confisca moto: normativa

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desmotoool
00martedì 4 novembre 2008 22:25
confisca moto: normativa
ragazzi più mi informo e meno capisco

dato per certo che con 0,51 di alcol la moto viene confiscata la mia domanda è: la confisca avviene solo se il guidatore è anche il proprietario della MOTO?


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per le auto sono sicuro che è così con 1,51 ma in un forum ho visto dire da qualcuno che con le moto il proprietario non conta dato che la moto e il motorino è sempre confiscato quando viene utilizzato per compiere un reato (e 0,51 è un reato credo)

aggiungo per chi non lo sapesse che ho letto sul giornale di un caso in cui il proprietario dell'auto era presente a bordo e nonostante guidasse un'altra persona la macchina è stata confiscata motivando il tutto con "incauto affidamento"

per creare ancora un pò di confusione mi domando ma con i ciclomotori come si stabilisce chi è il proprietario?




vi prego di rispondere solo se disponete di informazioni CERTE, informazioni approssimative ne ho già avute parecchie aimè, anche chiamando la stradale le risposte variano in base a chi risponde al telefono.... GRAZIE
Duca750
00martedì 4 novembre 2008 23:52
Re: confisca moto: normativa
semplice:
dall'intestatario del targhino
dall'intestatario dell'assicurazione

e poi anche se ti viene prestata l'auto o la moto e tu non sei il proprietario del mezzo, ma in quel momento l'utilizzatore e se vieni trovato con un tasso d'alcool tale da determinare la confisca del veicolo, il mezzo viene ugualmente confiscato.
Quindi attenzione prima di farsi prestare un automobile/moto
desmotoool
00mercoledì 5 novembre 2008 00:07
Re: confisca moto: normativa
perdonami ma ho letto sul giornale più volte che l'auto non è stata confiscata in quanto intestata ad un'altra persona. al limite possono sequestrarla momentaneamente!
cristobaldo
00mercoledì 5 novembre 2008 00:11
Re: confisca moto: normativa
sul forum in cui hai letto hanno scritto cazzate per un semplice motivo: solo se superi 1.5 g/l il mezzo (auto o moto è lo stesso) viene confiscato.
come faccio a saperlo?
quest'estate purtroppo per me ho fatto un incidente in moto ed ho tamponato un'auto.
io ero in pronto soccorso e la moto è stata portata nel deposito dei vigili.
quando mi sono presentato all'ufficio dei vigili con i documenti richiesti tra cui l'esame del sangue fatto in pronto soccorso, il vigile ha guardato il valore dell'alcol nel sangue (era solo 0.12 g/l) e mi ha spiegato che se il valore fosse stato superiore a 1.5 g/l la moto me la potevo scordare perchè sarebbe andata confiscata prima, e messa all'asta poi.

Quindi non c'è nessuna differenza se sei in moto o auto.



Quoto duca750 in quanto non importa chi sia il proprietario del veicolo, ma il mezzo lo confiscano lo stesso.
messi@
00mercoledì 5 novembre 2008 10:09
Re: confisca moto: normativa
leggevo invece, giorni fa, che hanno fermato quel pistola di Grignani in porsche a milano di notte e aveva bevuto.
infatti oltre alla guida in stato di ebbrezza gli hanno contestato resistenza a pubblico ufficiale.
ma il giornale scriveva chiaramente che la macchina, essendo intestata ad una società, non era stata confiscata.....
questo non so se corrisponda al vero, ma così era scritto...
desmotoool
00mercoledì 5 novembre 2008 13:25
Re: confisca moto: normativa
allora, dal link che ho postato:

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

0,51 è un reato penale? quindi.....
RedRider13
00mercoledì 5 novembre 2008 13:47
Re: confisca moto: normativa
Ma semplicemente evitare di bere quando si deve guidare, sopratutto se una moto???? mah..... sono l unico pirla astemio? §21§
cristobaldo
00mercoledì 5 novembre 2008 13:52
Re: confisca moto: normativa
"desmotoool":


allora, dal link che ho postato:

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

0,51 è un reato penale? quindi.....



a me il vigile a luglio invece mi parlava che il mezzo veniva sequestrato solo se il tasso alcolemico fosse stato superiore a 1.5 g/l
poi non so se da luglio ad ora sia cambiata la normativa.


