Ministero dei trasporti, questa volta hanno risposto.

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ci$co
00venerdì 15 settembre 2006 13:58
Grazie per aver visitato di nuovo il sito della Polizia di Stato.

Nello scusarci del ritardo con il quale le stiamo rispondendo, confermiamo
il contenuto della precedente risposta e la necessaria genericità della
stessa poichè si limita a definire i principi e non può scendere in maggiori
dettagli sul suo caso specifico, dettagli che possono e devono essere
chiesti in concreto solo all'Amministrazione competente per materia sotto il
profilo tecnico, il Ministero dei Trasporti.

Pertanto, se le modifiche che lei apporta al suo veicolo attengono ad
aspetti dei quali risulta annotazione sulla carta di circolazione, tali
modifiche - ammesso che siano consentite sotto il profilo tecnico e della
sicurezza del veicolo - richiedono l'aggiornamento del documento: in tal
caso, circolare con un veicolo modificato rispetto alle caratteristiche
originarie senza che risulti l'aggiornamento della carta di circolazione è
sanzionato dall'art.78 c.d.s.. Invece circolare con modifiche dei
dispositivi di equipaggiamento non soggetti ad annotazione sulla carta di
circolazione ma avvenute utilizzando pezzi di ricambio non omologati è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.72 c.d.s.

Cordiali saluti.

_________________

Per contattarci non risponda all'indirizzo di posta elettronica
noreply@poliziadistato.it visibile da questo messaggio. Può utilizzare il
modulo "Scrivici" raggiungibile dalla home page del sito
www.poliziadistato.it.








ho stampato la mail e l'ho inserita nel libretto , lo scarico non penso debba essere inserito nella carta di circolazione e non rappresenta un pezzo strutturale quindi possono applicare l'art 72, inoltre in piu' devo aggiungere che essendo il mio scarico omologato ma senza db killer possono solo ricondurre l'illecito all'art 72. scusatemi se sbaglio

desmonly
00lunedì 18 settembre 2006 13:38
In effetti sembra proprio così...
Ma quanto può valere una e-mail stampata portata con te?...
Ti dico questo perchè una volta a me non accettavano come valevole la certificazione dello scarico omologato che mi portavo dietro...

Daltaddo
00lunedì 18 settembre 2006 14:49
questa è davvero interessante...

ci$co
00lunedì 18 settembre 2006 15:28
beh non so quanto possa valere il foglio , ma nel provider di libero c'e' copia della mail originale con tanto di tracciatura , e inoltre e' presente il codice pratica (che ho allegato pure al messaggio se non sbaglio) quindi in caso di ricorso la arrotolo e la infilo su per il culo a chi mi fa la multa ^_^
Daltaddo
00lunedì 18 settembre 2006 15:35
Re:
Scritto da: ci$co 18/09/2006 15.28
---------------------------
> beh non so quanto possa valere il foglio , ma nel
> provider di libero c'e' copia della mail originale
> con tanto di tracciatura , e inoltre e' presente
> il codice pratica (che ho allegato pure al messaggio
> se non sbaglio) quindi in caso di ricorso la arrotolo
> e la infilo su per il culo a chi mi fa la multa
> ^_^
>
---------------------------
ecco siccome io devo proprio fare ricorso ... non è che riesci a farmi aver una copia di quella mail di risposta??
kanita
00lunedì 18 settembre 2006 17:25
Re:
Scritto da: ci$co 15/09/2006 13.58
---------------------------

> Pertanto, se le modifiche che lei apporta al suo veicolo a
> ttengono ad
> aspetti dei quali risulta annotazione sulla carta
> di circolazione,



> rispetto alle caratteristiche
> originarie senza che risulti l'aggiornamento del
> la carta di circolazione è
> sanzionato dall'art.78 c.d.s..



> lo scarico non penso debba essere inserito nella carta di circolazione
>
---------------------------

ATTENZIONE!!!

Qui ci sta la gabbatura. Purtroppo lo scarico è citato nella carta di circolazione!!!!!!!

Quindi massima attenzione, quel foglio può diventare un boomerang [SM=x35670]

Inoltre l'atteggiamento arrogante se si viene fermati e si è in torto, è davvero la peggiore delle risposte alla situazione. Rischiate di restare inchiodati per ore ed alla fine un pretesto per appiopparvi una multa ve lo trovano.

