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esonero responsabilità cedimenti su banco prova

Ultimo Aggiornamento: 17/01/2008 10:47
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Post: 3.320
Monsterista implume
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03/01/2008 17:15
 
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esonero responsabilità cedimenti su banco prova
il mio mecca nonchè grande amico mi ha chiesto se per caso prima di far salire i clineti sul suo banco frenato gli possa far firmare qualcosa per esonerarsi dalla responsabilità in caso di cedimenti strutturali in quanto tempo fa un tipo gli portò una 749 fatta 999 da altro mecca con centralina sballata e al primo lancio andò tutto in pappa e il ragazzo diede la colpa al mio mecca.... poi si scopri che il ragazzo aveva fatto mappare da altro preparatore male la centralina che aveva causato gravi problemi al motore.. e pure i cablaggi erano stati fatti male

esiste quindi qualche nota legale che possa far firmare il mio mecca al cliente prima che salga la moto sul banco ?...

pensate a uno che viene da fuori con la moto rovinata la sale sul banco per farla incrippare magari al primo lancio cosi chiede i danni e si fa il motore nuovo... a gratis..
Post: 3.320
Monsterista implume
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10/01/2008 11:38
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
embè ??? nessuno che almeno ci provi ...???
Post: 51
Smarmittino
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10/01/2008 21:29
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Certamente che lo può fare, basta una dichiarazione del cliente o un modulo da far firmare a chi gli porta la moto in cui c'è scritto a chiare lettere che non si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati al mezzo etc. etc. Ricordagli che se inserito in un modulo che compone lui, la condizione deve essere firmata espressamente in quanto vessatoria. Si chiama clausola di esonero da responsabilità..

ciao
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Monsterista implume
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11/01/2008 14:35
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
ecco perfetto grazie desmoP mi hai dato conferma di quello che volevo fare io
Post: 5.187
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11/01/2008 15:39
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Esatto. proprio come dice il collega. L'esonero della responsabilità non è altro che un contratto tra 2 parti con la quale si esclude "contrattualmente" la responsabilità per quel dato fatto-evento. Essendo clausole di esclusione di responsabilità vanno firmate a parte.

http://ducatimonsterclub.it/index.php?option=com_smf&Itemid=101&topic=1297.0
Post: 3.320
Monsterista implume
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11/01/2008 16:00
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
si pero il 1229 del c.c. rende nullo ogni patto preventivo che escluda o limiti la responsabilità stessa ora che ci penso, vabbè che riguarda il dolo o colpa grave, però in questo caso ci si potrebbe appellare a tale art. propro riguardo una manifesta colpa grave del mecca che ha sbagliato qualcosa...
Post: 5.187
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11/01/2008 16:19
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
ti sei già risposto da solo: solo con colpa grave o dolo.
lasciando da parte il dolo, se il tuo mecca fa la procedura a regola d'arte non incappa nella colpa grave!! O sbaglio??

http://ducatimonsterclub.it/index.php?option=com_smf&Itemid=101&topic=1297.0
Post: 3.320
Monsterista implume
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11/01/2008 16:35
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
non sbagli però supponiamo che la moto del cliente abbia problemi di suo e che in seguito a una mappatura a regola d'arte del meccanico questa riporti danni , il soggetto potrebbe sempre dire che la colpa è stata di chi ha effettuato la mappatura quindi si dovrebbe avviare un'indagine smontando la moto per vedree cosa ha determinato il fatto in quanto il meccanico come farebbe a dimostrare che la mappatura è stata effettuata a regola d'arte ?..

alla fine il mecca non ha modo di cautelarsi insomma ...
[Modificato da monsterluca.78 11/01/2008 16:38]
Post: 5.187
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11/01/2008 17:05
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Bisognerebbe controllare un pò di giurisprudenza al riguardo per vedere qual'è l'orientamento in questi casi.

