sconvolgente "prova fonometrica facoltativa"
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 4
Prot. n. R.U. 67492
Roma,10 agosto 2010
OGGETTO:
Direttiva 2010/48/UE della Commissione - Controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Obbligatorietà nell'uso dei ponti sollevatori e delle fosse di ispezione - Fonometri.
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata la Direttiva 2010/48/UE del 5 luglio 2010 (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Stante la valenza della Direttiva in oggetto, le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono in fase di recepimento e tenuto conto dei contenuti innovativi presenti nella stessa, questa Direzione Generale intende rendere edotte sin d'ora codeste Direzioni Generali circa taluni aspetti meritevoli di attenzione, in relazione ai quali si propone un opportuno adeguamento della normativa vigente.
1) OMISSIS......
2)
FONOMETRI
Sempre nella Direttiva in parola, nell'allegato II, al punto 8 "EFFETTI NOCIVI", in corrispondenza dell'elemento 8.1.1 "Sistemi di protezione dal rumore", sotto la dicitura "METODO", troviamo: Valutazione soggettiva (a meno che l'ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica).
Orbene, premessa la obbligatorietà del possesso dello strumento FONOMETRO, omologato ai sensi delle vigenti disposizioni, nel prendere atto di quanto stabilito nella Direttiva in questione, si evidenzia che la prova da obbligatoria diviene facoltativa, in base alla valutazione soggettiva del tecnico. Il responsabile tecnico valuterà pertanto la necessità o meno di effettuare la prova fonometrica sul veicolo sottoposto a revisione.
Considerato che siamo in vigenza di una sostanziale trasformazione del protocollo MCTCNet (V. D.D. prot. R.D. 3986 del 11/08/2009 (3) e circolare applicativa prot. R.U. 79298 del 11/08/2009 (4)), che la direttiva 2010/48/UE è ancora in fase di recepimento, che l'attuazione del nuovo processo relativo alla prova fonometrica necessita dell'adeguamento del software PCS (PCStazione) e PCP (PCPrenotazione), previsti nell'aggiornamento dell'allegato tecnico al D.D. 3986 (3) in corso di pubblicazione, si ritiene conveniente correlare la gestione della prova fonometrica alla fase di adeguamento PCS, PCP di cui alla nuova versione di MCTCNet (Adeguamento nelle officine del PCP e PCS).
In sostanza questa funzionalità sarà gestita dal PCPrenotazione e dal PCStazione con l'entrata in vigore di MCTCNet2.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli
Una Ulteriore circolare Prot. R.U 94959 del 26.11.2010 ribadisce che la prova fonometrica può essere omessa in sede di revisione inserendo nel programma "la prova fonometrica non è stata effettuata in base alla valutazione soggettiva del responsabile tecnico"
Sono allibito, come potranno gli organi di polizia stradale ,d'ora in avanti, fare controlli o elevare sanzioni per il superamento dei decibel, quando in sede di revisione la prova fonometrica viene talmente svalutata che è posta alla discrezione del centro revisioni??? §27§
Umberto