Ciao. [SM=x35577]
ci$co
00lunedì 18 settembre 2006 17:29
da me il pretesto se lo infilano dove so io visto che ho tutto in regola e omologato , l'unica cosa che nn ho di regolare sono i dbkiller, l'unico problema che ho e' che devo trovare quella circolar ein cui si specifica che i terminali non sono piu' oggetto di iscrizione con correzzione nel libretto.

ps: pe ril testo della mail con il codice mandami una mail all'indirizzo the_pkCHIOCCIOLAlibero.it
ci$co
00lunedì 18 settembre 2006 17:35
RAGAZZI MI ASPETTO UNA BIRRA DA TUTTI:



Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997



Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:


ex 00 0000

Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE




---

questo dopo quanto trascritto sopra potrebbe salvare il culo a molti.

[Modificato da ci$co 18/09/2006 17.37]

roccaste
00lunedì 18 settembre 2006 20:57
ottimo! ed interessante!

però suggerisco di cambiare il titolo in qualcosa di + adatto, in maniera tale da far riapparire il 3d anche dopo tempo con una semplice ricerca, in modo da facilitarne il ritrovo!

ciao!
..Dukatone..
00martedì 19 settembre 2006 00:20
esiste gia' un post:


CLIKKAMI QUI'


Daltaddo
00martedì 19 settembre 2006 08:56
la cosa veramente fondamentale credo sia la risposta diretta e chiara della polizia...

anche venissimo fermati e ci rifilassero la multa+revisione...

se si fa un ricorso basandolo sulle ben note argomentazioni della sentenza di Caprino Veronese, su quella di ZIomiky (sperando che metta sul forum il testo integrale) e aggiungendo in più questa risposta UFFICIALE della polstrada in cui viene scritto chiaramente che la sostituzione, anche con pezzi non omologati, di parti che non sono riportate sul libretto deve essere sanzionata con il l'art 72 e non con l'art 78...

beh credo che le possibilità di vittoria siano aumentate!


ci$co
00martedì 19 settembre 2006 12:06
non sono aumentate sono certe.
Daltaddo
00martedì 19 settembre 2006 12:30
Re:
Scritto da: ci$co 19/09/2006 12.06
---------------------------
> non sono aumentate sono certe
>
---------------------------

mi dispiace deluderti...ma parlo per esperienza lavorativa...

di certo, davanti ai GdP, non esiste nulla...

Monster Joe
00martedì 19 settembre 2006 13:04
x daltaddo..
ciao .. [SM=x35594]

tempo fa anche io avevo scritto a carabinieri polizia e ministero dei trasporti ....

se serve ti cerco le risposte .... in ogni caso discordavano tutte ehehehe [SM=x35593]


ci$co
00martedì 19 settembre 2006 14:18
beh ovviamente non dobbiamo inserire qll discordanti ma conservare qll che ci interessano , poi se all'interno dell'arma nessuno ha le idee standard questi sono solo cazzi loro , in ogni caso noi prendiamo per buono quello che viene comunicato dalla polizia di stato perche' ci siamo informati CON L'ORDINARIA DILIGENZA su come poter interpretare un testo di legge. quindi siamo con il culo parato.
Fappone
00lunedì 25 settembre 2006 19:58
Il problema secondo me è che anche se 1 giudice di pace ha interpretato il CDS in un certo modo, questo non vuol dire che anche gli altri facciano altrettanto.

Allegare ad un ricorso di fronte al giudice competente 1 solo precedente (vedi la sentenza che tutti conosciamo) non significa che il "nostro" giudice sia vincolato ad una uguale interpretazione.

Solo una sentenza della cassazione (e nemmeno sempre, poiché non simao un paese anglosassone) ha una certa valenza in quanto precedente; per il resto i giudici di pace sono totalmente liberi di interpretare il codice come più aggrada loro.
ci$co
00lunedì 25 settembre 2006 22:43
i giudici di pace per il 50% delle volte non sanno un cavolo di legge, spesso sono professori , ex avvocati (e qui' magari gia' e' meglio) o altri personaggi che per merito professionale vengono nominati come tali, io non mi riferisco alla sentenza dei gdp ma andrei in appello e state sicuri che ci sono altissime probabilita' di vittoria.
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