attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA

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Pompone900
00giovedì 21 aprile 2011 17:12
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
carissimo umberto buongiorno.....
ancora ricordo quell assolato pomeriggio di settembre dove per la prima volta ci conoscemmo...
io (geometra) i miei colleghi (4 geomentri )e un capo cantiere...
la discussione era proprio l inclinazione della targa...
ancora non c erano metodi di misurazione cosi altamente tecnologici, fini tutto con una sigaretta e un buon pranzo..
dal quel giorno ricordo sempre il simpatico teatrino dei 30 °

a presto
un cordiale saluto e buon lavoro

Giulio Facchnetti
Ferrara
polizia municipale loiano
00giovedì 21 aprile 2011 18:37
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
purtroppo l'età §17§ e il fatto che praticamente tutte le uscite partecipo a "teatrini" legati ad interpretazioni del cds o del significato di sicurezza stradale, non ho preciso ricordo del ns. incontro §27§ ....se poi è finito con sigaretta e pranzo §86§ §86§ devo aver mancato al mio ruolo §10§ §40§
"polizia municipale loiano":

come appunto prevedevo applicano nuove normative senza neppure chiedersi se sono manualmente fattibili....

domanda ma a voi in qualche maniera (sindacati, tecnici polizziotti o cose simili) chiedono consigli su questi aspetti tecnici prima di creare certe normative?


il parlamento, le commissioni parlamentari si avvalgono di consulenti provenienti soprattutto dalla polizia stradale...
non so quale influenza abbiano le loro opinioni.. il risultato finale non è esaltante §38§
RedRider13
00giovedì 21 aprile 2011 19:04
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"polizia municipale loiano":

la misurazione della ,targa assume la veste di ciò che nel campo penale è atto irripetibile( nel senso che successivamente la situazione può essere diversa .. mi riponi la targa a 30 °)



bhe allora che senso ha la revisione straordinaria??? io ho scarico non omologato, motore di un'altra moto e targa a 90° e mi multi, ma tempo della revisione faccio in tempo a farla tornare originale... quindi il discorso dell'atto irripetibile lascia un pò a desiderare :)
polizia municipale loiano
00giovedì 21 aprile 2011 19:49
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
provo a spiegarmi con un altro esempio...
quando faccio l'accertamento con l'etilometro , avviso la persona che all'accertamento può assistere il suo avvocato e che quindi lo può avvisare , se ritiene, ..ma che io non aspetterò il suo avvocato per fare gli accertamenti .. perchè io devo accertare se il quel momento , alla guida, superavi i limiti alcolemici... no una o due ore dopo quando magari arriva l'avvocato... atto irripetibile appunto
Ivanmereu1976
00venerdì 22 aprile 2011 11:47
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
mah, mica uno va in giro con l'avvocato al guinzaglio...........
polizia municipale loiano
00venerdì 22 aprile 2011 16:48
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
certo ma io mica posso aspettarlo....
PHIL_76
00venerdì 22 aprile 2011 16:53
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"RedRider13":

"polizia municipale loiano":

la misurazione della ,targa assume la veste di ciò che nel campo penale è atto irripetibile( nel senso che successivamente la situazione può essere diversa .. mi riponi la targa a 30 °)



bhe allora che senso ha la revisione straordinaria??? io ho scarico non omologato, motore di un'altra moto e targa a 90° e mi multi, ma tempo della revisione faccio in tempo a farla tornare originale... quindi il discorso dell'atto irripetibile lascia un pò a desiderare :)


se magari alleghi un paio di foto e una bella relazione credo che pure se fai la revisione con i pezzi originali
il verbale lo devi pagare lo stesso
e pensa a quanti soldi di manodopera devi aggiungere per portare la moto in originale devi spendere fai 2 conti
Ivanmereu1976
00sabato 23 aprile 2011 10:26
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
phil, hai perfettamente ragione, ma è anche vero che nessuno ci dice di cambiare le parti originali, io dovrei rimontare mezza moto......ma l'ho voluto fare io.....giriamola come vogliamo, e se ci fermano.......speriamo bene. lamps.
SnOoPy8
00sabato 23 aprile 2011 15:04
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
Ieri sequestrata moto ad un socio, seppur con inclinazione targa a norma, avendo il portatarga regolabile sequestro libretto per 3 mesi, 380euro di multa.

