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Garanzia : e' obbligatoria per i concessionari che vendono usato?

Ultimo Aggiornamento: 23/03/2007 15:00
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Post: 313
Città: AVERSA
Smarmittino
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21/09/2006 23:06
 
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Ho comprato un monster 600 usato. siccome non me ne intendo molto di moto ( questa e' la prima moto ) me la sono fatta portare a casa con il furgone. adesso sono venuto a sapere che la trasmissione e' da sostituire, la moto perde olio e non c'e' neanche l olio motore ( ce ne ho dovuto mettere io ).
Il concessionario mi disse che lui non dava garanzia ( se la volevo costava 160 euro ).
Pero' girando in internet e leggendo alcuni giornali ho saputo che i concessionari devono dare obbligatoriamente la garanzia sull usato di 1 anno. e' vero? secondo voi cosa devo fare?

help me please [SM=x35644]
Post: 10.265
Città: MILANO
DMC nelle vene!!!
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21/09/2006 23:11
 
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Il problema è se hai preso una moto in conto vendita, che è in un concessionario in esposizione, ma di fatto è di un privato che la espone lì.
Ovviamente in tal caso valgono le regole della compravendita tra privati, quindi niente garanzia.
Poi come nel tuo caso il concessionario può offrirla a pagamento.
Diverso è il caso di acquisto di una moto direttamente da concessionario, e lì la garanzia di 12 mesi è obbligatoria.
Post: 313
Città: AVERSA
Smarmittino
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21/09/2006 23:25
 
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Io l ho comprata dal concessionario.. lui ce l'aveva esposta ma come faccio a sapere se e' un "contovendita" ?

Lui mi disse pero' che era tagliandata e revisionata invece non e' vero visto che ci sono pezzi da sostituire e ci manca olio dappertutto anche nei freni.

Quindi non posso fare niente ? cercano sempre di imbrogliarti [SM=x35642]
Post: 10.265
Città: MILANO
DMC nelle vene!!!
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21/09/2006 23:29
 
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Re:
Scritto da: xproject-zerox 21/09/2006 23.25
---------------------------
> Io l ho comprata dal concessionario.. lui ce l'aveva
> esposta ma come faccio a sapere se e' un "contovendita"
> ?
>
> Lui mi disse pero' che era tagliandata e revisionata
> invece non e' vero visto che ci sono pezzi da sostituire
> e ci manca olio dappertutto anche nei freni.
>
> Quindi non posso fare niente ? cercano sempre di imbr
> ogliarti [SM=x35642]
>
---------------------------
Se hai firmato il passaggio di proprietà con il precedente proprietario, la moto è un conto vendita.
Se il passaggio l'hai firmato direttamente col concessionario non è un contovendita.
Post: 313
Città: AVERSA
Smarmittino
OFFLINE
21/09/2006 23:46
 
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veramente ho lasciato ke il passaggio me lo facesse il concessionario... poi non so lui come ha proceduto. non mi ha mai parlato del vekkio proprietario. pero' penso che la moto fosse intestata al concessionario.

un altro po di aiuto grazie [SM=x35642]
Post: 949
Città: BORGO SAN LORENZO
Occupazione: Impiegato
Smarmittino
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21/09/2006 23:59
 
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Come ci si regola per l'usato ?
Leggi qui sotto.

Valgono esattamente le stesse regole del nuovo, ma il venditore può inserire nel contratto la limitazione della garanzia a un anno. In assenza di tale indicazione contrattuale, tutti gli esemplari consegnati dal 23 marzo 2002 in poi godono della garanzia biennale. La direttiva 99/44 non fissa alcun limite all'anzianità o alla percorrenza della vettura da garantire: la copertura va quindi data anche sugli esemplari molto anziani o sfruttati.

Fonte: Quattroruote CLICCA


Post: 1.928
Città: VERONA
Monsterista implume
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22/09/2006 08:16
 
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la garanzia sui beni di consumo ( comprende anche i veicoli) è stata istituita recentemente in italia...
sostanzialmente, tutti i beni di consumo hanno per legge due anni di garanzia INDEROGABILI..per i beni usati ( e solo se espressamente scritto e approvato dal compratore) tale garanzia si può ridurre ad un anno...ogni patto, clausola che tenda ad escluderla è NULLO.....


bada che si tratta di una garanzia di CONFORMITA', ossia il venditore si impegna a consegnare un bene con le caratteristiche standard che il bene dovrebbe avere tenuto conto anche di quanto è usato...

esempio: la moto ha 20.000 km...quindi prossima alla sostituzione della frizione...se dopo 1000km resti fermo perchè ti si è consumata del tutto la frizione NON puoi pretendere la sostituzione in garanzia


Post: 313
Città: AVERSA
Smarmittino
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22/09/2006 08:18
 
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Comunque sul contratto di vendita c'e' scritto il nome del concessionario e il nome della concessionaria con il timbro della concessionaria. Quindi ho la garanzia anche se lui ha detto che non era compresa?

