Foglio rosa abolito?

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SnOoPy8
00lunedì 14 febbraio 2011 17:47
Foglio rosa abolito?
Risulta anche a voi che il foglio rosa sia stato abolito, e quindi non è più possibile fare pratica prima dell'esame anche con un guidatore che ha i 10anni di patente alle spalle?

Quindi anche in moto niente pratica con foglio rosa in zone non trafficate?

Me l'ha detto oggi un cliente...sarà vero?
Silverdark
00lunedì 14 febbraio 2011 17:54
Re: Foglio rosa abolito?
Cercando su internet non è venuto fuori nulla, quindi nel 99% dei casi è una stupidata.
Anche perchè come farebbe uno a fare l'esame correttamente senza potersi esercitare prima?
polizia municipale loiano
00lunedì 14 febbraio 2011 18:20
Re: Foglio rosa abolito?
Art. 122.

Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

3. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
SnOoPy8
00lunedì 14 febbraio 2011 19:00
Re: Foglio rosa abolito?
Quindi Umberto non è cambiato nulla esatto?
polizia municipale loiano
00lunedì 14 febbraio 2011 20:18
Re: Foglio rosa abolito?
UN CAMBIAMENTO C'E' DAL 09 NOVEMBRE 2010
Non ti puoi esercitare prima di aver superato  la prova di teoria
"previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove."
umberto
messi@
00martedì 15 febbraio 2011 14:32
Re: Foglio rosa abolito?
"polizia municipale loiano":


UN CAMBIAMENTO C'E' DAL 09 NOVEMBRE 2010
Non ti puoi esercitare prima di aver superato  la prova di teoria
"previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove."
umberto



però per chi ha già la patente B e la teoria non la deve fare non cambia nulla, corretto?
SnOoPy8
00martedì 15 febbraio 2011 20:29
Re: Foglio rosa abolito?
"messi@":


"polizia municipale loiano":


UN CAMBIAMENTO C'E' DAL 09 NOVEMBRE 2010
Non ti puoi esercitare prima di aver superato  la prova di teoria
"previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove."
umberto



però per chi ha già la patente B e la teoria non la deve fare non cambia nulla, corretto?



esatto.

Sembra che in scuola guida abbiano fatto i furbi per vendere più guide.

No comment
polizia municipale loiano
00mercoledì 16 febbraio 2011 08:27
Re: Foglio rosa abolito?
Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente l’esame di teoria per la patente A non deve essere sostenuto da chi ha la patente di categoria B.
umberto
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