aiuto per multa autovelox

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MAK100
00venerdì 17 giugno 2005 13:04
ho preso la classica multa da autovelox.
Strada aperta in campagna (zona Varzi) ma ufficialmente ancora in territorio comunale. Andavo a 67 km/h.
150 Euri e 2 punti di patente!!!!!!!
Qualcuno di voi sa se è possibile fare ricorso?
Ho letto che gli autovelox devono esere certificati da un istituto autorizzato, ma in Italia non ne esistono, e quindi tutti gli autovelox sarebbero "fuorilegge".
Vorrei sapere se è vero, e quali sono le possibilità di successo.
Ci sarà pure qualche avvocato monsterista socio del DMC?!?
Anzi potrebbe essere una bella idea, nel caso ci fossero, istituire una sezione apposita dove dare consigli e consulenze ai vari soci.
Che ne pensate?
desmotool
00venerdì 17 giugno 2005 13:09
benvenuto!
Ma che succede con l’Autovelox, non si può più fare ricorso? La recente sentenza della Corte di Cassazione, introduce infatti un elemento di rottura rispetto ai pronunciamenti che abbiamo avuto fino a oggi. Perché vi si legge che, nei casi in cui i misuratori di velocità consentono il rilevamento delle infrazioni solo dopo il passaggio dei veicoli, la multa è valida anche se non c’è contestazione immediata; vale a dire anche se non vi fermano subito, ma ricevete il verbale a casa dopo mesi.

In realtà non sembra essere cambiato molto. Secondo il Codacons, le forze di Polizia debbono comunque specificare sul verbale i motivi per cui non hanno potuto procedere all’arresto del veicolo. E poi, fanno notare dall’Associazione di tutela dei consumatori, in Italia le sentenze non possono essere considerate legge, non fanno giurisprudenza. Nulla vieta insomma ai giudici di continuare ad annullare multe analoghe, infischiandosene –ci si passi il termine- di questa sentenza.

Telefono Blu sottolinea poi, come questo pronunciamento della Cassazione contrasti con precedenti sentenze della stessa Corte su casi analoghi, cosa che di per sé le toglie valore su casi futuri. Insomma, un giudice potrà fare riferimento a questa sentenza, ma anche a tante altre di segno opposto. E poi, da Telefono Blu ribadiscono come, la vera motivazione per cui le multe con Autovelox debbono essere annullate, è la mancanza di taratura dei rilevatori; cosa di cui abbiamo parlato già su Motonline e riguardo alla quale a brevissimo avremo ulteriori importanti novità.

Piuttosto, questa sentenza, relativa a una multa elevata dai vigili urbani di Orsogna, in provincia di Chieti, ci dà lo spunto per sottolineare come l’automobilista che aveva vinto il ricorso davanti al giudice di pace, abbia subito e perso un controricorso dei vigili in Cassazione, e oggi si trovi a dover pagare 570 euro, piuttosto che i 130 originari. Ecco, le possibili spese di giudizio sono un rischio da tenere sempre in considerazione, quando si valuta se proporre o meno ricorso.

Infine una riflessione: finirà questo uso indiscriminato dell’Autovelox da parte di certe amministrazioni e potremo finalmente avere un rapporto più sereno con le forze di Polizia? Perché nessuno rifiuta un uso intelligente di queste apparecchiature, e nessuno contesta l’utilità dei limiti di velocità

fonte motonline.

sniper29
00venerdì 17 giugno 2005 14:18
LE MOTIVAZIONI PER FARE RICORSO


• Se sul verbale manca l’indicazione del tipo di apparecchiatura misuratrice utilizzata dagli organi accertatori con indicazione del n° di matricola.

Sul verbale deve essere riportato il numero di matricola e la data dell’omologazione; oltre alla dichiarazione dell’organo accertatore attestante l’avvenuto controllo della sua funzionalità.

• Se sul verbale manca l’indicazione del termine e dell’autorità giurisdizionale cui ricorrere in opposizione.

La mancata indicazione del termine di impugnazione del verbale e l’autorità da adire rende il documento affetto da nullità per violazione dell’art.2 della legge 241/90 (trasparenza degli atti amministrativi). Infatti tale omissione lede il diritto di difesa.

