Smarrimento targa

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S'P'Q'R
00venerdì 31 marzo 2006 17:01
quanto costa far rifare la targa?
dark archer
00venerdì 31 marzo 2006 17:06
non vorrei sbagliare ma credo che la targa non si possa rifare, ma ci sia da ri-immatricolare, (quando ho perso quella della macchina mi avevano detto così, poi l'ho ritrovata)...il costo non me lo ricordo

sciao bello

S'P'Q'R
00venerdì 31 marzo 2006 17:09
scommetto che costera' un braccio...
dark archer
00venerdì 31 marzo 2006 17:21
questo l'ha scritto Jimmy88, e questo è il post completo

klikka

Capitato l'anno scorso....

non più trovata...fatta denuncia, trascorso un tempo tecnico dalla denuncia, mi pare 15 gg, pratiche e in 3 gg è arrivata quella nuova, con nuovo libretto e nuovo cdp... nessuna revisione, controllo o altro... ma ben 160 € circa....


sciao bello



S'P'Q'R
00venerdì 31 marzo 2006 17:30
Appunto.
Grazie
faxfax75
00venerdì 31 marzo 2006 18:03
dal codice della strada:
Art 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71 a Euro 286.


faxfax75
00venerdì 31 marzo 2006 18:05
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