Bah...
polizia municipale loiano
00sabato 23 aprile 2011 16:21
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
non è possibile......
cosa c'è scritto nel verbale?? quale articolo hanno applicato???
SnOoPy8
00sabato 23 aprile 2011 19:18
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
art 78 o 28 (non si legge bene) comma 3 e 4

circolava ove risultava installato dispositivo basculante che permetteva di modificare l'inclinazione della targa (portatarga regolabile di quelli aftermarket)

398euro

e poi

art 100 comma 9 e 11
e poi superava i 5gradi di inclinazione dove non dava la possibilità di riconoscere la targa (nonparla di 30gradi perchè?) la targa era quasi dritta cmq...

quando vale la stroia dei 30gradi?
frankie80
00domenica 24 aprile 2011 09:13
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
con il codino tagliato è praticamente impossibile non superare i 30° di inclinazione, l'unico sarebbe rimettere il tegolino almeno chi può farlo.io al massimo arrivo a 40° quindi rischio!
bisogna inventarsi qualcosa!!
Ivanmereu1976
00domenica 24 aprile 2011 09:21
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"SnOoPy8":

Ieri sequestrata moto ad un socio, seppur con inclinazione targa a norma, avendo il portatarga regolabile sequestro libretto per 3 mesi, 380euro di multa.

Bah...


così bastardi in sardegna?? polizia??
polizia municipale loiano
00lunedì 25 aprile 2011 09:42
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"polizia municipale loiano":

io credo succederà ciò che è successo con il velox..
anni fa (molti ) era il contravventore che doveva dimostrare l'eventuale difettoi di funzionamento del velox...poi un G.dP si imventò la necessità di taratura SIT e per alcuni anni fu così.. oggi la Cassazione ha stabilito che nonj necessità taratura sit, ma le visite periodiche previste dal manuale di manutenzione o dal decreto di amologazione..
ai sensi dell'art. 13 Lege 689 l'operatore di polizia nell'acecrtamento delle violazioni amministrative può procede accertametni, misurazioni ecc....questo chiaramente con gli strumenti in dotazione..
nel caso specifico , devo dimostrare che la targa ha una inclinazione superiore a quellla prevsiat dallart.259 reg esecuzione CDS o dal certificato di omologazione della moto
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
per consuetudine si considerano 30°, ma sarebbero 5°, a meno che la forma del veicolo , in sede di omologazione non abbia richiesto inclinazione di 30°....
capirai che non è difficile, anche visivamente dimostrare che la tua targa ha inclinazione superiore a 5° ma anche a 30.
Non mi risulta esistano istituti , pubblici o privati, di omologazione degli inclinometri come non esistono per il metro da muratore..
certo che se ti elevo una sanzione per inclinazione a 31° sono un fesso e se misuro l'inclinazione con un goniometro manuale (magari trovato nelgi ovini Kinder) lo sono doppiamente.
Per il futuro prevedo due alternative
- la norma verrà cambiata
-oppure disapplicata stante la complessità delle operazioni che la polizia Stradale deve porre in essere
Es. Noi di loiano dovremmo sequestrare, giornalemente, la media di oltre 100 moto .. dove le metto??? chi gestisce le problematiche di O.P. che ne conseguono????


sui 5 gradi è spiegato qui...
ma non hanno fattop nessuna misurazione.. e foto???
di che dispositivo "balsculante" si tratta?
SnOoPy8
00lunedì 25 aprile 2011 22:12
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"polizia municipale loiano":

