importante sentenza corte costituzionale
Sentenza 365/2010
Giudizio
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Camera di Consiglio del 01/12/2010 Decisione del 15/12/2010
Deposito del 22/12/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 22, c. 4° e 5°, della legge 11/11/1981, n. 689.
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Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010
cosa significa..
sino al 22.12 2010 chi faceva ricorso doveva eleggere domicilio nel luogo dove aveva sede il Giudice di pace.... in assenza delal dichirazione di domicilio le notifiche (per esempio del giorno della discussione del ricorso) venivano depositate in segreteria.... con il risultato che il ricorrente che , magari abitava a centinaia di Km di distanza, non ne veniva a conoscenza e, non presentandosi in udienza, perdeva automaticamente il ricorso..
da oggi è diverso , nel ricorso si possono indicare fax o mail per le comunicazioni o richeidere la notificazione a mezzo posta
Umberto