http://ducatimonsterclub.it/index.php?option=com_smf&Itemid=101&topic=1297.0
Post: 3.320
Monsterista implume
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11/01/2008 21:16
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
la giurisprudenza come al solito è molto vaga e lacunosa e lascia ampio spazio all'interpretazione a tal proposito però e andando per analogia logis mi sono andato a spulciare gli art. 1341 e seguenti in seguito a una vicenda che potrebbe considerarsi similare sull'affidamento del possesso auto nei parcheggi dove  rilasciano lo scontrino dove scrivono che loro non si ritengono responsabili di danni causati al veicolo, fatta questa ricerca su questa forma di responsabilità ho trovato una marea di opinioni discordanti tra loro però anche qualche causa dove un giudice ha riconosciuto i danni per il furto di oggetti interni all'auto considerando quindi come nullo lo scontrino dove loro escludono responsabilità per i danni ...  la stessa firma del cliente che accetta  un modulo dove il mappatore esula responsabilità sulla prova quindi non ha valore visto quanto dice 1229 del c.c ah.. sti romani che ci hanno combinato co sta giurisprudenza e considerando poi che maggiore fonti i romani le presero dal codice di ammurabi ai tempi degli egizi poi ....
[Modificato da monsterluca.78 11/01/2008 21:19]
Post: 5.187
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11/01/2008 21:49
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Vado un attimo OT: ti ho mandato un PM (non un pubblico ministero ma un private message). L'hai ricevuto??

http://ducatimonsterclub.it/index.php?option=com_smf&Itemid=101&topic=1297.0
Post: 3.320
Monsterista implume
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12/01/2008 12:51
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
non mi è arrivato nulla stica controllato bene
Post: 51
Smarmittino
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12/01/2008 21:34
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Allora monsterluca, innanzitutto l'art 1229 c.c. mira ad evitare la proliferazione di fenomeni di irresponsabilità per grave inadempimento e sottolineo grave. Un esempio sarebbe che il tuo meccanico si scorda di mettere l'olio perchè doveva tagliandare la moto e poi va a bruciare il motore sul banco prova (lo so è una cazzata ma rende... §34§), quindi è da escludere l'operatività dell'articolo per il caso di specie.
L'art 1341 sancisce proprio quanto ti dicevo: detta la disciplina delle cosiddette clausole vessatorie. Sono quelle clausole che pongono il cittadino (consumatore e non professionista) in una condizione contrattuale di considerevole svantaggio (vedi un esonero da responsabilità generico apposto nelle condizioni generali di contratto) quindi, il legislatore, impone che il consumatore ne abbia la piena consapevolezza e lo fa facendogli firmare espressamente la clausola.
Quello che va a porre in essere il tuo meccanico è un contratto a tutti gli effetti ed è nei suo poteri apporre una clausola di esonero da responsabilità. L'importante è l'approvazione espressa, meglio è una dichiarazione scritta di proprio pugno dal cliente con data e firma.

Per quanto concerne la giurisprudenza, non so se ne hai tempo, voglia e competenza ma una ricerca sul foro italiano o sulla banca dati della Cassazione (sono servizi a pagamento) ti può chiarire molto le idee, anche se non credo che troverai molto in quanto non sono diffuse clausole di questo genere nell'ambito che stai descrivendo e non vi è ragione di utilizzare l'analogia in quanto non è utilizzabile per le sentenze.
L'analogia è uno strumento volto a colmare lacune legislative, non utilizzabile arbitrariamente..
Post: 3.320
Monsterista implume
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13/01/2008 13:06
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
infatti visto che la fattispecie non è proprio comunissima cercavo per analogia qualcosa di diciamo simile visto che  hai constatato pure te che non è proprio all'ordine del giorno questa situazione..alla fine la cosa migliore è una dichiarazione esperessa del cliente, per quanto concerne la colpa grave si è chiaro che potrebbe esserci solo nel caso come hai detto te il meccanico si scordasse di mettere l'olio nel motore ma anche se cosi fosse il meccanico non avrebbe modo di dimostrarlo in quanto loro l'olio motore lo prendono dai fusti da 100 litri e oltre e scaricano tutto alla fine non prendono il litro in negozio e glie lo mettono in fattura, comuqnue preparerò un modulo con tale clausola dove il cliente prima di salire sul banco deve accettare e quindi nella consapevolezza dei possibili risvolti
Post: 8.610
Fedelissimo del DMC!
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13/01/2008 13:32
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Monsterluca , a mio avviso la questione non puo' essre affrontata partendo dal presupposto che il il mecanico sia un tuo amico e che lui sia onestissimo ...

Io , ad esempio , non accetterei mai di firmare una clausola vessatoria come quella da te proposta (se il meccanico commette un errore se ne deve fare carico lui , non il cliente !!!)

La situazione da te prospettata è da considerarsi infatti caso limite e come tale va considerata (il meccanico in quel caso se è certo delle sue ragioni accetterà  andrà in causa con il cliente vincendo la causa) .

