Niente sequestro per marmitta truccata?

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pico66
00giovedì 6 maggio 2004 16:56
Da leggere tutto perchè è molto interessante...

Per uno scarico non omologato scatta per forza il ritiro del libretto della moto? No: spesso si tratta di una errata interpretazione del Codice della strada.
Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico.Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia , che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre , la legge non ammette ignoranza: se vi fermano le forze dell' ordine,"potreste" rischiare una sanzione amministrativa di euro 328 e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo. Il condizionale è d'obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un'errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni.

Il caso.
L'anno scorso un motociclista veniva fermato a un posto di blocco dei carabinieri, i quali gli contestavano la violazione del codice della strada perché circolava alla guida della moto con silenziatore non omologato. I militari , pertanto, applicavano una sanzione di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione così come previsto dall'articolo 78 comma 3 e 4, del codice della strada. Il malcapitato, tuttavia, convinto dell'errore di interpretazione della normativa vigente, presentava ricorso al giudice di pace di Caprino Veronese (VR), il quale con sentenza n.12201 accoglieva le richieste del motociclista riducendo la sanzione a 65 euro e restituendo il libretto.

Cosa dice la legge.
Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare è il 79, non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive ce vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.

Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute nell'art. 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare anche l'ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 65 euro, così come prevista dall' articolo 79.

Si può ricorrere…
Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto:
a) Al Giudice di Pace: Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'infrazione depositate presso l'ufficio del giudice di pace competente (cioè quello della zona dove è stata elevata la multa) quattro copie autografe della lettera con i motivi del ricorso ed una copia del verbale di notifica. Se la multa è stata emessa in una città diversa dalla vostra, eleggete domicilio presso quella cancelleria. ATTENZIONE : ricordate che dovete presentarvi personalmente all'udienza fissata dal giudice, pena l' improcedibilità (il ricorso è perso in partenza). Ricordate anche che si tratta di una causa vera e propria, è possibile difendersi da soli, ma è meglio farsi assistere da un legale.
b) Al Prefetto: Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento della multa,.al comando che ha elevato la contravvenzione. La raccomandata deve contenere: a) una lettera con i motivi per cui fate ricorso; b) una fotocopia del verbale di notifica; c) una fotocopia del libretto di circolazione. ATTENZIONE: il prefetto ha 90 giorni di tempo per accogliere o respingere il ricorso. Se lo respinge, ma emette l'ordinanza dopo più di 90 giorni dall'opposizione del ricorso stesso, è possibile opporre ancora un'ulteriore ricorso al giudice di pace ( entro 30 giorni) , citando la legge n.340/2000

Fonte: Thomas Pappalardo




DMC #4936
Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza sempre.

[Modificato da pico66 06/05/2004 16.57]

Juza7
00giovedì 6 maggio 2004 17:06
Thomas Pappalardo?
ma ki, il ns socio tpappala? [SM=x35579]
www.ducatimania.com



pico66
00giovedì 6 maggio 2004 17:15
Presumo di sì Juza. [SM=x35577]
Monsterm@x
00giovedì 6 maggio 2004 18:26
gia' letta sta storia! cmq e' vero, per i soli terminali dovrebbero farci solo la multa e non il sequestro del libretto con revisione.
caps
00giovedì 6 maggio 2004 20:14
su l'ultimo num. di motociclismo c'e qualcosa di interessante a riguardo
Monsterm@x
00sabato 8 maggio 2004 12:31
Re:
Scritto da: caps 06/05/2004 20.14
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> su l'ultimo num. di motociclismo c'e qualcosa di
> interessante a riguard
>
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davvero?!? lo compro uscendo dal negozio!
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