Pnenumatici da neve .
Considerato che è tutto un fiorire di ordinanze comunali, e provinciali sull'obbligo uso di catene o pneulmatici da neve, posto parte della circolare Ministero Interno
n. 300/A/16502/10/101/3/3/9 che chiarisce ogni dubbio
7) Interventi relativi all'obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio - Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010
L'articolo 1 della Legge n. 120/2010 ha previsto l'obbligo, nel caso in cui c'è una concreta situazione di criticità connessa a neve o ghiaccio, ovvero quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile, di utilizzare, oppure di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Tale obbligo potrà essere imposto dall'ente proprietario della strada, ovvero dal sindaco nei centri abitati, con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, resa nota al pubblico mediante apposito segnale.
La tipologia di pneumatici prevista dalla novella normativa appare più ampia e appropriata rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. Si fa riferimento, infatti, oltre ai mezzi antisdrucciolevoli, a pneumatici invernali (denominati dalle norme internazionali come pneumatici da neve), cioè ad una particolare categoria di impiego di pneumatici -
idonei alla marcia su neve o su ghiaccio - che sono contraddistinti dalle sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&S, riportate sul fianco del pneumatico.Si coglie l'occasione, infine, per rettificare quanto riferito a pag. 4 della circolare del 12 agosto 2010 n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 più volte richiamata, nella parte in cui si era indicato che "In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato", quest'ultima fattispecie deve intendersi sanzionata dal comma 14 dell'articolo 7 del Codice della Strada.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Fioriolli