Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.

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Skenny
00martedì 4 novembre 2008 08:03
Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
Ciao a tutti, è la prima volta che mi capita di scrivere in mostruosa burocrazia, perciò portate pazienza!
Ho fatto una bella ricerca sui vecchi thread ed ho trovato qualcosa d'interessante ma vorrei qualche info in più.

Vorrei sapere cosa copre/deve coprire (interventi, ricambi, manodopera) la garanzia che da il concessionario su una moto usata (garanzia 1 anno).

Esiste un articolo o qualche scartafaccio in cui sono scritti i diritti del consumatore?

Al momento dell'acquisto mi hanno detto che non copre eventuali rotture del motore ed ovviamente le parti di consumo (pastiglie, batteria ecc ecc)..

Lo chiedo sia come informazione generale sia perchè devo fare un intervento di piccola entità sulla mia 996: ho scoperto dopo qualche giorno dall'acquisto che la staffa dell'ammortizzatore è rotta e che i cuscinetti di sterzo sono laschi (da registrare o eventualmente da sostituire)

Per la manodopera di controllo dei cuscinetti è gratuita, verificano se sono da sostituire (e in questo caso mi hanno detto che sono a mio carico, ma non hanno accennato nulla riguardo alle spese di manutenzione per l asostituzione); se invece sono solo da registrare è agggratis.

Per la staffa dell'ammortizzatore quando ho portato la moto a visionare mi hanno detto che quasi sicuramente me la cambiavano in garanzia, però dalle ultime telefonate in concessionaria sembrerebbe di no...


Vorrei quindi qualche delucidazione per sapere se devo "incartarmela" o se posso URLARE....


Grazie mille a tutti!!
messi@
00martedì 4 novembre 2008 09:06
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
sull'usato credo che vigi la regla "vista e piaciuta" e la garanzia ricopre soltanto alcuni particolari.
d'accordo che le parti soggette a consumo non sono garantite ma la staffa??
il problema potrebbe sorgere se ti dicono che la staffa essendo soggetta ad usura e visibile doveva essere "contestata" prima della firma del contratto.
in teoria uno dovrebbe far scrivere al concessionario:
io garantisco anche questa,questo e questi..
ma in tal modo non troverai mai nessuno che ti dirà di si.
cmq, secondo me se la staffa ha un valore relativamente basso o è fattibile manualmente, ci si metteranno loro per non farsi parlare male dietro e non perdere un cliente (e di questi tempi di vacche magre è da considerarsi).
altrimenti, se non hanno a cuore la loro reputazione e un cliente, ti diranno che il pezzo presentava la normale usura e si è rotto naturalmente, quindi non è ricoperto dalla garanzia....
Skenny
00martedì 4 novembre 2008 12:46
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
Grazie Messi@, sei stato davvero gentile ed esauriente!!
Mi crolla un po' un mito però: ho scelto di prendere la moto dal concessionario proprio perchè mi veniva fornita una garanzia...che alla fine non copre nulla!
Grazie mille, ciao!!
Duca750
00martedì 4 novembre 2008 14:05
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
Garanzia sull'Usato: Auto, Moto, Veicoli e prodotti in genere

Forse non tutti sanno che i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo. E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell’interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso.
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02 n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto
Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le
discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art.
1519 bis a nonies.
L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia
negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi
della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene. Questa normativa specifica
nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni di
consumo.
Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione,
appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ed è altresì
considerabile consumatore “il condominio”.
Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta,
somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture di
beni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario, ad esempio l’autosalone che vende
veicoli usati in conto vendita da un privato.
Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene nel territorio della UE,
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome o
marchio.
Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Comprese autovetture, motocicli, imbarcazioni.
Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l’energia elettrica.
La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto di
vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatore
e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.
La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) il
consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento della
scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico il
consumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che in
ogni caso non può essere inferiore a 1 anno.
Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confronti
del consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all’installazione quando
effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna del
bene il consumatore era a conoscenza del difetto.
Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediante
la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esito
positivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il
consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diverse
come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.
Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione del
bene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519 quater c.c. Prevede che “……la
riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il
consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del
prezzo, o la risoluzione del contratto.
Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e il
documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarlo
almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa
complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto),
ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri diritti.
Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale
non può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria e diffidare dai
venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza (Fonte: Adiconsum).
Duca750
00martedì 4 novembre 2008 14:15
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
inoltre