Mi ha fregato quel bastardo non e' giusto [SM=x35641]


Grazie per l aiuto [SM=x35577]
Post: 313
Città: AVERSA
Smarmittino
OFFLINE
22/09/2006 08:27
 
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io dopo 10 km mi sono accorto che ci sono pezzi da sostituire.
Fino ad ora ho riscontrato che:
-perde olio
-mancava olio motore,frizione,freni
-si spegne sempre al minimo a meno che lasci l'aria sempre tirata... anche dopo il riscaldamento e con l'aria tirata quindi deve stare sempre intorno ai 2000 giri.
-leggendo un post ho capito che la catena e' molle e un amico ha detto che sono da sostituire catena,pignone e corona.

La garanzia ce l ho su tutto questo?
lunedi devo portare la moto dal meccanico per vedere tutti i problemi che ha.


[Modificato da xproject-zerox 22/09/2006 8.29]

Post: 1.928
Città: VERONA
Monsterista implume
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22/09/2006 09:49
 
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Re:
Scritto da: xproject-zerox 22/09/2006 8.27
---------------------------
> io dopo 10 km mi sono accorto che ci sono pezzi
> da sostituire.
> Fino ad ora ho riscontrato che:
> -perde olio
> -mancava olio motore,frizione,freni
> -si spegne sempre al minimo a meno che lasci l'aria sempre tira
> ta... anche dopo il riscaldamento e con l'aria
> tirata quindi deve stare sempre intorno ai 2000
> giri.
> -leggendo un post ho capito che la catena e' mol
> le e un amico ha detto che sono da sostituire catena,pignone
> e corona.
>
> La garanzia ce l ho su tutto questo?
> lunedi devo portare la moto dal meccanico per vedere tutti
> i problemi che ha.
>
>
>

[Modificato da xproject-zerox 22/09/2006 
8.29
]


---------------------------

la garanzia, se te l'ha venduta il concessionario, è OBBLIGATORIA per legge...e non si può escludere!

1) perde olio: qua si tratta di normale manutenzione e non di parti soggette ad ususa: garanzia!

2)mancnao i liquidi: normale manutenzione,la moto deve esser consegnata in condizione di marciare: garanzia!

3)catena: beh, quello è un pezzo soggetto ad usura, quindi se come kilometraggio la moto è vicina a quello che dovrebbe avere per prevedere la sostituzione e non era previsto sul contratto che doveva essere nuova, purtroppo non te la devi cambiare tu

è necessario che tu provveda a contestare immediatamente i vizi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno magari anticipandola via fax

se il conce(ma è un conce ducati?) fa il furbo, nomina un avvocato, avverti la Ducati del comportamento scorretto del conce e spaccagli le ossa...

ripeto però, a scanso di equivoci, la garanzia dovuta per legge è la garanzia di conformità (art. 1519bis e seguteni del Codice Civile)....quindi se il veicolo è nelle condizioni in cui dovrebbe essere tenuto conto dell'anno e del kilometraggio non si può far molto...quella che è la manutenzione normale che serve per consegnare una moto FUNZIONANTE, DEVE essere fatta! e , se non l'ha fatta prima, la puoi pretendere in garanzia

spero di esser stato sufficientemente chiaro

Post: 313
Città: AVERSA
Smarmittino
OFFLINE
22/09/2006 11:09
 
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inoltre me l'aveva data senza spekkietti ( obbligatori ) e con alcune luci fulminate.

Mi vendichero' [SM=x35663]

Grazie per i consigli [SM=x35586]
Post: 6.041
Città: SAN REMO
Occupazione: magazziniere
Fedelissimo del DMC!
OFFLINE
22/09/2006 12:14
 
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mi sono sentito dire da tutti...la moto/macchina ha 10 anni non possiamo dare una garanzia...ma quindi ci sono delle eccezioni che dopo un tot di anni nn viene più data alcuna garanzia?
Post: 1.084
Monsterista implume
OFFLINE
22/09/2006 17:02
 
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Quando si dice Sfortuna...
Dopo l'incidente col M620 --> 4.000€ di danno
Dopo il Coperchio Alternatore e Cuscinetti Motore del M1000 --> 1.100€

In questi giorni la mia macchina (del 2003) acquistata 6 mesi fa con 62.000Km e oggi con 72.000Km non parte più!!!
Portata dal concessionario che me l'ha venduta:
Problema: Elettroiniettori rotti --> 1.700€ da Pagare

Il meccanico mi dice che avevo una garanzia solo sulle parti meccaniche e questa è una parte elettronica (??)
Il Venditore aggiunge: "sono un componente soggetto ad usura come gomme, cinghie e frizione quindi niente garanzia"

Cosa posso fare???

