla citata legge, ti riservi di agire in giudizio per l'annullamento dell'atto e la condanna alle spese, nonché di CITARE il/i funzionario/i responsabili per il risarcimento dei danni ex art. 2043, c.c. con riserva ancora di trasmettere gli atti alla Corte dei conti potendo l'inerzia dell'ufficio adito arrecare danno all'Erario (o alla tesoreria provinciale).


Post: 2.535
Città: CAGLIARI
Monsterista implume
OFFLINE
02/09/2006 20:33
 
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sinceramente non ho letto tutto perche molte cose le conoscevo gia ....

secondo me ( ed è cio che farei io ma spero di non dover MAI occuparmene ... sgratt sgratt ....) .. tutte e due le contestazioni si potrebbero impugnare davanti al gdp ....

per quanto riguarda il portatarga dovrebbero multarti solo per errata inclinazione e non per sostituzione con pezzo non omologato ( in realta possono anche per quest ultimo fatto ... ma devono esser proprio bastardi .. )

per gli scarichi invece l art. 72 comma 13 parla di sostituzione con pezzi "non conformi" ... io batterei su quello ....

Chiaro che ad esser fiscali avrebbero ragione loro ma le leggi non sono chiarissime e concordanti fra loro ...
un ricorso al gdp lo farei visto che alcuni lo hanno vinto ...
non si sa mai ....

Post: 463
Città: ROMA
Occupazione: STUD/LAV
Smarmittino
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02/09/2006 22:25
 
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devono crepare uno a uno sotto un camion....

e non venitemi a dire che fanno il loro lavoro perche' e' da infami fare cosi' !!!! si accaniscono su una persona fino a farla stare male!


potrebbero applicare l'art.72 perche' si sa che e' quello !

mentre invece godono a fare stare male la gente.

gli auguro ogni male.
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Città: VICENZA
Monsterista implume
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03/09/2006 13:34
 
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in questo forum qualcuno ha già vinto la causa per gli scarichi non omologati e cmq secondo la sentenza del giudice di caprino veronese la moto non puo' essere sequestrata per quel motivo...figurarsi per la targa. Allora per lo stesso motivo dovrebbere sequtrare le auto con le lucine blu sul cofano. Secondo me hai ottime probabilita' di vincere la causa.


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Fedelissimo del DMC!
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03/09/2006 14:33
 
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Vai dail giudice di pace immediatamente e fai ricorso. Lo vinci a mani basse. E poi se mi dai l'indirizzo di quei 3 vigili gli mando il regalo a natale [SM=x35597]
Post: 71
Città: ROMA
Occupazione: Tecnico
Smarmittino
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08/09/2006 14:18
 
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grazie a tutti per le risposte...

non immaginate nemmeno la rabbia che ho avuto in questi giorni...

la moto e' chiusa nel box da quella sera e ancora non sono andato a vederla...

mi sono reso conto che si sono accaniti troppo, mi hanno visto educato e disponibile e se ne sono approfittati...

la prossima volta lo investo di seconda a manetta e me lo strascino per km finche non schiatta!!!

non so se riesco a trovare la voglia di prendere la strada del giudice di pace, anche se penso sia quella giusta...

volevo anche fare querela al piu' stronzo dei vigili che mi ha dato davanti a tutti dell'imbecille ( perche' mi sono fermato 4 metri piu' avanti degli altri per accostare bene e per evitarlo, dato che la palla di lardo mi era sbucato da dietro le macchine al buio)

Pazienza ragazzi.... pazienza....




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Città: ROMA
Occupazione: Sistemista di R
Monsterista implume
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11/09/2006 12:24
 
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se non ti hnno fatto la prova al fonometro puoi contestare anche qullo
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