GARANZIA CONVENZIONALE - 12 MESI
La garanzia convenzionale viene proposta per assicurare al cliente un adeguato servizio di assistenza.
E’ uno strumento di post-vendita che intende dare tranquillità e sicurezza, creando un fiducioso rapporto di collaborazione tra concessionaria e assistito, in caso di eventuale guasto meccanico successivo alla consegna del veicolo (impregiudicati i diritti allo stesso assicurati dagli art. 1519 bis e segg. del Codice civile).
1. COSA SIGNIFICA RIPARAZIONE IN GARANZIA
a) La riparazione
Il servizio di riparazione in garanzia provvede a riparare o sostituire quella/e parte/i che abbiano subito una improvvisa ed accidentale rottura di uno o più organi coperti dalla garanzia, in modo che l’autoveicolo ritorni a condizioni simili a quelle che aveva al momento dell’acquisto.
Il servizio di riparazione non sostituisce la manutenzione ordinaria dell’autoveicolo; ciò significa che non saranno coperte da garanzia quelle parti la cui rottura e/o guasto sono conseguenti alla normale usura dell’autoveicolo (come previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.24 art.1”le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita dei beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.” )
Qualora nel corso della riparazione in garanzia si debba intervenire (per la buona riuscita dell’intervento) anche su altri organi o sostituzione di pezzi di ricambio, questa frazione di riparazione, non facente parte diretta della garanzia e la relativa manodopera, saranno computate al cliente.
L’automezzo infatti, in questo specifico caso, non solo viene riparato ma vi si apporta un valore aggiunto, risultando così migliorato sostanzialmente rispetto al momento dell’acquisto.
b) Guasto e/o rottura non coperta da garanzia
Quando si verifica un guasto o una rottura di una parte non coperta da garanzia, la nostra ditta metterà a disposizione le proprie risorse per limitare il costo della riparazione, ma il costo della stessa sarà interamente a carico del cliente.
c) Parti sostituite in fase di tagliando di ordinaria manutenzione
Le parti sostituite in tagliando si intendo materiale di usura, pertanto il loro costo è interamente a carico del cliente.
2. PARTI IN GARANZIA
n.b. Si consiglia di leggere attentamente le tabelle di seguito riportate
a) Componenti e organi coperti da garanzia
Accensione elettronica
Centralina elettronica o centralina elettronica integrata, sonda lambda, bobine accensione, bobine accensione singole, motorino avviamento
Cambio manuale
Tutti gli organi all’interno della scatola in rotolamento, ingranaggi, cuscinetti, alberi
(non rientrano in garanzia i sincronizzatori per normale usura)
Cambio automatico
Gruppo valvole e regolatore ,convertitore all’interno della scatola, scambiatori, alberi, cuscinetti
Climatizzatore
Solo compressore aria condizionata (no ricarica)
Circuito elettrico e parti elettriche
Solo motorino elettrico alza cristalli ant.+post.(non vengono riconosciuti i supporti della tenuta del vetro in plastica all’interno del meccanismo perché considerati di usura),alternatore, motorino di bloccaggi porte, motorino tergicristallo e tergilunotto, motorino spruzzi acqua per tergi cristallo e fari
Gruppo scarico
Collettore scarico (no marmitte)
Elettronica e
Centralina airbag ,sensori, centralina ASR e simili
sicurezza
Impianto frenante
Cilindro principale, unità del servofreno, pompa, pinze, tamburi solo a seguito di rottura, componenti dell’ABS e centralina
Impianto sterzo
Cremagliera e pignone dello sterzo, scatola dello sterzo, pompa dello sterzo.
Frizione
Gruppo frizione (escluso il disco frizione)
Impianto raffreddamento
Motorino raffreddamento (non sono coperti il termostato e i manicotti vari)
Impianto alimentazione
Pompa alimentazione meccanica ed elettrica, valvola di avviamento a freddo, valvola comando minimo, valvola arresto numero di giri in eccesso,misuratore di portata d’aria ,valvola E.G.R..
Impianto di iniezione diesel
Pompa di iniezione, iniettori, candelette accensione, centralina di iniezione
Motore
Tutte le componenti interne del motore, pompa olio, albero motore, cuscinetti in banco, bielle, spinotti, pistoni, fasce elastiche, testa e guarnizioni, valvole, punterie idrauliche, volano, collettori di alimentazione e collettori scarico
Pompa acqua
Insieme della pompa
Sospensione
Bracci delle sospensioni, bracci oscillanti ,barre stabilizzatrici, trapezzi, (purchè il danno non sia stato causato da buche o sinistri di varia natura o da un chilometraggio elevato) cuscinetti e fuselli
Turbo-compressore
Unità del turbocompressore e compressori volumetrici trascinati meccanicamente, regolatori di pressione e collegamenti meccanici, valvole della pompa d’aria e pompa di circolazione del liquido di raffreddamento del turbo
Trazione anteriore
Scatola differenziale e tutte le componenti interne, tenuta e guarnizione ingranaggio planetario e pignone, semiassi esterni, collegamenti meccanici dei mozzi e flange
Trazione integrale
Tutte le componenti interne, tenute e guarnizioni, differenziale ant., differenziale interessale e blocco meccanico, differenziale posteriore e blocco meccanico, cuscinetti e albero di trasmissione, collegamenti meccanici
Trazione posteriore
Idem trazione anteriore
b) Componenti di usura esclusi dalla garanzia
Alimentazione
Diesel e benzina
Galleggiante per livello carburante, iniettori, serbatoio carburante, filtri, tubazioni e raccordi
Carrozzeria