• Se nel verbale di contestazione manca la relazione di notifica (che deve essere all’interno del verbale) oppure questa non contiene le generalità e la qualità del soggetto consegnatario, il luogo e la data della consegna il risultato è la nullità del verbale stesso.

La relativa notifica di un atto amministrativo deve essere compilata e notificata dal pubblico ufficiale procedente e appartenente allo stesso corpo di polizia. In difetto, la notifica può essere considerata nulla per violazione della legge sulle “notifiche a mezzo posta”.

• Se la notifica del verbale di accertamento è avvenuta oltre il termine di 150 giorni.

L’art. 201 del CdS statuisce che il verbale deve essere notificato entro e non oltre 150 giorni (che non sono 5 mesi) da quello della commessa violazione. La prescrizione non si concretizza in maniera “automatica” ma occorre farla valere di fronte al prefetto o al GdP. In difetto, trascorsi 60 giorni dalla notifica, il verbale diviene titolo esecutivo e non più impugnabile e le ragioni sopra richiamate non potranno essere più essere fatte valere. N.B. il termine dei 150 giorni decorrono anche dal momento in cui la polizia abbia individuato il trasgressore o il proprietario del veicolo attraverso indagini diverse da quelle praticate presso il PRA. In altre parole questo caso si applica ai soggetti individuati dopo le informazioni rese dalle agenzie di leasing o di noleggio auto.

• Se, nel caso di ricorso al prefetto con richiesta di audizione, questa non viene concessa, l’ordinanza che ne segue è illegittima (sentenza Cass n°13505 del 21 Luglio 2004).

Si tratta di una violazione del diritto di difesa finalizzato a ottenere un contraddittorio che, ove non concesso, rende illegittimo il provvedimento prefettizio. Anche in questo caso si rende indispensabile un ricorso avverso l’ordinanza di ingiunzione prefettizia presso il GdP entro trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale periodo di tempo l’ordinanza non potrà essere più impugnata.

• Se il verbale notificato non è uno degli originali o una copia autenticata.

L’art. 385 del Regolamento di attuazione al CdS (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495) al comma 3 precisa “il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autentica a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando..”

• Se il verbale è incompleto

L’art. 383 del Regolamento dispone che il verbale deve contenere la sommaria esposizione dei fatti, nonché la citazione della norma violata.

• Se l’obbligo di contestazione immediata è stato disatteso adducendo motivazioni generiche e di rito.

A parte i casi della non obbligatorietà della contestazione immediata previsti dall’art. 201 bis e dall’art. 384 del regolamento, l’obbligo sussiste in forza dell’art. 200 del CdS. In caso di omissione di tale attività, l’agente accertatore deve indicare sul verbale i motivi che non hanno consentito l’intimazione dell’alt. In difetto, il verbale è carente di un fatto sostanziale e deve essere annullato per violazione di legge.

• Se nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione mancava l’indicazione che era soggetto a controllo elettronico delle velocità.

L’obbligo di avvertire l’automobilista della presenza dei dispositivi di velocità sussiste soltanto sulle strade ove la contestazione immediata non è obbligatoria e individuate con apposita ordinanza prefettizia in una lista di “strade pericolose”. Su tali arterie la contestazione immediata potrebbe causare pericoli sia per l’utente, sia per gli stessi agenti di polizia stradale. L’elenco delle strade pericolose è reperibile in Prefettura o presso il Comando dei Vigili Urbani.

• Se il limite di velocità è incongruente con il tipo di strada che si stava percorrendo.

La circolare 24/10/2002 del Ministero dei Lavori Pubblici critica “l’imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza”. Inoltre i limiti di velocità devono essere predisposti secondo quanto prevede l’art. 142 del CdS.

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Cmq c'è anche una sentenza e dice che praticamente le infrazioni avvenute dopo un giorno di gennaio (non ricordo quale) se non avviene il riconoscimento di chi è alla guida del veicolo i punti non possono essere tolti.

Ciao Fabio
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