L'ho presa in "quel posto"???


Post: 3.384
Città: VICENZA
Monsterista implume
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25/09/2006 01:34
 
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Garanzia Usato: Auto, Moto, Veicoli e prodotti in genere
Garanzia Usato: Auto, Moto, Veicoli e prodotti in genere

Come tutti saprete i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia di legge di due anni, con un accordo tra le parti si può ridurre ad un anno, ma ogni accordo che elimini la garanzia è nullo. Forse non tutti sanno che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose . Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni.


Testo integrale della legge


LEGGE 1999/44 CE

SENATO DELLA REPUBBLICA
------- XIV Legislatura -------
N.59
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO
A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
( Parere ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000 , n.422 )
( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello piu’ elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dell’art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima.
La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha all’uopo fissato alcun criterio .
In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di modifica dell’istituto della vendita disciplinato dal codice civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per l’adempimento del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia assolto all’onere della tempestiva denuncia del difetto di conformità .
In relazione all’articolo si segnala che :

L’ Art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta , quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo . Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto dell’usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .


L’ Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì con riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .

L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .


Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .


Art. 4
( Diritto di Regresso )

1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .

Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .

Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .

Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .


Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )


1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .


Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .

Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .


Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .



Art. 4
( Diritto di Regresso )


1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione , in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .


Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .


Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .

3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .


Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .


Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )


1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .


Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .





Post: 1.084
Monsterista implume
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25/09/2006 09:29
 
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Grazie Dukatone!
Venerdì sera, con tono gentile, ho chiamato il venditore; anche lui, gentilissimo, mi ha spiegato che "appena ha saputo" che il problema non era risolvibile in garanzia "si è dato da fare" e anzichè farmi pagare la riparazione 1.700€ con 2 giorni di fermo macchina, poteva farmi 1.000€ con 10 giorni di fermo macchina.

Lui insisteva dicendo che:
1) gli Elettroiniettori NON sono un componente Meccanico ma in parte Meccanico ed in parte Elettronico... e che lui la Garanzia me l'aveva fatta solo sulla Meccanica e non sull'Elettronica.
2) Gli Elettroiniettori sono soggetti ad usura ma l'Alfa non ne prevede la sostituzione nella Manutenzione Programmata perchè potrebbero rompersi dopo 5.000Km o dopo 300.000Km.
Quindi, essendo una parte Usurabile NON sono in Garanzia.

Circa 3 mesi fa avevamo già riscontrato un problema agli iniettori, gli avevo portato l'auto e "avevano fatto qualcosa" però non mi avevano rilasciato nessuna documentazione dell'intervento fatto.
Ieri, ricordando al venditore il precedente intervento, mi ha risposto che se gli davo qualche giorno andava a recuperare "tutta la storia" dell'auto e mi avrebbe dato la documentazione... e comunque, secondo lui, quell'intervento pe l'aveva fatto pagando "di tasca sua per farmi un favore" perchè anche quello non era in garanzia.

Appena gli ho detto che mi ero informato e che avevo scoperto l'esistenza della Garanzia prevista per Legge ed al fatto che volevo la Documentazione degli interventi precedenti perchè ogni parte sostituita ha una garanzia di un anno... ha "cambiato" atteggiamento.
Si sentiva "offeso" perchè lui mi aveva fatto degli "interventi a sue spese per farmi un piacere" ed invece io adesso "cominciavo ad avere delle pretese ingiustificate".

Mia moglie ha contattato un associazione dei consumatori e stamattina si recherà da loro per cercare di capire come stanno realmente le cose...

Scusate lo Sfogo.

Ciao



Non conviene prendersela... Meglio farsela dare!!!
Non capisco perchè dicono che sono un Verme...

[Modificato da DesmoVerme 25/09/2006 9.30]

Post: 1.705
Città: PARMA
Occupazione: GRAFICO
Monsterista implume
OFFLINE
12/03/2007 11:07
 
Quota

E per un pompante del freno anteriore andato, il concessionario secondo voi dovrebbe rispondere?
Post: 57
Città: ROMA
Occupazione: impiegato
Smarmittino
OFFLINE
23/03/2007 15:00
 
Quota

La garanzia è obbligatoria anche per vendite tra privati

R@m@letto@

In ogni fiaba che si rispetti c'e' sempre un mostro
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