Normativa sulla decurtazione dei punti senza contestazione immediata
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia,
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,
della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi,
la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati,
entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista dall’articolo 180, comma 8.
ART 180 comma 8
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo,
ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice,
e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 .
Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore,
della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito
per la presentazione dei documenti.
In poche parole se dichiari che c'era tua madre non dovrebbe accadere nulla,tranne il fatto che tolgono i punti a lei,ma occhio che se non comunichi nulla entro 30 gg oltre alla multa succhiano 357 eurozzoli al proprietario del mezzo