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Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione

Ultimo Aggiornamento: 26/11/2010 12:07
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Post: 411
Smarmittino
OFFLINE
12/11/2010 15:01
 
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Chiarezza sugli scarichi, una volta per tutte: Omologazione
Arrivo fresco fresco da "mostruosa tecnica" per un argomento che ha sconfinato offtopic.
Da qualche fonte che non ricordo, ho trovato questo in rete (magari è qualcuno di voi).
Cosa ne pensate?

Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l’articolo che le forze dell’ordine devono contestare è il 79, non il 78. L’articolo 78, comma 3 e 4, si riferisce alle modifiche costruttive del mezzo, con ciò intendendo il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l’obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L’articolo 79, al comma 4, precisa invece che “chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni delle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con dispositivi di cui all’articolo 72non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262”.
L’esplicito richiamo all’articolo 72 del Codice della Strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato articolo 79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell’articolo 72.
Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute nell’articolo 79 e l’esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l’applicazione dell’articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare l’ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato.
Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di soli 65 euro, così come prevista dall’articolo 79. Una bella differenza rispetto ai 328 euro e al ritiro della carta di circolazione previsti dall’articolo 78
[Modificato da The Day After Tomorrow 25/11/2010 18:56]

Quattro ruote muovono il corpo; due, muovono l'anima...
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