"polizia municipale loiano":

io credo succederà ciò che è successo con il velox..
anni fa (molti ) era il contravventore che doveva dimostrare l'eventuale difettoi di funzionamento del velox...poi un G.dP si imventò la necessità di taratura SIT e per alcuni anni fu così.. oggi la Cassazione ha stabilito che nonj necessità taratura sit, ma le visite periodiche previste dal manuale di manutenzione o dal decreto di amologazione..
ai sensi dell'art. 13 Lege 689 l'operatore di polizia nell'acecrtamento delle violazioni amministrative può procede accertametni, misurazioni ecc....questo chiaramente con gli strumenti in dotazione..
nel caso specifico , devo dimostrare che la targa ha una inclinazione superiore a quellla prevsiat dallart.259 reg esecuzione CDS o dal certificato di omologazione della moto
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
per consuetudine si considerano 30°, ma sarebbero 5°, a meno che la forma del veicolo , in sede di omologazione non abbia richiesto inclinazione di 30°....
capirai che non è difficile, anche visivamente dimostrare che la tua targa ha inclinazione superiore a 5° ma anche a 30.
Non mi risulta esistano istituti , pubblici o privati, di omologazione degli inclinometri come non esistono per il metro da muratore..
certo che se ti elevo una sanzione per inclinazione a 31° sono un fesso e se misuro l'inclinazione con un goniometro manuale (magari trovato nelgi ovini Kinder) lo sono doppiamente.
Per il futuro prevedo due alternative
- la norma verrà cambiata
-oppure disapplicata stante la complessità delle operazioni che la polizia Stradale deve porre in essere
Es. Noi di loiano dovremmo sequestrare, giornalemente, la media di oltre 100 moto .. dove le metto??? chi gestisce le problematiche di O.P. che ne conseguono????


sui 5 gradi è spiegato qui...
ma non hanno fattop nessuna misurazione.. e foto???
di che dispositivo "balsculante" si tratta?




dovrebbero aver fatto una foto... il dispositivo basculante è il classico portatarga regolabile tramite una chiave esagonale da 5... ma non si muoveva, era fissa
polizia municipale loiano
00martedì 26 aprile 2011 08:19
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito.

Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di quest'Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.

non voglio e posso giudicare il comportamento dei colleghi, mi limito ad osservare che il Ministero, che ha il compito d indirizzare il comportamento dell F.d.O in materia di circolazione, esclude l'apossibilità di applicare l'art. 78 per portatarga e alloggiamento..
sull'inclinazione della targa ritengo sia importante produrre a verbale una dato numerico (quanto era l'inclinazione) .. l'accertamento di una infrazione deve basarsi su dati oggettivi....se si basa su valutazioni del verbalizzante il verbale perse la fede privilegfiata e quindi è molto debole...
Tronky!
00mercoledì 27 aprile 2011 13:14
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
umberto, io ho letto tutto e mi vien da dire: ma chi te lo fa fare??? :D :D complimenti davvero per il "servizio" e la pazienza :)

dicevo, ho letto tutto ma vorrei una conferma: SE la targa rispetta tutte le misure riportate, è visibile da tute le angolazioni ecc. ecc. ma risulta essere alloggiata in posizione non sporgente rispetto alla ruota posteriore , ci possono essere problemi?

Mi spiego meglio, c'è scritto da qualche parte che la ruota posteriore della moto non può essere la cosa + sporgente (posteriormente) della moto? O ancora meglio, c'è scritto da qualche parte che targa o catarifrangente devono essere il limite longitudinale posteriore della moto?

Non mi pare, o sbaglio?
SnOoPy8
00mercoledì 27 aprile 2011 13:54
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
si c'era ma non mi ricordo dove l'avevo letto
zeroxzero
00mercoledì 27 aprile 2011 17:59
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
mi sembra che se ne fosse già parlato e a norma non risulta essere così.. ovvero non c'è scritto da nessuna parte... però se qualcuno ha info diverse posti l'articolo del CDS
Tronky!
00mercoledì 27 aprile 2011 18:01
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"zeroxzero":

mi sembra che se ne fosse già parlato e a norma non risulta essere così.. ovvero non c'è scritto da nessuna parte... però se qualcuno ha info diverse posti l'articolo del CDS



infatti, da quello che si legge PARE nn sia "contemplato", volevo appunto una conferma :)
zeroxzero
00mercoledì 27 aprile 2011 18:07
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"Tronky!":

