Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
bise790
00venerdì 12 novembre 2010 15:01
Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
Arrivo fresco fresco da "mostruosa tecnica" per un argomento che ha sconfinato offtopic.
Da qualche fonte che non ricordo, ho trovato questo in rete (magari è qualcuno di voi).
Cosa ne pensate?

Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l’articolo che le forze dell’ordine devono contestare è il 79, non il 78. L’articolo 78, comma 3 e 4, si riferisce alle modifiche costruttive del mezzo, con ciò intendendo il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l’obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L’articolo 79, al comma 4, precisa invece che “chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni delle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con dispositivi di cui all’articolo 72non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262”.
L’esplicito richiamo all’articolo 72 del Codice della Strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato articolo 79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell’articolo 72.
Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute nell’articolo 79 e l’esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l’applicazione dell’articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare l’ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato.
Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di soli 65 euro, così come prevista dall’articolo 79. Una bella differenza rispetto ai 328 euro e al ritiro della carta di circolazione previsti dall’articolo 78
nikk85
00venerdì 12 novembre 2010 15:24
Re: CHIAREZZA SUGLI SCARICHI, UNA VOLTA PER TUTTE
magari fosse davvero così... sarebbe bello!
faxfax_75
00venerdì 12 novembre 2010 21:03
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
Evitiamo titoli in maiuscolo... aspettiamo il nostro amico di Loiano che sicuramente ci illumina su questo aspetto.
Skyzzofrenyk
00venerdì 12 novembre 2010 21:17
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
speriamo.
ghismon
00venerdì 12 novembre 2010 21:26
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
Per quel POCO che ci capisco io, il GdP ha pienamente ragione, anch'io una volta ho adottato quel metodo, ma molte FdO godono a rompere i 00. Le persone pagano e non fanno storie. Questo non lo dico tanto per dire!
Monster66
00venerdì 12 novembre 2010 23:53
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
interessante aspetto la risposta
bise790
00sabato 13 novembre 2010 12:09
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
Aggiornamento ad oggi...
Ecco cosa mi ha inoltrato mio fidato amico vigile, al quale ho chiesto di stendermi un verbale con tutte le sanzioni che rischio con scarico alto non omologato.

L'articolo 72 del Cds parla ed illustra i dispositivi di equipaggiamento
dei
veicoli a motore e rimorchi..., o comunque omologati, ovvero con delle
normative cee prescritte.
Tra i tanti dispositivi, che adesso nn ti elenco xke' nn ti interessano
nello
specifico, ci sono i dispositivi silenziatori e di scarico, la mancanza o la
nn
omologazione dei dispositivi obbligatori comporta l'applicazione dell'art.
72
comma 13 ovvero la sanzione di euro 78 e nessuna sanzione accessoria.

Se invece la modifica riguarda le caratteristiche costruttive e funzionali,
ovvero vado modificare la struttura del veicolo si applica anche l'articolo
78
comma 3 e 4 del cds, modifiche di caratteristiche senza aggiornamento della
carta di circolazione.., e questa sanzione riguarda anche i tubi di scarico,
per le emissioni inquinanti, tipo e posizione di scarico e caratteristiche e
tipo del silenziatore..la sanzione prevista e di 389 piu' ritiro della carta
di
circolazione ed inviata all'UMC, e il conducente è autorizzato a condurre il
veicolo per la via piu' breve fino alla propria abitazione o luogo scelto
per
il ricovero, ovviamente il veicolo nn potra' piu' essere utilizzato fino a
superamento favorevole della visita e prova.


quindi facciamo un po' di ordine, metti che capiti a me una situazione del
genere come mi comporto.

fermo un motociclo con dispositivo silenziatore nn omologato ed
inefficiente...

applico l'articolo 72 comma 13 del cds per dispositivo nn omologato 78 euro

poi verifico il rumore se il dispositivo silenziatore e inefficiente che
crea
rumore applico l'articolo 155 comma 2 e 5 con 38 euro di multa.

poi se il dispositico e di tipo diverso da quello prescritto (riportato
sulla
carta di circolazione ) applico l'art. 78 comma 3 e 4 cds, ovvero ritiro
immediato della carta di circolazione e la sanzione di 389 euro.

se invece nn provoca rumore, nn supere i limiti massimi di decibel
consentiti,
si apllica solo l'art 72 e 78


Quindi ti consiglio di mettere su i dispositivi silenziatori originali.


Ora aspetto il responso dell'avvocato, per valutare cosa è contestabile.
Skyzzofrenyk
00sabato 13 novembre 2010 12:20
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
non è che mi abbia chiarito molto le idee ad esser sincero..
bise790
00sabato 13 novembre 2010 12:35
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
"Skyzzofrenyk":


non è che mi abbia chiarito molto le idee ad esser sincero..



