| | | Post: 411 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
12/11/2010 15:01 | |
Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione Arrivo fresco fresco da "mostruosa tecnica" per un argomento che ha sconfinato offtopic. Da qualche fonte che non ricordo, ho trovato questo in rete (magari è qualcuno di voi). Cosa ne pensate? Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l’articolo che le forze dell’ordine devono contestare è il 79, non il 78. L’articolo 78, comma 3 e 4, si riferisce alle modifiche costruttive del mezzo, con ciò intendendo il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l’obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L’articolo 79, al comma 4, precisa invece che “chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni delle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con dispositivi di cui all’articolo 72non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262”. L’esplicito richiamo all’articolo 72 del Codice della Strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato articolo 79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell’articolo 72. Conclusioni Data la specificità delle disposizioni contenute nell’articolo 79 e l’esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l’applicazione dell’articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare l’ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di soli 65 euro, così come prevista dall’articolo 79. Una bella differenza rispetto ai 328 euro e al ritiro della carta di circolazione previsti dall’articolo 78 [Modificato da The Day After Tomorrow 25/11/2010 18:56]
Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima... |
|
| | | Post: 239 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
12/11/2010 15:24 | |
Re: CHIAREZZA SUGLI SCARICHI, UNA VOLTA PER TUTTE magari fosse davvero così... sarebbe bello! |
| | | Post: 3.243 | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
12/11/2010 21:03 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte Evitiamo titoli in maiuscolo... aspettiamo il nostro amico di Loiano che sicuramente ci illumina su questo aspetto.
Ogni utente è il primo moderatore di se stesso... usate il cervello prima di scrivere!! |
| | | Post: 3.915 | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
12/11/2010 21:17 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte speriamo. |
| | | Post: 1.109 | Città: VITERBO | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
12/11/2010 21:26 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte Per quel POCO che ci capisco io, il GdP ha pienamente ragione, anch'io una volta ho adottato quel metodo, ma molte FdO godono a rompere i 00. Le persone pagano e non fanno storie. Questo non lo dico tanto per dire!
Tutto si aggiusta o quasi... ...e adesso Citrullo si immolerà per la cucina della nuova casa! |
| | | Post: 6.276 | DesModeratore | Fedelissimo del DMC! | OFFLINE | |
|
12/11/2010 23:53 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte interessante aspetto la risposta |
| | | Post: 411 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
13/11/2010 12:09 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte Aggiornamento ad oggi... Ecco cosa mi ha inoltrato mio fidato amico vigile, al quale ho chiesto di stendermi un verbale con tutte le sanzioni che rischio con scarico alto non omologato. L'articolo 72 del Cds parla ed illustra i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e rimorchi..., o comunque omologati, ovvero con delle normative cee prescritte. Tra i tanti dispositivi, che adesso nn ti elenco xke' nn ti interessano nello specifico, ci sono i dispositivi silenziatori e di scarico, la mancanza o la nn omologazione dei dispositivi obbligatori comporta l'applicazione dell'art. 72 comma 13 ovvero la sanzione di euro 78 e nessuna sanzione accessoria. Se invece la modifica riguarda le caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero vado modificare la struttura del veicolo si applica anche l'articolo 78 comma 3 e 4 del cds, modifiche di caratteristiche senza aggiornamento della carta di circolazione.., e questa sanzione riguarda anche i tubi di scarico, per le emissioni inquinanti, tipo e posizione di scarico e caratteristiche e tipo del silenziatore..la sanzione prevista e di 389 piu' ritiro della carta di circolazione ed inviata all'UMC, e il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via piu' breve fino alla propria abitazione o luogo scelto per il ricovero, ovviamente il veicolo nn potra' piu' essere utilizzato fino a superamento favorevole della visita e prova. quindi facciamo un po' di ordine, metti che capiti a me una situazione del genere come mi comporto. fermo un motociclo con dispositivo silenziatore nn omologato ed inefficiente... applico l'articolo 72 comma 13 del cds per dispositivo nn omologato 78 euro poi verifico il rumore se il dispositivo silenziatore e inefficiente che crea rumore applico l'articolo 155 comma 2 e 5 con 38 euro di multa. poi se il dispositico e di tipo diverso da quello prescritto (riportato sulla carta di circolazione ) applico l'art. 78 comma 3 e 4 cds, ovvero ritiro immediato della carta di circolazione e la sanzione di 389 euro. se invece nn provoca rumore, nn supere i limiti massimi di decibel consentiti, si apllica solo l'art 72 e 78 Quindi ti consiglio di mettere su i dispositivi silenziatori originali. Ora aspetto il responso dell'avvocato, per valutare cosa è contestabile.
Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima... |
| | | Post: 3.915 | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
13/11/2010 12:20 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte non è che mi abbia chiarito molto le idee ad esser sincero.. |
| | | Post: 411 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
13/11/2010 12:35 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte "Skyzzofrenyk":
non è che mi abbia chiarito molto le idee ad esser sincero..
Ci sono vigili tra di voi?
Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima... |
| | | Post: 4.890 | Città: CUNEO | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
13/11/2010 14:19 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte C'è poco da contestare, se lo scarico non e' omologato ci sono i 378 euro sequestro del libretto e revisione... |
| | | Post: 3.310 | Città: PIAZZOLA SUL BRENTA | Occupazione: Commesso | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
13/11/2010 14:23 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte "bise790":
"Skyzzofrenyk":
non è che mi abbia chiarito molto le idee ad esser sincero..
Ci sono vigili tra di voi?
C'è un moderatore vigile, e comunque sia, è preferibile SEMPRE circolare con uno scarico omologato che uno non omologato, ma bisogna anche ricordarsi di portarsi dietro il foglio di omologazione. Perchè con lo scarico omologato la multa è contestabile (ma in teoria non dovrebbero neppure farla) Con lo scarico non omologato la multa la prendi e non è contestabile, proprio perchè lo scarico NON è omologato
L'auto Trasporta il Tuo Corpo, ma il Monster Muove la Tua Anima!!! |
| | | Post: 4.890 | Città: CUNEO | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
13/11/2010 14:25 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte In ogni caso uno scarico omologato ma senza dbkiller perde l'omologazione... |
| | | Post: 8.610 | Fedelissimo del DMC! | OFFLINE | |
|
13/11/2010 14:28 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte Ne stiamo già parlando in questo topic http://www.ducatimonsterclub.it/index.p ... ic=71289.0
dago70 su instagram |
| | | Post: 411 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
13/11/2010 14:28 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte "inge85":
C'è poco da contestare, se lo scarico non e' omologato ci sono i 378 euro sequestro del libretto e revisione...
Il fatto è prprio questo: dello scarico non omologato se ne parla nell'art. 79 comma 4 che, a sua volta, rimanda all'art. 72 comma 1, 11 e 13. Sul libretto è riportato il solo codice di omologazione dello scarico, niente altro. se dunque questo non corrisponde con gli scarichi montati, rientra negli articoli sopra. L'art. 78 tutela solo le modifiche strutturali della moto, non l'omologazione dell'impianto di scarico. Sul libretto è specificato che gli scarichi sono omologazione xy123, ma non che sono montati a destra e a sinistra, all'altezza del forcellone, con inclinazione tot. Di conseguenza non si può contestare nessuna modifica strutturale alla moto, ma solo la presenza di scarichi inefficenti o non omologati. Ritengo, come detto inizialmente dall' "avvocato con termignoni aperti" incorretta l'applicazione dell'art.78.
Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima... |
| | | Post: 4.890 | Città: CUNEO | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
13/11/2010 15:36 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte Guarda sinceramente non so l'articolo che si va a infrangere pero' so per certo che quella e' la sanzione per qualunque pezzo non omologato che si monta... Dagli scarichi,agli specchietti,alla sella... Poi se la modifica intacca la struttura del veicolo ci sono delle sanzioni aggiuntive... |
| | | Post: 411 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
13/11/2010 16:09 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte ragazzi, secondo me stiamo facendo confusione. Il discorso è che io NON ho detto che non devo prendere la multa con scarichi non omologati. Ho detto che la multa c'è eccome, ma non di 380 euro più fermo del mezzo, ma solo 78 euro inerente allo scarico non conforme.
Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima... |
| | | Post: 4.890 | Città: CUNEO | Monsterista implume | OFFLINE | |
|
13/11/2010 16:22 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte Ho capito benissimo E ti ripeto che c'è differenza tra non conforme e non omologato a livello giuridico... |
| | | Post: 411 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
13/11/2010 16:39 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte "inge85":
Guarda sinceramente non so l'articolo che si va a infrangere pero' so per certo che quella e' la sanzione per qualunque pezzo non omologato che si monta... Dagli scarichi,agli specchietti,alla sella... Poi se la modifica intacca la struttura del veicolo ci sono delle sanzioni aggiuntive...
No, purtroppo no. L'articolo 78 (quello che voi chiamate da 380 euro più ritiro del mezzo) non sanziona l'omologazione o meno degli scarichi, ma solo la modifica della struttura originale (fre, telaio, ecc...) La non omologazione è sanzionata dall'art 78, regolamentato a sua volta dal 72. (sanzione di euro 78) Provate a leggere il codice stradale e datemi pareri.
Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima... |
| | | Post: 163 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
13/11/2010 17:03 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte premettendo che quanto stabilisce un Gdp non fa giurisprudenza e non interessa neanche agli altri Gdp (tutti si inventano un po' quello che vogliono), mi domandavo quale fosse la voce della carta di circolazione che riporta il tipo di omologazione degli scarichi, ovvero: il codice che c'è sugli scarichi, corrisponde a qualche codice del libretto? l'art 72 prescrive i dispositivi da avere e se non in regola (non omologati, art 72 comma 8) c'è la sanzione da €78 a €311 se però (art 78 comma 1 I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72) si circola ma non si hanno le omologazioni scatta anche la sanzione da €389 a 1559 e ritiro del libretto (art 78 commi 3 e 4 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.). Quindi secondo me (oltre ad essere un bel pastrocchio tutto italiano), se non si montano dispositivi omologati, si applicherà d'ufficio l'art 78 e l'art 72 passerà in secondo piano. ...e io vado a cercarmi specchi e frecce omologate |
| | | Post: 460 | Smarmittino | OFFLINE | |
|
25/11/2010 18:01 | |
Re: Chiarezza sugli scarici, una volta per tutte PREMESSO CHE IL QUESITO CHE PONE BISE RIASSUMA LA SUMMA DEI QUESITI E DUBBI CHE ATTANAGLIANO ANCHE LE F.d.O ECHE PURTOPPO NON VI E' INTERPRETAZIONE UNIVOCA NE FRA LE VARIE FORZE NE ALL'INTERNO DEI UNA STESSA COMPONENTE, VI SPEIGO IL MIO AGIRE ED IO MIO RAGIONAMENTO VEDIAMO PRIMA DI CAPIRE L'ART. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. OMISSIS 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione [glow=red,2,300] e[/glow] nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. LART 236 DEL REGOLAMENTO. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. ....OMISSIS quindi l'art 78 comma 3 mi dice che quando apporto modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione sono soggetto ecc... quindi le caratteristiche devono essere riportate non solo nel certificato di omologazione o di approvazione. ma anche (E) nella carta di circolazione. L'art. 236 del Regolamento è ancora più preciso e dice che le caratteristiche tecniche e funzionali sono quelle dell'appendice V (un elenco infinito e più preciso dell'art. 72) ma dice anche che queste caratteristiche devono essere individuate da decreto Ministeriale. Non vi è un preciso decreto Ministeriale che individua quali sono le caratteristiche costruttive e funzionali la cui modifica determina la visita di prova... viene universalmente riconosciuto che , pur in assenza di specifico decreto, l'adozione di specifica direttiva CEE equivalga... la direttiva 97/24 punto 9 tratta il livello sonoro di emissione dei motocicli quindi sostengo che l'art. 78 non è applicabile se non quando io possa verificare che il livello sonoro del sitema di scarico è superiore a quello riportato sulla carta di circolazione ..... altrimenti posso solo appllcare l'art. 72 o 79 (propendo per il 72) questo perchè è l'unico dato riportato in carta di circolazione. per capirci meglio si può fare l'esemio dei pneumatici la dimensione dei pneumatici è riportata nella carta di circolazione, nel titolo V ed al unto 1 della direttiva CEE 97/24, quindi se ti trovo con pneumatici di misure diverse posso legittimamente applicare l'art. 78 ho paura di non essere stato chiaro.. ditemi voi .. e cercherò di chiarirmi meglio umberto
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare |
|
|