Se il meccanico vuole stare tranquillo puo' semplicemente sottoscirvere una polizza RC a sue spese .
[Modificato da D@go 13/01/2008 13:34]


dago70 su instagram
Post: 3.320
Monsterista implume
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13/01/2008 14:05
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
uhm... non hai tutti i torti d@go
Post: 18
Smarmittino
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13/01/2008 16:55
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
problema (secondo me un po' banale anche) già affrontato per un mio cliente...

1) posto che il meccanico è tenuto a eseguire lavori sempre e comunque " a regola d'arte" e che quindi non può escludere la propria responsabilità in caso di suo errore

2) posto che la fattispecie che interessa è quella relativa ad un veicolo messo sul banco che a causa di modifiche non adeguate e/o incuria rischia di "distruggersi"...

ecco la soluzione: si fa firmare una dichiarazione al proprietario del veicolo in cui dichiara che il veicolo è perfettamente in regola/funzionante e in grado di sostenere la prova al banco e che, quindi, esonera da responsabilità il meccanico per ogni evento/danno derivante da vizi/difettosità del veicolo stesso impegnandosi nel frattempo a risarcire ogni danno a cose e persone che tali vizi/difettosità potessero provocare....

ovvio, poi è necessario dimostrare che il danno è stato causato dallo stato non adeguato del veicolo e non da un errore del meccanico o da un difetto del banco stesso....
Post: 51
Smarmittino
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17/01/2008 00:06
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
Inizio con ordine e scusate il ritardo nel rispondere...

"monsterluca.78":


alla fine la cosa migliore è una dichiarazione esperessa del cliente, per quanto concerne la colpa grave si è chiaro che potrebbe esserci solo nel caso come hai detto te il meccanico si scordasse di mettere l'olio nel motore ma anche se cosi fosse il meccanico non avrebbe modo di dimostrarlo in quanto loro l'olio motore lo prendono dai fusti da 100 litri e oltre e scaricano tutto alla fine non prendono il litro in negozio e glie lo mettono in fattura



ci ho messo un po a capire  §41§ comunque non è come dici te perchè da una eventuale perizia tecnica sul mezzo si capisce se il motore ha fuso perchè non era lubrificato ed allora si può fare causa al meccanico comunque...



"monsterluca.78":


comuqnue preparerò un modulo con tale clausola dove il cliente prima di salire sul banco deve accettare e quindi nella consapevolezza dei possibili risvolti



è la scelta migliore monsterluca, ricordati sempre che la disciplina delle clausole vessatorie impone l'espressa accettazione...e visto che ci sei non dimenticarti la tutela dei dati personali se il meccanico cmq archivierà questi moduli ex 196/2003...ci sono sanzioni molto pesanti..



"D@go":


Io , ad esempio , non accetterei mai di firmare una clausola vessatoria come quella da te proposta (se il meccanico commette un errore se ne deve fare carico lui , non il cliente !!!)



Ti quoto in pieno, io se un meccanico che mi proponesse una cosa del genere lo manderei a cagare



"D@go":


La situazione da te prospettata è da considerarsi infatti caso limite e come tale va considerata (il meccanico in quel caso se è certo delle sue ragioni accetterà  andrà in causa con il cliente vincendo la causa) .



non è proprio così dago, meglio cautelarsi, soprattutto dopo brutte esperienze...le cause sono tempo, denaro e preoccupazioni..



"D@go":


Se il meccanico vuole stare tranquillo puo' semplicemente sottoscirvere una polizza RC a sue spese .



Potrebbe essere una valida alternativa e non credo neanche troppo onerosa, oramai tutti i liberi professionisti la sottoscrivono (soprattutto i medici...)



Ora, ho seri dubbi a comprendere daltaddo:

"daltaddo":


1) posto che il meccanico è tenuto a eseguire lavori sempre e comunque " a regola d'arte" e che quindi non può escludere la propria responsabilità in caso di suo errore



Quello che scrivi può essere corretto ma non tanto pertinente..vale come presunzione, ma nel nostro ordinamento, è perfettamente ammissibile una clausola di esclusione di responsabilità preventivamente concordata, anche per colpa. Il Bianca parla di colpa lieve, la giurisprudenza parla di colpa non grave o dolo. La ragione è la fondamentale esigenza di buona fede per la quale il soggetto non può sottrarsi alle conseguenze del suo agire in grave contraddizione con l'impegno assunto (art 1229 c.c.)



