Re: controllo con la paletta dentro lo scarico
vi posto parte di un ricorso che ho preparato per un amico al quale è stato elevato un art. 78 (con ritiro della carta di circolazione) per assenza del DB Killer... forse vi potrà essere utile
le caratteristiche costruttive dei veicoli sono compiutamente identificabili analizzando il combinato disposto dei sottoelencati articoli del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione..
- art. 72 cds
- art.78 cds
- art 236 regolamento di esecuzione
limitando l’analisi al sistema di scarico e silenziatore emerge quanto segue:
Art. 72 Codice della strada (allegato 1)
L’articolo 72 prescrive
al comma 1) che i veicoli devono essere equipaggiato con lett.b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
al comma 13) stabilisce che Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
QUINDI LA CIRCOLAZIONE DI UN MOTOVEICOLO PRIVO DEL DISPOSITIVO SILENZIATORE (TAPPO O DB KILLER- COME INDICATO DAI VERBALIZZANTI) E’ SPECIFICATAMENTE PREVISTA DALL’ARTICOLO IN PAROLA E SANZIONATO CON € 84,00
Art. 78 Codice della Strada (allegato 2)
Al comma 1) Viene fatto un INGANNEVOLE riferimento ai dispositivi di cui all’art. 72 “I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, (non facendo riferimento alla circolazione , appare evidente che il comma 1) sia diretto alle case costruttrici di veicoli e dispositivi che effettuino modifiche ai dispositivi) infatti
Al comma 3) si statuisce che Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
IL legislatore non metta mai le congiunzioni per caso, il significato è che sono sanzionate ai sensi del comma 3 dell’art. 78 cds esclusivamente le modifiche alle caratteristiche costruttive e a i dispositivi di equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) nella carta di circolazione.
In tal senso si sono espressi
Cass. Civile sez. III , 30 maggio 2000 n.7186 “ L’art. 78, comma terzo, del codice della strada configura come illecito amministrativo la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole la prescritte visite e prove, finalizzate all’approvazione delle modifiche apportate a dette caratteristiche costruttive.. N(Cass. Civ., Sez. III, 30 maggio 2000, n. 7186) [RV0302]”
Giudice di pace di Santhià 18 Novembre 2000 “La sanzione prevista dall’art. 78 terzo comma, nuovo c.s., Ë applicabile unicamente qualora la modifica alle caratteristiche costruttive si riferisca a quelle contestualmente indicate sia nel certificato di omologazione o di approvazione, sia nella carta di circolazione.
Come evidenziato nell’allegata carta di circolazione del motoveicolo targa_____ di mia proprietà (allegato 3), la stessa non riporta nessun elemento distintivo del dispositivo silenziatore, come peraltro ben indicato nella circolare Ministero Trasporti del 24.11.1997 (allegato 4) nella quale oltre a rammentare che il dispositivo silenziatore non è indicato nel documento di circolazione , precisa che “ L’azione di “modifica” indicata nell’articolo 78 …omissis .. riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico”
Infine l’articolo 236 del regolamento (allegato 5) Titolato
“Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”
Al comma 1) stabilisce che “ Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Prima di analizzare il contenuto dell’ Appendice V (art.227 Reg Esecuzione) preme evidenziare come il comma 1) dell’art 236 da leggersi in stretta connessione con l’articolo 78 chiarisca l’inganno indicando quale Ufficio MCTC competente quello dove ha sede la ditta che ha proceduto alla modifica.
Appendice V art.227 regolamento di esecuzione CDS (allegato
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)
Non cita fra le caratteristiche costruttive il dispositivo il silenziatore ma esclusivamente la rumorosità
Lett.E) - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
umberto