le ultime novità sul CDS
la legge 29.07.2010 "disposizioni in materia di sicurezza stradale" nei suoi 61 articoli propone molte modifiche al codice della strada
pur essendo troppo recenti le modifiche per azzardare interpretazioni e analisi ,( lo faro a settembre dopo le mie sognate ferie) ritengo necessario anticiparvi le modifiche di immediata applicazione , le altre si apllicano dal 13 agosto
- art. 97
fabbrica e vendita di ciclomotori non regolari - da 1000 a 4000 euro
modifiche sui ciclomotori (anche minicar) da 779 a 3119 euro
circolazione con ciclomotore irregoalre da 389 a 1.559 euro
ciclomotore con dati targa non visibili da 78 a 311 euro
art. 172
obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza anche per i veicoli L6e (minicar) dotati di carrozzeria chiusa
art. 173
obbligo l'uso di lenti o apparecchi correttivi per i titolari di CIG per la guida di ciclomotori
art. 186-186bis 187
introdotto la'rt. 186 bis che fornisce nuovo quadro sanzionatorio per:
1. conducenti di età inferiore a 21 anni o con patente B conseguita da meno di 3 anni.
2. conducenti professionali in attività di trasporto di persone o cose.
3. conducenti di autoveicoli di m.c. maggiore di 3,5 t (incluso eventuale rimorchio), autosnodati, autoarticolati; autoveicoli per
trasporto persone con più di 8 posti (escluso il conducente).
Per questi conducenti è sanzionata, come illecito amministrativo, anche la guida con tasso alcolemico minore di 0,5 g/l (ma maggiore di zero).
Inoltre la guida con TA (tasso alcolemico)inferiore o uguale a 0,8 g/l per qualsiasi conducente, non è più reato ma illecito amministrativo.
quindi riassumendo
Guida con TA maggiore 0,8 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti, o rifiuto dell’accertamento:
resta u reato ma occorre ora specificare se il conducente rientra in alcuno
dei casi 1, 2 o 3 sopra indicati.
Quanto ai veicoli s:
- TA maggiore 1,5 g/l Tutti i veicoli, di qualsiasi categoria, sono sequestrati
- tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 Sono sequestrati solo ciclomotori e motoveicoli; veicoli diversi non sono sequestrati, ma se hanno provocato
un incidente stradale sono sottoposti a fermo per 180 giorni, che l’agente accertatore applicherà subito a titolo provvisorio per 30 giorni.
Guida con TA maggiore di 0,5 ma non di 0,8 verbale di contestazione per i seguenti illeciti amministrativi:
art. 186 c. 2a) - Guida con tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 g/l
Sanzione edittale da 500,00 a 2.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 1.000,00 euro- Punti 10
Sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)
art. 186 c. 2 bis - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale
Sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.000,00 euro- Punti 10
Sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi) - fermo veicolo per 180 giorni
• Guida con TA maggiore di 0 ma minore di 0,8 per i conducenti di cui ai punti 1, 2 e 3 - art. 186 bis
verbale di contestazione per i seguenti illeciti amministrativi:
art. 186 bis c. 2 - Tasso alcolemico maggiore di 0 ma minore di 0,5 g/l
Sanzione edittale da 155,00 a 624,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 312,00 euro - Punti 5
art. 186 bis c. 2 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale
Sanzione edittale da 310,00 a 1.248,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 624,00 euro - Punti 5
art. 186 bis c. 3 e 186 c. 2a) - Tasso alcolemico maggiore di 0,5 ma minore di 0,8 g/l
Sanzione edittale da 666,67 a 2.666,67 euro - Pagamento oltre 60 giorni 1.333,33 euro - Punti 10
Sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)
art. 186bis c. 3 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale
Sanzione edittale da 1.334,34 a 5.333.34 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.666,67 euro - Punti 10
Sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi) - fermo veicolo per 180 giorni
Art. 219 bis
ABROGATA la norma che prevedeva sospensione, revoca, decurtazione punti a carico della patente anche quando
l’infrazione era commessa alla guida di veicoli non richiedenti la patente.
un po complicato ma ce la possiamo fare