omologazione scarichi Acerbis

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Ali3n
00lunedì 8 novembre 2010 10:09
omologazione scarichi Acerbis
Urge info importantissima e urgentissima plz!!
Allora adesso vi racconto....
Sabato solita uscita col mio amico, giornata stupenda.
Al rientro passiamo per siniscola e all'uscita del paese BAAAAMMM!!! Paletta della pattuglia.....
CARABINIERI...
Subito mi vengono chiesti patente,libretto e assicurazione sia a me che al mio amico...
Fin qua tutto ok ma quando ci accingiamo ad andar via il pirla dei due mi fa una domanda che mi ha fatto diventare bianco e nella mia mente solo 2 parole: SONO FOTTUTO!
-Belli quelli scarichi!! Termignoni?
E io: - No, Acerbis
-Hai l'omologazione?
E io: - Emm si ma ho il foglio a casa purtroppo....( non era vero...scarichi completamente aperti...praticamente mi sentite dalla Luna santa pazienza e fan....c....l..o a me ! )
-Ok, per ora ritiro del libretto, 3 punti dalla patente, e sequestro del mezzo per 60 giorni! Mi hai preso per stupido?
E io (faccia del gatto di shreek con occhioni lucidi) : - Ma su via, non la sto prendendo in
      giro.......ho un foglio con omologazione davvero!!
-Allora: In primis il foglio non serve a nulla, devi avere lo scarico ( qualque esso sia ) sul libretto di circolazione con marca modello e numero di omologazione....non serve a nulla il foglio che ti rilascia la casa madre...
E io: - Si ok mi scusi tanto....faccia come crede per la multa....a sua discrezione....chiuda un occhio la prego  ( gli occhi del gatto fanno presa !!!!  )
Mi da una patacca sulla spalla e mi fa: -E' bello divertirsi in queste strade, ma veda di mettersi in regola al piu' presto con gli scarichi....per questa volta passi, vada e faccia attenzione!
Detto questo schizzo via alla velocita' della luce.
Domanda: Mi dite che caspio devo fare? Il foglio che attesta l'omologazione basta? Oppure devo andare in motorizzazione e farmi mettere l'omologazione nel libretto?
Il carabiniere ha accennato anche di andare all'ACI....per poi cosa? Bah....
Non trovo informazioni in giro...fatemi sapere di grazia!
Ciau,
Franco.
P.S: Il carabiniere ha precisato che il tutto deve figurare nel libretto di circolazione....
       Urge sicurezza nella questione in maniera che se mi rifermano posso controbbatere a dovere
       una volta montato uno scarico omologato...grazie!!
D@go
00lunedì 8 novembre 2010 10:24
Re: omologazione scarichi Acerbis
Lo scarico deve essere omologato per il tuo modello di moto , ma NON è assolutamente necessario far riportare alcunche sul libretto .

Ti riporto una circolare in materia

OMOLOGAZIONE SCARICHI


Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

Ali3n
00lunedì 8 novembre 2010 10:26
Re: omologazione scarichi Acerbis
"D@go":


Lo scarico deve essere omologato per il tuo modello di moto , ma NON è assolutamente necessario far riportare alcunche sul libretto .

Ti riporto una circolare in materia

OMOLOGAZIONE SCARICHI


Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Dr. Ing. Tullio D'ULISSE





Grazie infinite D@go!! E saluti da Silvestro ( multistrada nero ) ero con lui questo sabato :)
D@go
00lunedì 8 novembre 2010 10:34
Re: omologazione scarichi Acerbis
La circolare di cui sopra è stata sostituita da un altra del 2002 che però non ne cambia l'interpretazione

Altra circolare:
SnOoPy8
00lunedì 8 novembre 2010 11:20
Re: omologazione scarichi Acerbis
Conta che l'omologazione che ti rilascia la casa madre è per i gas di scarico, invece se vuoi girare a scarichi aperti senza avere problemi prima dovresti andare in un qualsiasi centro revisioni e chiedere il controllo dei DB.

Il controllo viene effettuato non oltre i 4000giri motore per legge, e se rientri nei dati a libretto sotto questo regime, allora puoi girare anche senza dbkiller.