Tutto quanto attiene a vibrazioni, frusci aerodinamici, fregi e modanature, il rivestimento della capotta, la selleria, il rivestimento dei sedili.
Centralina di comando fari xenom
Tutto il complesso
Climatizzatore
Tubi e raccordi dell’impianto di aria condizionata
Radiatori
Radiatori vari ,clima, raffreddamento, intercooler
Materiali da consumo
Tutti i materiali da consumo, pastiglie freni, disco frizione, ganasce dischi freno, lubrificanti, filtri aria, clima, liquido refrigerante, paraoli e guarnizioni, candele, sensori, relais, cinghie varie, lampadine, manicotti e tubature in genere
Impianti gas/metano
Tutto l’impianto GPL o METANO quando non è installato in origine dalla casa costruttrice
Lubrificazione
I consumi d’olio quando rientrano nei parametri della casa costruttrice, piccole perdite di olio causate dai paraoli o da guarnizioni da tenuta ( la classica goccia d’olio)
Ammortizzatori
La perdita di efficienza degli ammortizzatori
Impianto scarico
Le varie marmitte o silenziatori
Ruote
Le ruote e la loro equilibratura
Pneumatici
Pneumatici che si sgonfiano, pneumatico in genere, valvole pressione
Strumenti di bordo
In genere, navigatore satellitare, impianto telefono, impianto tv e televisore, liquidi a cristalli, regolazione elettrica sedili, riscaldamento sedili, luci di cortesia all’interno
N.B.. La percentuale di copertura si calcola con riferimento al listino dei prezzi delle parti di ricambio autovetture –veicoli commerciali.
3. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
a) Operatività della garanzia
Gli interventi in garanzia sono effettuati esclusivamente presso la nostra sede, in via Castellana n.108 a Resana (TV).
Se si effettuano riparazione presso altre officine esterne verrà riconosciuto l’intervento in garanzia solo se preventivamente accordato con la nostra officina mediante comunicazione telefonica. In ogni caso il cliente dovrà inviare al nostro reparto assistenza un preventivo che verrà successivamente autorizzato mediante fax o e-mail.
Il costo della manodopera riconosciuta per un lavoro in garanzia presso una autofficina esterna sarà al massimo di € 25,00+iva all’ora.
Altre forme di intervento esterno non verranno prese in considerazione e pertanto non soggette a garanzia da parte nostra.
Non saranno accettati rimborsi di fatture, ricevute fiscali e quant’altro di lavori svolti da altre officine esterne se non con esibizione del preventivo autorizzato dalla nostra ditta.
b) La copertura della garanzia:
Il costo della manodopera è a nostro carico (il lavoro si intende prestato presso la nostra autofficina, salvo quanto previsto al punto 3/a).
Il costo del ricambio sostituito se nuovo verrà addebitato in parte al cliente seguendo il criterio di proporzionalità tra costo autovettura nuova e valore attuale come spiegato al momento della sottoscrizione della proposta d’acquisto e accettato dal cliente nella scheda di valutazione di conformità dell’autovettura.
Nella operatività della garanzia si terranno in considerazioni anche i km percorsi dal momento della consegna al momento dell’intervento sempre seguendo il criterio di proporzionalità in rispetto alla normativa vigente: se i km percorsi superano la tabella fornita da Eurotax sulla media chilometrica annua si applicherà una percentuale di aggravio.
Pertanto la nostra quota parte in garanzia sarà minore rispetto a quanto sottoscritto al momento della consegna.
4. LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di guasto, l’indennizzo non potrà in ogni modo superare il valore dell’autovettura secondo le quotazioni di Eurotax (rilevate al momento del verificarsi del danno, escluso iva).
5. ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA
a) La garanzia non sarà operativa nei seguenti casi:
a)l’auto subisce danni agli organi elettrici e meccanici per incidente stradale o manomissioni/modifiche schede;
b)l’auto viene adibita a scuola guida o simile uso taxi ;
c)l’auto viene utilizzata in competizioni di rally, gare, corse o simili;
d) l’auto subisce danni a seguito di incendio, furto o da agenti atmosferici;
e)il veicolo viene venduto a terzi;
f) l’auto presenta acqua nel carburante;
g)l’auto ha aspirato acqua;
h)quando si utilizza un carburante non regolare;
i) quando l’autovettura non è stata tagliandata secondo quanto previsto dai programmi di manutenzione successivamente alla consegna con relativa fattura o fattura fiscale.
6. OBBLIGHI DEL CLIENTE
a) Coretto uso del veicolo
Nell’ interesse del cliente invitiamo ad un coretto uso del veicolo che è naturalmente il modo migliore per evitare i guasti.
In caso di anomalie segnalate dalla strumentazione di bordo (PRESSIONE OLIO INSUFFICENTE, alta temperatura liquidi e simili) il cliente o comunque il conducente del veicolo dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del costruttore riportate nel libretto d'uso e manutenzione.
Nei limiti dell’ordinaria diligenza del consumatore, il cliente è invitato a prestare attenzione a rumorosità anomale provenienti dalla meccanica; il pronto intervento dell’officina meccanica potrà evitare danni anche considerevoli.
Durante i primi 1.500 km invitiamo il cliente ad evitare utilizzi particolarmente gravosi per il veicolo.
b) Tagliando regolare per autovetture ancora in garanzia ufficiale
Per i veicoli nuovi o ancora in garanzia della casa madre, l’auto dovrà essere sottoposta al programma di manutenzione secondo le modalità indicate dalle stesse case costruttrici.