Ci sono vigili tra di voi?
inge85
00sabato 13 novembre 2010 14:19
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
C'è  poco da contestare, se lo scarico non e' omologato ci sono i 378 euro sequestro del libretto e revisione...
cristobaldo
00sabato 13 novembre 2010 14:23
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
"bise790":


"Skyzzofrenyk":


non è che mi abbia chiarito molto le idee ad esser sincero..



Ci sono vigili tra di voi?



C'è un moderatore vigile, e comunque sia, è preferibile SEMPRE circolare con uno scarico omologato che uno non omologato, ma bisogna anche ricordarsi di portarsi dietro il foglio di omologazione.
Perchè con lo scarico omologato la multa è contestabile (ma in teoria non dovrebbero neppure farla)
Con lo scarico non omologato la multa la prendi e non è contestabile, proprio perchè lo scarico NON è omologato
inge85
00sabato 13 novembre 2010 14:25
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
In ogni caso uno scarico omologato ma senza dbkiller perde l'omologazione...
D@go
00sabato 13 novembre 2010 14:28
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
Ne stiamo già parlando in questo topic

http://www.ducatimonsterclub.it/index.p ... ic=71289.0
bise790
00sabato 13 novembre 2010 14:28
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
"inge85":


C'è  poco da contestare, se lo scarico non e' omologato ci sono i 378 euro sequestro del libretto e revisione...


Il fatto è prprio questo: dello scarico non omologato se ne parla nell'art. 79 comma 4 che, a sua volta, rimanda all'art. 72 comma 1, 11 e 13.
Sul libretto è riportato il solo codice di omologazione dello scarico, niente altro. se dunque questo non corrisponde con gli scarichi montati, rientra negli articoli sopra.
L'art. 78 tutela solo le modifiche strutturali della moto, non l'omologazione dell'impianto di scarico.
Sul libretto è specificato che gli scarichi sono omologazione xy123, ma non che sono montati a destra e a sinistra, all'altezza del forcellone, con inclinazione tot.
Di conseguenza non si può contestare nessuna modifica strutturale alla moto, ma solo la presenza di scarichi inefficenti o non omologati.
Ritengo, come detto inizialmente dall' "avvocato con termignoni aperti" incorretta l'applicazione dell'art.78.
inge85
00sabato 13 novembre 2010 15:36
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
Guarda sinceramente non so l'articolo che si va a infrangere pero' so per certo che quella e' la sanzione per qualunque pezzo non omologato che si monta... Dagli scarichi,agli specchietti,alla sella... Poi se la modifica intacca la struttura del veicolo ci sono delle sanzioni aggiuntive...
bise790
00sabato 13 novembre 2010 16:09
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
ragazzi, secondo me stiamo facendo confusione.
Il discorso è che io NON ho detto che non devo prendere la multa con scarichi non omologati.
Ho detto che la multa c'è eccome, ma non di 380 euro più fermo del mezzo, ma solo 78 euro inerente allo scarico non conforme.
inge85
00sabato 13 novembre 2010 16:22
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
Ho capito benissimo :)
E ti ripeto che c'è differenza tra non conforme e non omologato a livello giuridico...
bise790
00sabato 13 novembre 2010 16:39
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
"inge85":


Guarda sinceramente non so l'articolo che si va a infrangere pero' so per certo che quella e' la sanzione per qualunque pezzo non omologato che si monta... Dagli scarichi,agli specchietti,alla sella... Poi se la modifica intacca la struttura del veicolo ci sono delle sanzioni aggiuntive...



No, purtroppo no. L'articolo 78 (quello che voi chiamate da 380 euro più ritiro del mezzo) non sanziona l'omologazione o meno degli scarichi, ma solo la modifica della struttura originale (fre, telaio, ecc...)
La non omologazione è sanzionata dall'art 78, regolamentato a sua volta dal 72. (sanzione di euro 78)
Provate a leggere il codice stradale e datemi pareri.
ipo
00sabato 13 novembre 2010 17:03
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
premettendo che quanto stabilisce un Gdp non fa giurisprudenza e non interessa neanche agli altri Gdp (tutti si inventano un po' quello che vogliono),
mi domandavo quale fosse la voce della carta di circolazione che riporta il tipo di omologazione degli scarichi, ovvero: il codice che c'è sugli scarichi, corrisponde a qualche codice del libretto?

l'art 72 prescrive i dispositivi da avere e se non in regola (non omologati, art 72 comma 8) c'è la sanzione da €78 a €311

se però (art 78 comma 1I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più
modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72
)
si circola ma non si hanno le omologazioni scatta anche la sanzione da €389 a 1559 e ritiro del libretto (art 78 commi 3 e 4 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte
visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
).

Quindi secondo me (oltre ad essere un bel pastrocchio tutto italiano), se non si montano dispositivi omologati, si applicherà d'ufficio l'art 78 e l'art 72 passerà in secondo piano.