RedRider13 è ovvio che tutti noi non dovremmo mai bere quando si guida, soprattutto una moto.
Nonostante ciò, c'è chi beve lo stesso e se ne frega, tanto i controlli per le strade non esistono
desmotoool
00mercoledì 5 novembre 2008 13:54
Re: confisca moto: normativa
io parlo per il mio nuovo scooter (sh 300) che ho provveduto ad intestare a mia madre apposta, e dato che lo uso come una macchina (che non ho) mi interessa sapere cosa rischio esattamente se dovessi mai essere fermaato al momento sbagliato...

il monster è a mio nome e con quello si che mi rendo conto che già con una birra l'effetto c'è... ma con quello non vado molto piano...
Duca750
00mercoledì 5 novembre 2008 14:24
Re: confisca moto: normativa
in questo caso essendo intestato a tua madre, che legalmente risulta essere "Obbligato in solido", qualsiasi cosa tu combini, ad esempio se vieni fermato e  ti contestano una qualsiasi contravvenzione, sul verbale risulterà il nome tuo come guidatore e contravventore, ed i dati di tua madre in qualità di proprietaria del mezzo.
Quindi qualora tu non provveda a pagare la multa, automaticamente dopo un certo periodo di tempo la multa verrà recapitata all'intestatario del mezzo "OBBLIGATO IN SOLIDO".
In caso di fermo per guida in stato d'ebrezza il mezzo viene confiscato indistintamente da chi sia o meno il proprietario del mezzo
desmotoool
00mercoledì 5 novembre 2008 18:44
Re: confisca moto: normativa
scusa duca750 hai qualche fonte da citare per sostenere quello che dici? ci capisco sempre meno!
Duca750
00mercoledì 5 novembre 2008 23:41
Re: confisca moto: normativa
per l'OBBLIGATO IN SOLIDO basta visionare un qualsiasi verbale ... se trovo come scansionare un verbale che ho qui in casa te lo mostro ben volentieri
Duca750
00mercoledì 5 novembre 2008 23:52
Re: confisca moto: normativa
ti anticipo in breve, nel 2000 cedo in permuta ad una concessionaria il mio Piaggio Hexagon 150, sollevandomi da ogni responsabilità con il solito foglio di "procura" che si compila al momento della consegna del mezzo.
Il nuovo proprietario acquista il mio ex Hexagon ma la concessionaria commette lo sbaglio di consegnarli oltre al foglio di via, anche l'originale del libretto, sul quale, ad una normale lettura, risultavo ancora io.
L'attuale proprietario del Piaggio viene fermato dalla Polizia (113) perchè viaggiava lui ed il passeggero con la scodella (il casco non omologato) e di conseguenza gli elevano un verbale a lui come guidatore ed al passeggero ma, l'imbecille del proprietario non mostra il foglio di via che dichiara che è in atto il passaggio di proprietà e dopo 8 mesi che io avevo venduto/permutato il mio scooterone, mi viene notificata la contravvenzione perchè io, a detta dell'attuale proprietario del mezzo, gli avevo prestato lo scooter (pensa che figlio di puttana).
Nel verbale, nelle varie caselle da compilare, c'era la casella che riguardava il proprietario del mezzo come OBBLIGATO IN SOLIDO, e le caselle dei trasgressori che erano il vero secondo proprietario ed il passeggero.
Andai a chiedere spiegazioni al Commissariato di Polizia e mi risposero che per il C.d.S. se il guidatore è diverso dal proprietario del mezzo e viene contestata la contravvenzione al guidatore, ed il guidatore nei tempi previsti dalla legge non provvede a pagare la somma della contravvenzione, allora viene emessa un altra contravvenzione al proprietario del mezzo "OBBLIGATO IN SOLIDO" che deve provvedere a versare la somma in misura totale della contravvenzione provvista di spese di notifica
desmotoool
00giovedì 6 novembre 2008 14:01
Re: confisca moto: normativa
ragazzi confermo che moto e motorini si confiscano con 0,51 e solo se il guidatore coincide col proprietario del mezzo, a breve posterò fotocopia del prontuario egaf (in possesso alle forze dell'ordine) su cui sono riuscito a mettere le mani grazie ad un aggancio nel settore....
desmotoool
00giovedì 6 novembre 2008 14:02
Re: confisca moto: normativa
lo stesso vale per le automobili, ma qui il limite per la confisca è di 1,51
desmotoool
00giovedì 6 novembre 2008 14:04
Re: confisca moto: normativa
anzi se qualcuno riesce a postarmelo gilelo mando, ma ho una scansione in pdf del libro.... io non sono in grado...

