Aggiungo a scanzo di equivoci l'articolo esatto e l'eventuale sanzione:
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici ...bla bla bla...
3. Durante il periodo ...bla bla bla...
4. I dati di immatricolaz...bla bla bla...
5. Nei casi di distru...bla bla bla...
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso ...bla bla bla....
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19
Il codice penale si applica solo se c'è una manomissione o una alterazione della targa esistente, come ha decretato la cassazione nel caso sottostante:
Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.
dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per R.Q., n. Napoli 19.3.76
avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;
- udita la relazione del consigliere M. Rotella;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.
ritenuto
1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da R.Q., operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perché l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.
Con il ricorso si deduce: 1° - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perché la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al più sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2° - violazione artt. 354, 355 CPP perché era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3° - vizio di motivazione, sia perché il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perché se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsità materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.
2 - Il ricorso è fondato.
L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).
In questa luce il co. 12° prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perché sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando è impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui è munito (è un'ipotesi analoga a quella della falsità personale).
Poiché si tratta di contravvenzione, è indifferente ai fini della configurabilità del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.
Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsità materiale, e cioè di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinità), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilità della targa.
La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in sé e per ciò con l'identificabilità in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bensì con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).
E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cioè genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialità, non solo un vizio estemporaneo di leggibilità, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.
Ed è altresì evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsità personale con quello di falsità documentale.
Ciò posto, poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).
A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.
Pertanto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed è, già per questa ragione, esclusa la necessità di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza dà conto.
p. q. m.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Roma, 18.02.03
[Modificato da desmotrip.LIVORNO 09/04/2007 22.32]