Chi ti ferma e dice che ci dovrebbe essere il dbkiller non può farlo poichè non conosce le caratteristiche tecniche dello scarico e se dice che fai rumore fagli tirare fuori un fonometro e vedrai che avrai ragione tu (sempre che rimani in quel limite di DB)

Comunque aspettiamo il moderatore di Loiano che ci chiarisca un pò meglio il tutto. :)
polizia municipale loiano
00venerdì 12 novembre 2010 13:06
Re: omologazione scarichi Acerbis
dago ha ragione per montare scarichi aftermarket non bisogna aggiornare la carta di circolazione è sufficiente avere con se il certificato di omologazione che riporta le tipologie di veicoli su cui possono essere installati.
non mi trovo in accordo con snoopy .. l'art 72 del cds  cita
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
a al comma 13
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Quindi se circoli con un scarico aftermarket senza db killer, non ho necessita di avere il fonometro, essendo tu in violazione dell'art 72 cds
i decibel massimi sono riportati sulla carta di circolazione unitamente al numero di giri su cui vanno misurati
umberto
SnOoPy8
00venerdì 12 novembre 2010 14:11
Re: omologazione scarichi Acerbis
"polizia municipale loiano":


dago ha ragione per montare scarichi aftermarket non bisogna aggiornare la carta di circolazione è sufficiente avere con se il certificato di omologazione che riporta le tipologie di veicoli su cui possono essere installati.
non mi trovo in accordo con snoopy .. l'art 72 del cds  cita
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
a al comma 13
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Quindi se circoli con un scarico aftermarket senza db killer, non ho necessita di avere il fonometro, essendo tu in violazione dell'art 72 cds
i decibel massimi sono riportati sulla carta di circolazione unitamente al numero di giri su cui vanno misurati
umberto





allora non mi tornano le informazioni date da casa produttrice e motorizzazione

Nel foglio di omologazione dello scarico non raffigura in nessuna voce il DBkiller e l'obbligo di usarlo per essere conforme alla circolazione

in motorizzazione ho fatto il controllo fonometrico con scarichi aperti entro e non oltre i 4000giri come a libretto e i miei db non superavano quelli segnati a libretto.

A questo punto in caso di controllo chi ha ragione?
inge85
00venerdì 12 novembre 2010 14:32
Re: omologazione scarichi Acerbis
a rigor di logica direi che snoopy ha ragione...se gli scarichi rientrno nei db senza dbkiller,perchè bisogna essere obbligati a metterli?
Però a sto punto potevano anche  omologare lo scarico senza...
D@go
00venerdì 12 novembre 2010 14:51
Re: omologazione scarichi Acerbis
"inge85":


a rigor di logica direi che snoopy ha ragione...se gli scarichi rientrno nei db senza dbkiller,perchè bisogna essere obbligati a metterli?
Però a sto punto potevano anche  omologare lo scarico senza...



Perchè -credo- se lo scarico è stato omologato in un certo modo , alterandone le caratteristiche (togliendo il dbkiller) si perde l'omologazione ...

Non perchè piu' rumoroso senza dbk , ma perchè non conforme all'omologazione che ne prevede la presenza ...
manu491
00venerdì 12 novembre 2010 15:41
Re: omologazione scarichi Acerbis
"D@go":


"inge85":


a rigor di logica direi che snoopy ha ragione...se gli scarichi rientrno nei db senza dbkiller,perchè bisogna essere obbligati a metterli?
Però a sto punto potevano anche  omologare lo scarico senza...



Perchè -credo- se lo scarico è stato omologato in un certo modo , alterandone le caratteristiche (togliendo il dbkiller) si perde l'omologazione ...