lasciatemi la mail, grazie
Duca750
00giovedì 6 novembre 2008 17:09
Re: confisca moto: normativa
mail in firma
D@go
00giovedì 6 novembre 2008 17:34
Re: confisca moto: normativa
"cristobaldo":


"desmotoool":


allora, dal link che ho postato:

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

0,51 è un reato penale? quindi.....

"desmotoool":


ragazzi confermo che moto e motorini si confiscano con 0,51 e solo se il guidatore coincide col proprietario del mezzo, a breve posterò fotocopia del prontuario egaf (in possesso alle forze dell'ordine) su cui sono riuscito a mettere le mani grazie ad un aggancio nel settore....


a me il vigile a luglio invece mi parlava che il mezzo veniva sequestrato solo se il tasso alcolemico fosse stato superiore a 1.5 g/l
poi non so se da luglio ad ora sia cambiata la normativa.


RedRider13 è ovvio che tutti noi non dovremmo mai bere quando si guida, soprattutto una moto.
Nonostante ciò, c'è chi beve lo stesso e se ne frega, tanto i controlli per le strade non esistono



Per moto e motorini la confisca scatta per qualsiasi reato penale commesso alla guida del mezzo ...

Ed essendo reato penale guidare anche solo con  o,51 di alcool nel sangue , in sella a moto e motorini (ma non alla guida di auto camion ) scatta comunque la confisca anche se il tasso è minore di 1,51
D@go
00giovedì 6 novembre 2008 17:42
Re: confisca moto: normativa
"RedRider13":



Ma semplicemente evitare di bere quando si deve guidare, sopratutto se una moto???? mah..... sono l unico pirla astemio? §21§




Non si contesta il fatto che guidare in stato di ebrezza sia sbagliato ...

Ma solo l'assoluta mancanza di commisurazione tra reato e pena applicata !!

Rubare è sabgliato , ovviamente ... ma non si puo' mica dare 5 anni di galera ad uno che ruba una mela !


Se adesso si dovessero inventare una legge per cui ti PIGNORANO la moto se vieni sorpreso a 51 km/h e tu venissi multato su una strada statale in mezzo alle campagne in cui comunque vige il limite di 50 orari , cosa gli risponderesti ad uno che ti dice "bastava rispettare i limiti" ???

Io credo che tu come chiunque altro lo mandersti a vendere il culo ...

Per il discorso "basta non bere" vale lo stesso discorso .
Spada84
00giovedì 6 novembre 2008 17:58
Re: confisca moto: normativa
concordo con D@go, se mi capitasse la "paletta" una sera che ho bevuto (anche solo una birra come faccio spesso) mi potrebbero fermare solo sparandomi addosso.
Duca750
00giovedì 6 novembre 2008 20:53
Re: confisca moto: normativa


infatti Paolo, come ti dicevo via mail non si legge pressocchè niente
Duca750
00giovedì 6 novembre 2008 20:55
Re: confisca moto: normativa
Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.


2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223


2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.


2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.


3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.


4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento


5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.


6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.


7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.


9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8
Duca750
00giovedì 6 novembre 2008 20:56
Re: confisca moto: normativa
Guida sotto l'influenza dell'alcool.

(modifica dell’ art.186 CDS)

Cosa è cambiato


Il reato è ritornato ad essere di competenza del Tribunale (è stato perciò sottratto alla cognizione del Giudice di Pace). 
Si possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per poter verificare abuso di alcool (i risultati non sono fonte di prova ma consentono l’effettuazione di test con etilometri).
 
E’ stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo).
 
Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso d’incidente stradale
 
Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l’utente da sottoporre all’esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.
 