La concessionaria ti deve rilasciare un libretto di garanzia con tutti i dati del veicolo ed i tuoi e la scheda di garanzia e le istruzioni
Skenny
00martedì 4 novembre 2008 14:32
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
Marcè, quando passo giù per Roma a trovare mia sorella, ti porto una cassa di birra Pedavena.....te la meriti per tutte le volte che perdi del tuo tempo per aiutarmi!  §42§ §24§ §24§

Grazie davvero!!!

Appena arrivo a casa leggo tutto bene che giovedì devo portare la moto dal concessionario!!  §12§

GRAZIE! GRAZIE!!!!  §88§ §88§ §88§ §88§
Duca750
00martedì 4 novembre 2008 14:38
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
prego! prego! visto che ho molto tempo da poter passare davanti al pc, lo faccio più che volentieri  §88§
AcutilST4S
00mercoledì 19 novembre 2008 19:41
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
curiosità... ma se uno compra una moto usata da un concessionario... il conce, può rifiutarsi di rilasciare la garanzia?
mi spiego meglio, puo' dire che quel mezzo nn è coperto da garanzia?? questo prima della vendita...
Silverdark
00mercoledì 19 novembre 2008 23:40
Re: Cosa copre/deve coprire la garanzia su una moto usata.
"AcutilST4S":


curiosità... ma se uno compra una moto usata da un concessionario... il conce, può rifiutarsi di rilasciare la garanzia?
mi spiego meglio, puo' dire che quel mezzo nn è coperto da garanzia?? questo prima della vendita...



Caso 1: Se la compri DA un commerciante (concessionario officina o quello che è), la garanzia di 12 mesi è OBBLIGATORIA, e per goderne, in caso di problemi devi portare la moto da chi l'hai comprata (nelle moto non esistono quasi i programmi di garanzia-usato gestiti dalle case che hanno le auto).

Caso 2: Se la compri IN un concessionario ma la moto è in CONTO VENDITA, è come se comprassi la moto da un privato, visto che in tale modalità di vendita il commerciante si limita solo a fornire lo spazio espositivo, quindi non hai diritto a NESSUNA garanzia, a meno che non ti accordi col soggetto che vende la moto.
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