"zeroxzero":

mi sembra che se ne fosse già parlato e a norma non risulta essere così.. ovvero non c'è scritto da nessuna parte... però se qualcuno ha info diverse posti l'articolo del CDS



infatti, da quello che si legge PARE nn sia "contemplato", volevo appunto una conferma :)

§10§ §10§
polizia municipale loiano
00mercoledì 27 aprile 2011 18:08
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
quella che ho pubblicato è la nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26/11/2009 prot.102075/23.30
la nota è molto chiara
....La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
.....Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
quindi io interpreto e leggo che si può modificare sia portatarga che alloggiamento..quest'ultimo deve rispettare i criteri di visibilità , altezza dal suolo ecc.. previsti dal CDS e dal regolamento
non mi risultano altre indicazioni o previsioni normative....
Tronky!
00giovedì 28 aprile 2011 07:04
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
ok, allora avevo capito correttamente. Grazie mille per la conferma!



Snoopy, chupaaaaaaaaaaa!! :D :D
SnOoPy8
00giovedì 28 aprile 2011 08:53
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"Tronky!":

ok, allora avevo capito correttamente. Grazie mille per la conferma!



Snoopy, chupaaaaaaaaaaa!! :D :D



si ho letto, parla solo d altezza e visibilità..ma se tu riesci a metterla alla stessa altezza e con la stessa visibilità in un altro punto della moto, sei un'eroe :D
marcomonster
00giovedì 28 aprile 2011 10:54
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
grazie delle info, gentilissimo e preciso! ce ne fossero come lei :)
polizia municipale loiano
00giovedì 5 maggio 2011 14:50
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"SnOoPy8":

Ieri sequestrata moto ad un socio, seppur con inclinazione targa a norma, avendo il portatarga regolabile sequestro libretto per 3 mesi, 380euro di multa.

Bah...


NON RIESCO AD INVIARE NULLA SNOOPY (E' IN FERIE???? CHE FINE HA FATTO???) QUINDI POSTO UN POSSIBILE MODELLO DI RICORSO..SE CASPITASSE LA MEDESIMA SITUAZIONE AD ALTRI SOCI

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

RICORRE

Il/la sig. ................., nato/a a ................. il ................. e residente a ................. cap.................via ................. n. .... tel ................. E-mail ................. Fax ................., ai fini del presente ricorso domiciliato presso: ....................

CONTRO



AVVERSO

Il verbale di accertamento CONTESTATO I DATA
Per i seguenti motivi:

FATTO:
in data alle ore il sottoscritto percorreva , a bordo del motociclo aprilia targa ______ di sua proprietà, via ___________; giunto all’altezza del civico (progressiva chilometrica), gli veniva intimato l’alt da parte di una pattuglia dI
La pattuglia dopo il ,controllo documenti , riteneva elevare verbale N. ex art. 78 c. 3 e 4 CDS (ALLEGATO 1) in quanto il portatarga installato era, a detta dei verbalizzanti “dotato di dispositivo basculante che permetteva di modificare l’inclinazione della targa” (O ALTRA MOTIVAZIONE A VERBALE , considerando ciò modifica alle caratteristiche costruttive .
DIRITTO:
premesso che il preteso “dispositivo basculante” si sostanzia in una vite.. preme rilevare in punto di diritto quanto segue:
l’art. 78 c. 3 cds cita
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596
La carta di circolazione del motoveicolo di mia proprietà non riporta nessuna caratteristica peculiare del porta targa , nè del relativo alloggiamento. In quanto al certificato di omologazione o di approvazione essi sono detenuti dal centro prova autoveicoli (CPA) che ha omologato il prototipo, e presso la casa costruttrice… non era e non è in dotazione della pattuglia che ha ritenuto elevare la sanzione ex articolo 78 con relativo ritiro della carta di circolazione.
Viene da chiedersi sulla base di quali valutazioni la pattuglia abbia ritenuto elevare il verbale oggetto della presente opposizioni, in considerazione del fatto che la caratteristica costruttiva modificata deve essere riportata sia nel certificato di omologazione che nella carta di circolazione.. la e che ho ritenuto sottolineare non è mera congiunzione ma indica che la caratteristica deve essere riportata in entrambi i documenti.
IL legislatore non metta mai le congiunzioni per caso e quella E significa che sono sanzionate ai sensi con il comma 3 dell’art. 78 cds solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e a i dispositivi di equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) nella carta di circolazione.