E’ possibile l’effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure mediche. 
 
E’ stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.
 
Il conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcol. 
 
Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).
Il reato era di competenza del giudice di pace.
L’accertamento era consentito solo in caso di fondato sospetto ed era possibile utilizzare solo gli etilometri che richiedono tempi e procedure più lunghe e complesse.
 
Chi si rifiutava di sottoporsi all’esame aveva una sanzione più lieve ( senza la sanzione accessoria) di chi, dopo esservi sottoposto, risultava positivo all’esame superando i limiti consentiti.
 
In caso d’incidente, l’accertamento era possibile solo quando vi era il fondato motivo di ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto dell’alcool.
 
Gli accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo sulla strada.
 
L’esame in ambito ospedaliero, su campioni di sangue (prelevato con il consenso della persona sottoposta a cure), non era disciplinato.
 
La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l’approvazione della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.
 
Dopo l’accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano compiuti in modo sistematico accertamenti sanitari successivi per verificare che il conducente avesse ancora i requisiti psico-fisici per guidare.
 
 
Duca750
00giovedì 6 novembre 2008 21:23
Re: confisca moto: normativa






comunque tanto è riportato quanto descritto negli ultimi due interventi qui sopra
desmotoool
00mercoledì 12 novembre 2008 19:24
Re: confisca moto: normativa
un pò di cultura non fa mai male:

Salva l'auto grazie alla moglie in vacanza. È accaduto ad un uomo processato lunedì - era la quarta volta - per guida in stato di ebbrezza. La condanna per lui era scontata visto che era stato pizzicato alla guida di una Volvo con un tasso alcolico di 2,7, quindi oltre quattro volte il limite di legge. L'imputato però correva il serissimo rischio di perdere anche l'automobile che già era stata posta sotto sequestro preventivo dalla procura. Rischio che è stato sventato dalla difesa, sostenuta dall'avvocato Giuliano Valer. Sulla guida in stato di ebbrezza c'era ben poco da difendersi. Il test dell'etilometro diceva che quel 31 agosto del 2007 l'uomo era molto ben carburato. E alla luce dei tre precedenti penali specifici, è stato un successo per la difesa chiudere il processo solo con una condanna a pena pecuniaria di 2.500 euro di multa. La vera posta in gioco, però, era la Volvo che apparteneva alla moglie dell'imputato, ma era stata comunque sequestrata per ordine della procura. Tutte le richieste di dissequestro erano sempre state respinte e dunque sul veicolo tirava aria di confisca. L'articolo 186, che disciplina la guida in stato di ebbrezza, prevede il sequestro del veicolo e la successiva confisca quando si supera la soglia di 1,5 milligrammi per litro, salvo che lo stesso veicolo appartenga a persona estranea al reato. Secondo la procura, la moglie non poteva essere considerata estranea perché ben conosceva la tendenza a bere del marito e ciononostante non avrebbe fatto nulla per impedirgli di guidare la sua Volvo. Insomma, un comportamento colposo per omesso controllo del coniuge che la donna rischiava di pagare con la sua auto. Invece in udienza l'avvocato Valer, oltre a certificati che dimostravano come l'uomo sia in cura per disintossicarsi dall'alcol, ha prodotto anche le ricevute di biglietti di viaggio e prenotazioni che dimostravano come all'epoca del fatto la moglie fosse in vacanza. Dunque la donna non era nelle condizioni di controllare il marito evitando che guidasse l'auto e dunque la Volvo le è stata restituita.
Funzin
00mercoledì 12 novembre 2008 19:51
Re: confisca moto: normativa
"cristobaldo":


sul forum in cui hai letto hanno scritto cazzate per un semplice motivo: solo se superi 1.5 g/l il mezzo (auto o moto è lo stesso) viene confiscato.
come faccio a saperlo?
quest'estate purtroppo per me ho fatto un incidente in moto ed ho tamponato un'auto.
io ero in pronto soccorso e la moto è stata portata nel deposito dei vigili.
quando mi sono presentato all'ufficio dei vigili con i documenti richiesti tra cui l'esame del sangue fatto in pronto soccorso, il vigile ha guardato il valore dell'alcol nel sangue (era solo 0.12 g/l) e mi ha spiegato che se il valore fosse stato superiore a 1.5 g/l la moto me la potevo scordare perchè sarebbe andata confiscata prima, e messa all'asta poi.

