Re: fermo amministrativo
da fonte nota ed attendibile... §16§
La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 656,25 ad euro 2.628,15 nonche’ con la confisca del mezzo;
Se il mezzo e' stato venduto prima dell'iscrizione del fermo (la data dev'essere certa, certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l'ACI deve entro 10 gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.
Viceversa, se la vendita avviene dopo l'iscrizione del fermo questo non e' cancellabile, e la responsabilita' ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col compratore §71§ §71§ §71§ (se quest'ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potra', ovviamente, rivalersi sul venditore con un'azione di rimborso del danno).
Fonte: D.M.503/98 art.5