esempio
L’art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una serie di circostanze, nelle quali vien meno l’obbligo di procedere a contestazione immediata dell’autoveicolo. Tale dispensa sembrerebbe esonerare l’organo procedente di cui all’art. 12 C.d.S, comma 1, a procedere alla contestazione immediata. L’indicazione nel verbale di accertamento di una delle circostanze di cui al disposto dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., costituisce una presunzione ex lege di esonero dalla contestazione immediata, oppure, l’organo giudicante (Prefetto o Giudice di Pace) potrebbe, tuttavia, sindacare l’operato dei verbalizzanti? Nella sentenza oggetto di commento, la Suprema Corte ha statuito che al giudice di merito non è preclusa la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i soggetti verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e pertanto, tenuti ad effettuare la contestazione immediata.
Nel caso de quo, gli ermellini hanno ribadito che l’esemplificazione dell’art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e “non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto”. A parere dei giudicanti, la dizione dell’art. 384 del regolamento sopra citato “indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati”. Con il dictum in questione si è evidenziato che non esiste una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata qualora le circostanze di fatto emergenti come:
- l’apparecchio utilizzato (nel caso in esame Autovelox 104c/2),
- lo stato dei luoghi,
- la velocità dell’autoveicolo,
avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente. Anche in ipotesi come quelle testé delineate, il giudice di merito può, secondo il felice orientamento della Suprema Corte, indagare nel caso concreto, se effettivamente, nel momento in cui si è verificata la trasgressione alla norma del codice della strada, i soggetti deputati ad intervenire fossero realmente impossibilitati a farlo.
Il caso in esame
Tizio proponeva ricorso avverso verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di X, con cui gli veniva contestata violazione ex art. 142 C.d.S., comma 8. Nelle more, il giudice di merito annullava il provvedimento impugnato e l’Ufficio Territoriale del Governo di X, in persona del Prefetto, proponeva ricorso per cassazione, lamentando in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, art. 200 e art. 201 C.d.S. e art. 384 relativo Reg.to. Nel proposto ricorso si rilevava, altresì, che l’esemplificazione delle ipotesi prescritte nell’art. 384 reg. esec. C.d.S. costituiscono ipotesi di presunzione ex lege di esonero a procedere a contestazione immediata e non sussiste nessun margine di apprezzamento al riguardo in sede di giurisdizione. Con la sentenza in epigrafe, il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso per i motivi su esposti.