La domanda assume particolare rilevanza alla luce di due successive note e circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con riferimento alla targa e al suo alloggiamento nei motocicli.
NOTA PROT.5591 /2004 MINSTERO TRASPORTI – CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI – ROMA (ALLEGATO 2)
La nota inviata ad una ditta costruttrice di moto ha per oggetto “porta targa inclinabile…..). Il Ministero delle infrastrutture e Trasporti , organo di indirizzo in materia di circolazione stradale ed applicazione del CDS Comunica che:
“fra le caratteristiche essenziali soggette a regolamentazione vi è l’alloggiamento targa e non il porta targa. I motocicli infatti devono rispondere alle norme tecniche specifiche contenute nella direttiva comunitaria 93/94 modificata dalla direttiva 1999/26/CE relativa a “Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due e tre ruote” Non vi è nessuna norma specifica relativa al porta targa purchè quest’ultimo sia installato all’interno dell’alloggiamento previsto per la targa.
Con ulteriore nota MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 26/11/2009 PROT.102075/23.30 (CHE SI RIPORTA INTEGRALMENTE) vengono ulteriormente chiariti i limiti di applicazione dell’articolo 78 CDS
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito.

Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di quest'Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni”
Quindi con due successive note il ministero Ha escluso che modifiche al porta targa (nota 5591/2004) e all’alloggiamento ( nota 102075/2009) comportino visita di prova e quindi siano sanzionabili ex articolo 78 CDS
PER QUANTOSOPRA ESPOSTO SI RICHIEDE CHE CODESTO SPETT.LE GIUDICE DI PACE VOGLIA ACCOGLIERE IL PRESENTE RISORSO ANNULLANDO IL VERBALE OPPOSTO.
E considerato che:
Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, l'odierno ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera e subire i ritiro della carta di circolazione e presentarsi presso l’Uffiico Provinciale ex MCTC per visita di prova , con grave pregiudizio patrimoniale e non. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Sussistendo quindi il fumus boni iuris e il periculum in mora, si ritengono integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato con restituzione della crta di circolazione

CHIEDE
Per quanto sopra esposto e in considerazione che il verbale, oggetto del presente ricorso risulta sguarnito di elementi utili a supportare e riscontrare la valutazione degli agenti verbalizzanti
All’ Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessorie , di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.

Con vittoria di spese di lite.

Dichiara

Ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa e' di € 398,00. Pertanto versa il contributo di € 33,00 [e € 8 per spese forfettizzate].

Si allega:
- atto impugnato in originale
- copia del documento di identità
- n 5copie del ricorso
- ricevuta di pagamento del contributo unificato [e € 8 per spese forfettizzate]
Skilu85
00giovedì 5 maggio 2011 15:30
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"polizia municipale loiano":


QUINDI POSTO UN POSSIBILE MODELLO DI RICORSO..SE CASPITASSE LA MEDESIMA SITUAZIONE AD ALTRI SOCI



un immenso grazie!!! :)
polizia municipale loiano
00giovedì 5 maggio 2011 16:26
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
oggi sono particolarmente disponibile
modello di ricorso per inclinazione targa senza misurazione della stessa (è il caso che ha prospettato SNOOPY spero che il socio a cui snoppy faceva riferimento legga il tipic)

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

RICORRE

Il/la sig. ................., nato/a a ................. il ................. e residente a ................. cap.................via ................. n. .... tel ................. E-mail ................. Fax ................., ai fini del presente ricorso domiciliato presso: ....................