Quindi non c'è nessuna differenza se sei in moto o auto.



Quoto duca750 in quanto non importa chi sia il proprietario del veicolo, ma il mezzo lo confiscano lo stesso.



E' cosi...

Il decreto legge 27/05/2008 ha giudicato incostituzionale il comma 2 sexies e sancisce l'"uguaglianza" tra autovetture e motocicli...dal 27/06/2008 la confisca del motociclo può essere effettuata se e solo se il tasso alcoolemico è suoeriore a 1,5 g/l...
Chi ha commesso il reato PRIMA del 27/06/2008 rientra nella vecchia normativa che contempla e applica comma 2 sexies...in quel caso è SEMPRE disposta la confisca del mezzo
desmotoool
00giovedì 13 novembre 2008 19:44
Re: confisca moto: normativa
"Funzin":


"cristobaldo":


sul forum in cui hai letto hanno scritto cazzate per un semplice motivo: solo se superi 1.5 g/l il mezzo (auto o moto è lo stesso) viene confiscato.
come faccio a saperlo?
quest'estate purtroppo per me ho fatto un incidente in moto ed ho tamponato un'auto.
io ero in pronto soccorso e la moto è stata portata nel deposito dei vigili.
quando mi sono presentato all'ufficio dei vigili con i documenti richiesti tra cui l'esame del sangue fatto in pronto soccorso, il vigile ha guardato il valore dell'alcol nel sangue (era solo 0.12 g/l) e mi ha spiegato che se il valore fosse stato superiore a 1.5 g/l la moto me la potevo scordare perchè sarebbe andata confiscata prima, e messa all'asta poi.

Quindi non c'è nessuna differenza se sei in moto o auto.



Quoto duca750 in quanto non importa chi sia il proprietario del veicolo, ma il mezzo lo confiscano lo stesso.



E' cosi...

Il decreto legge 27/05/2008 ha giudicato incostituzionale il comma 2 sexies e sancisce l'"uguaglianza" tra autovetture e motocicli...dal 27/06/2008 la confisca del motociclo può essere effettuata se e solo se il tasso alcoolemico è suoeriore a 1,5 g/l...
Chi ha commesso il reato PRIMA del 27/06/2008 rientra nella vecchia normativa che contempla e applica comma 2 sexies...in quel caso è SEMPRE disposta la confisca del mezzo




ma che bella notizia! ora inizio ad informarmi pure di questo.... cmq vi posso assicurare che il 99,99% delle forze dell'ordine non ne sono a conoscenza!
desmotoool
00giovedì 13 novembre 2008 20:12
Funzin
00venerdì 14 novembre 2008 12:41
Re: confisca moto: normativa
@Desmotoool
Anch'io l'ho notato,non sanno niente ne municipale ne prefettura...lo sa solo qualche GDP...
Questo è il testo della modifica riguardante i motoveicoli:

Decreto 23/052008 modifica art.186

1.2 Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue
superiore 1,5 grammi per litro (g/l), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie
incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del
predetto veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dall'art. 240, comma 2, C.P. La misura di sicurezza si applica anche nel
caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.
La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso
alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi,
applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. ed il
mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto
1.2.1.
Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. che
disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrativa accessoria. E ciò anche quando il veicolo con cui è
commesso il reato di cui all‘art. 186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano
applicazione neanche le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che impongono la confisca amministrativa dei
motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi i reati.
Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), si
applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1 della
presente circolare.

Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando
il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla
guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007:
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2bis, C.d.S., è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 C.d.S.;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dall'1.2.2008.
desmotoool
00venerdì 14 novembre 2008 13:23
Re: confisca moto: normativa
ottimo lavoro funzin, magari se hai un link postalo, grazie.

cito:

Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando
il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla
guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007:

scusa ma da quello che ho capito io leggendo è stata rivista la norma che obbligava la confisca delle moto quando le stesse sono utilizzate per un reato ma rimane cmq la confisca se si supera lo 0,5 di alcol

giusto?
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