...e io vado a cercarmi specchi e frecce omologate
polizia municipale loiano
00giovedì 25 novembre 2010 18:01
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
PREMESSO CHE IL QUESITO CHE PONE BISE  RIASSUMA LA SUMMA DEI QUESITI E DUBBI CHE ATTANAGLIANO ANCHE LE F.d.O ECHE PURTOPPO NON VI E' INTERPRETAZIONE UNIVOCA NE FRA LE VARIE FORZE NE ALL'INTERNO DEI UNA STESSA COMPONENTE, VI SPEIGO IL MIO AGIRE ED IO MIO RAGIONAMENTO
VEDIAMO PRIMA DI CAPIRE L'ART. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. OMISSIS

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione [glow=red,2,300]e[/glow] nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

LART 236 DEL REGOLAMENTO. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. ....OMISSIS

quindi l'art 78 comma 3 mi dice che  quando apporto modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione sono soggetto ecc... quindi le caratteristiche devono essere riportate non solo nel certificato di omologazione o di approvazione. ma anche (E) nella carta di circolazione. L'art. 236 del Regolamento è ancora più preciso e dice che le caratteristiche tecniche e funzionali sono quelle dell'appendice V (un elenco infinito e più preciso dell'art. 72) ma dice anche che queste caratteristiche devono essere individuate da decreto Ministeriale.
Non vi è un preciso decreto Ministeriale che individua quali sono le caratteristiche costruttive e funzionali la cui modifica determina la visita di prova...
viene universalmente riconosciuto che , pur in assenza di specifico decreto, l'adozione  di specifica direttiva CEE equivalga...
la direttiva 97/24 punto 9 tratta il livello sonoro di emissione dei motocicli
quindi sostengo che l'art. 78 non è applicabile se non quando io possa verificare che il livello sonoro del sitema di scarico  è superiore a quello riportato sulla carta di circolazione ..... altrimenti posso solo appllcare l'art. 72 o 79 (propendo per il 72) questo perchè è l'unico dato riportato in carta di circolazione.
per capirci meglio si può fare l'esemio dei pneumatici
la dimensione dei pneumatici è riportata nella carta di circolazione, nel titolo V ed al unto 1 della direttiva CEE 97/24, quindi se ti trovo con pneumatici di misure diverse posso legittimamente applicare l'art. 78
ho paura di non essere stato chiaro.. ditemi voi .. e cercherò di chiarirmi meglio
umberto
polizia municipale loiano
00giovedì 25 novembre 2010 18:25
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte
dimenticavo una cosa molto importante
Art. 77 comma 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

quindi art. 72  + sequestro ex art. 77 comma 3 bis ed essendo che non posso far circolare u vecolosenza un dispositivo (luci, frecce, scarico ecc...) vi è una direttiva del Ministero che indica di porre sotto sequestro l'intero veicolo, sino a che il proprietario non porvveda a montare il componente omologato
ipo
00venerdì 26 novembre 2010 11:17
Re: Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
Giusto per farmi capire meglio
L'art 72 prevede che i veicoli con motore termico siano equipaggiati con silenziatore e scarico (comma 1 lett. B).
Nell'art 78 si parla dei veicoli che non hanno le caratteristiche indicate nell'art 72.
Art 78 comma 1: revisione per chi non ha le caratteristiche prescritte dall'art 72.
Art 78 comma 3: chi circola senza avere fatto la revisione prescritta al comma 1 e senza le caratteristiche del certificato di omologazione (lo vogliamo estendere anche a chi non ha l'omologazione?) è soggetto alla sanzione amministratica da €389 a €1559.
Art 78 comma 4: sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Nell'art 77 si parla di chi importa, produce, commercializza.
ghismon
00venerdì 26 novembre 2010 11:25
Re: Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
?
sebirossi76
00venerdì 26 novembre 2010 11:50
Re: Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
piccolo OT
perche' a differenza di altri Stati EUROPEI E NON, in Italia si applicano misure cosi' oggettivamente restrittive sui motoveicoli (che spesso sono piu performanti degli originali in termni di sicurezza), invece di far seguire alla lettera il codice della strada, ed intendendo comportamento del guidatore, che e' nella stragrande maggioranza dei casi e' il problema principale?

Ci si imbatte in norme che spesso non sono chiare nemmeno al legislatore, le forze dell ordine dovrebbero puntare piu' al comportamento dei guidatori Italiani  (qui parlo per condizione di causa)
Punire piuttosto che educare, contetto Machiavellico ed obsoleto nella societa' odierna.


Senza nessun pregiudizio
Fine OT
ipo
00venerdì 26 novembre 2010 12:00
Re: Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
"ghismon":


?


non ho capito perchè, se l'art 78 specifica quanto riportato nel 72, si applica il 72 e non il 78.
ghismon
00venerdì 26 novembre 2010 12:07
Re: Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
Giusto.
L'ha spiegato bene Loiano.

Cmq ci sono molti ignoranti in materia a vigilare sulle strade.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:05.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com