Non perchè piu' rumoroso senza dbk , ma perchè non conforme all'omologazione che ne prevede la presenza ...


ma il problema si sposta: secondo me a rigore di logica dovrebbe essere indicata la presenza o meno dei dbkiller sul foglio dell'omologazione; paradossalmente (esagerando per far capire il concetto) sarebbe come andare in giro con o senza terminali visto che il dbkiller in quest'ottica viene considerato un "dispositivo silenziatore" alla pari del terminale stesso
D@go
00venerdì 12 novembre 2010 17:24
Re: omologazione scarichi Acerbis
In effetti anche tu hai ragione ... tnato piu' che il dbk in alcuni casi non è nemmeno messo all'uscita del terminale ma all'inizio (ergo che ci sia o meno lo capisci dal rumore)
ipo
00sabato 13 novembre 2010 17:23
Re: omologazione scarichi Acerbis
I decibel saranno riportati sulla carta di circolazione, ma senza un idoneo strumento come si fa a stabilire se lo scarico supera la soglia o meno?
Sui fogli di omologazione è riportato il costruttore e il tipo di veicolo per il quale è idoneo, non se è stato omologato con i db-killer o meno.

Però mi viene in mente un'altra domanda (se ne parla in un altro post): perchè applicare l'art 72 e non il 78 (art 78 comma 1)?
Kingdom
00sabato 13 novembre 2010 18:26
Re: omologazione scarichi Acerbis
Qualche buon anima che mi passa un foglio di omologazione per i miei silmotor così gli piazzo una bella targhetta!

ve ne sarei grato! abtoni@virgilio.it
polizia municipale loiano
00giovedì 25 novembre 2010 15:50
Re: omologazione scarichi Acerbis
in sede di revisione periodica la motorizzazione controlla i decibel e non verifica la presenza o meno del DB Killer..
il fatto poi che tu rientri all'interno dei decibel pur avendo tolto il DB killer pone seri problemi in merito all'efficacia e necessità di questo strumento....
ma io su strada che ti fermo e verifico che sei con scarico aftermarket , senza DB killer, sono autorizzato/devo §10§ sanzionarti ex art.72 c. 13 per assenza del dispositivo silenziatore.....
non applico l'art. 78 per due motivi
1) specificità della norma...quando vi è una norma che regolamenta il caso specifico non posso applicarne altra (3. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.)
2) L'ART. 78 si applica alle modifiche alle caratteristiche costruttive, e fra queste vi è certamente il livello di emissione rumori .. quindi se su strada ho il fonometro credo di essere autorizzato ad applicare l'art. 78 solo qualora, quale conseguenza dell'assenza del DB Killer, vi sia il superamento del livello di decibel consentito.
la sola assenza del DB Killer non si può sanzionare con un art. 78
Umberto
ipo
00venerdì 26 novembre 2010 12:17
Re: omologazione scarichi Acerbis
"polizia municipale loiano":


ma io su strada che ti fermo e verifico che sei con scarico aftermarket , senza DB killer, sono autorizzato/devo §10§ sanzionarti ex art.72 c. 13 per assenza del dispositivo silenziatore.....


"D@go":


In effetti anche tu hai ragione ... tnato piu' che il dbk in alcuni casi non è nemmeno messo all'uscita del terminale ma all'inizio (ergo che ci sia o meno lo capisci dal rumore)


Se, come assarisce D@go (io non sono tanto esperto), esistono scarichi after-market con silenziatore non all'uscita, come si fa a sapere se uno ha il db killer o meno? Questi silenziatori sono indicati da qualche parte o per trovarli si deve smontare tutto lo scarico?
E di conseguenza come si stabilisce se applicare la sanzione o meno?

"polizia municipale loiano":


non applico l'art. 78 per due motivi
1) specificità della norma...quando vi è una norma che regolamenta il caso specifico non posso applicarne altra (3. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.)
2) L'ART. 78 si applica alle modifiche alle caratteristiche costruttive, e fra queste vi è certamente il livello di emissione rumori .. quindi se su strada ho il fonometro credo di essere autorizzato ad applicare l'art. 78 solo qualora, quale conseguenza dell'assenza del DB Killer, vi sia il superamento del livello di decibel consentito.
la sola assenza del DB Killer non si può sanzionare con un art. 78
Umberto


ma una norma successiva che si riferisce ad una precedente (l'art 78 che rimanda a quanto prescritto dall'art 72) non serve a specificare meglio quanto scritto in precedenza?

Giusto per capire.
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