CONTRO


AVVERSO

Il verbale di accertamento n. DEL
Per i seguenti motivi:

FATTO:
in data alle ore il sottoscritto percorreva , a bordo del motociclo targa ______ di sua proprietà, via ___________; giunto all’altezza del civico (progressiva chilometrica )gli veniva intimato l’alt da parte di una pattuglia di (indicare arma o corpo)
La pattuglia dopo il ,controllo documenti , riteneva elevare verbale ex art. 100 commi 9 e 11 CDS (ALLEGATO 1) “perché indicare il corpo del verbale cioè la descrizione della violazione….”
DIRITTO:
Preliminarmente occorre rilevare l’indicazione dei verbalizzanti di 5 gradi quale inclinazione massima della targa risulta errata.. Infatti la direttiva CE 93/94 ha superato le indicazioni del codice della strada indicando quel inclinazione massima 30 gradi.
Accertato quindi l’errore di base commesso dai verbalizzanti che hanno considerato e parametrato le loro valutazioni su un valore di inclinazione massima errato; occorre evidenziare che nessuna misurazione e nessuno strumento è stato utilizzato per accertare l’angolo di inclinazione rispetto alla verticale..omettendo quindi di indicare la reale inclinazione accertata .. basando quindi il verbale non già su dati oggettivi ma su proprie valutazioni personali, ciò fa cadere la fede privilegiata art. 2700 C.C. , in quanto l’acecrtamento non è supportato da dati oggettivi vedasi sentenza Corte di Cassazione N.15108/2010)
Inoltre l’art. 259 del Reg esecuzine cds alla lettera g) cita testualmente “determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. Misurate appunto .. il verbale non da atto ne di misurazioni effettuate ne che il veicolo all’atto dell’accertamento fosse senza passeggero.
La ricognizione fotografica della quale si da atto nel verbale non può essere fonte di prova attendibile in quanto le risultanze visive dipendono dalll’angolo di inclinazione dell’apparecchio fotografico rispetto alla targa e dall’inclinazione del mezzo rispetto al terreno
Si evidenzia inoltre che nel verbale non viene individuato con precisione il luogo dell’accertamento in relazione ad eventuale inclinazione del suolo che influisce sia sulla misurazione cxhe nel caso de quo sulla percezione avita dai verbalizzanti



E considerato che:
Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, l'odierno ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera e subire il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi , con grave pregiudizio patrimoniale e non. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Sussistendo quindi il fumus boni iuris e il periculum in mora, si ritengono integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato con restituzione della libera disponibilità del motoveiclo



CHIEDE
Per quanto sopra esposto e in considerazione che il verbale, oggetto del presente ricorso risulta sguarnito di elementi utili a supportare e riscontrare la valutazione degli agenti verbalizzanti
All’ Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessorie , di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.

Con vittoria di spese di lite.

Dichiara

Ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa e' di € 80. Pertanto versa il contributo di € 33,00 [e € 8 per spese forfettizzate].

Si allega:
- atto impugnato in originale
- copia del documento di identità
- n 5copie del ricorso
- ricevuta di pagamento del contributo unificato [e € 8 per spese forfettizzate]
Monster Joe
00giovedì 5 maggio 2011 19:11
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
mamma mia!!!! §24§

ragà .... BISOGNA FARE UNA STATUA :) :) :) :) :) :) :)






x snoopy: albè dov'è successo? a villasimius??
zeroxzero
00giovedì 5 maggio 2011 21:19
Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
Provocatoriamente posso dire che è meglio circolare senza targa ... ma che senso ha? 78 Euro ed 1 mese di fermo (se ti butta male)... ma daiiiiiii oppure con targa poco leggibile §45§ §45§ Umberto io ti rispetto perchè mi sembra di capire che tu svolgi il tuo lavoro in maniera rigida ma fammi dire "intelligente" qui il problema non sono le FDO è che chi fa le leggi non sa che cavolo scrive...
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