lungo
Scritto da: paboman1 22/05/2005 2.15
---------------------------
> molto interessante il tuo racconto...grazie.
> potresti approfondire questi argomenti perfavore?
>
> -->Secondo me per qualsiasi incidente anche se un cid ci devono
> essere SEMPRE dei testimoni..e come cominciano
> a rompere..subito l'avvocato..
Si..da esperienze vissute..qualsiasi volta che c'è un incidente..mettere sempre dei testimoni..veri o fasulli..ma metterli..almeno un paio..fanno tantissimo da deterrente verso la voglia di non pagare che normalmete le assicurazioni hanno..questo sia che si tratti di un RC (non amichevole o in caso di feriti..ma a sto punto c'è ambulanza e forze dell'ordine) che si tratti di semplice cid (constatazione amichevole)..normalmente davanti ai testimoni le assicurazioni pagano più volentieri..
> Ahh per onor di cronaca..nella stessa legge dove
> parla della fattura ci dovrebbero essere i termine
> secondo i quali devono liquidarti..altrimenti scatta
> la denuncia all'ISVAP (Istituto di vigilanza sulle
> assicupazioni)..occhio i soldi della sanzione che
> gli fanno non vanno a te ma al fondo vittime della
> strada.<-
>
allora la legge 273/2002 all'art 23 comma 2 dice: All'articolo 3 del decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione".
MA la legge del 5 marzo 2001, n. 57 all'art. 5 dice anche:
Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".
Al comma 7 dice anche
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
e l'articolo 3 della legge 39/77 dice anche :
"La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
Occhio però all'art 642 del cod. penale:
"ART. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
dovresti studiarti almeno le 3 leggi nominate..
ciaociao