"daltaddo":


ecco la soluzione: si fa firmare una dichiarazione al proprietario del veicolo in cui dichiara che il veicolo è perfettamente in regola/funzionante e in grado di sostenere la prova al banco e che, quindi, esonera da responsabilità il meccanico per ogni evento/danno derivante da vizi/difettosità del veicolo stesso impegnandosi nel frattempo a risarcire ogni danno a cose e persone che tali vizi/difettosità potessero provocare....



Si ok, ma come può tutelare il meccanico? Ti sei risposto da solo dicendo che poi : " è necessario dimostrare che il danno è stato causato dallo stato non adeguato del veicolo e non da un errore del meccanico o da un difetto del banco stesso....". Mi chiedo: allora a che serve tutto ciò? Se si parte dal presupposto di tutelare l'amico meccanico utilizziamo uno strumento che possa servire davvero. La tua soluzione mi sembra un buco nell'acqua e ti dico di più, non ha nessuna influenza perchè il tizio ti porta, come tutti noi ducatisti (ad eccezione di una decina di geni che ne sanno più degli store...vedi dago, zaco etc. etc.), le 14 fatture dei tagliandi (gli store hanno poi tutto sul pc e poi ci sono i timbri sul libretto) ed il gioco è fatto: siamo al punto di partenza.

Concludo dicendo la mia: apporre la clausola si può fare, ma credo che crei più cattiva pubblicità che altro, io ho seri dubbi che qualcuno si imbarchi in una causa per danneggiamento alla moto dopo una prova su banco, è davvero complesso dimostrare il nesso di causalità e per davvero dico quasi impossibile..
Post: 18
Smarmittino
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17/01/2008 09:15
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
rispondendo rapidamente a desmop

piccolo nata: la definizione di "regola d'arte" supera in qualche modo la distinzione tra colpa lieve (per la quale una qualche clausola di esonero di reponsabilità sarebbe ammissibile) e colpa grave (il dolo non lo considero nemmeno in quanto ovvia la questione) in quanto l'impegno di eseguire il lavoro a "regola d'arte " esclude in sè e per sè la possibilità di escludere la responsabilità per colpa lieve (almeno, secondo certa giurisprudenza, l'obbligazione di risultato che l'artigiano assume con l'impegno alla regola d'arte non è suscettibile di essere limitata con clausole di esclusione di responsabilità che contraddirebbero il principio di obbligazione di risultato stessa)

comunque, ripensandoci un po' su...la prova al banco potrebbe anche non rientrare nella casistica delle operazioni che un artigiano deve rendere "a regola d'arte"....

tornando sul punto principale...in realtà siamo sostanzialmente della medesima idea, non esiste una dichiarazione salvifica per l'artigiano in quanto in ogni caso se il cliente volesse sostenere la colpa dello stesso dovrebbe dimostrarla prima di ottenere il risarcimento.

sostanzialmente il senso di una dichiarazione come quella da me descritta è  l'effetto deterrente, un avvertimento per il cliente - che è ben conscio dello stato in cui si trova la propria moto- e quindi di fronte ad una dichiarazione del genere potrebbe decidere di non rischiare...
Post: 51
Smarmittino
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17/01/2008 10:47
 
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Re: esonero responsabilità cedimenti su banco prova
"daltaddo":


piccolo nata: la definizione di "regola d'arte" supera in qualche modo la distinzione tra colpa lieve (per la quale una qualche clausola di esonero di reponsabilità sarebbe ammissibile) e colpa grave (il dolo non lo considero nemmeno in quanto ovvia la questione) in quanto l'impegno di eseguire il lavoro a "regola d'arte " esclude in sè e per sè la possibilità di escludere la responsabilità per colpa lieve (almeno, secondo certa giurisprudenza, l'obbligazione di risultato che l'artigiano assume con l'impegno alla regola d'arte non è suscettibile di essere limitata con clausole di esclusione di responsabilità che contraddirebbero il principio di obbligazione di risultato stessa)



Non sono d'accordo daltaddo la giurisprudenza non nega una clausola di limitazione per colpa (nelle modalità del precedente post), ed è logico proprio per il fatto che il principio di risultato dell'obbligazione stessa non viene contraddetto.
Il concetto di regola d'arte che indichi te credo si attagli più ad un artigiano, ad un muratore o ad un carrozziere. Come tu stesso hai notato, qui si parla di mettere la moto sul banco e cercare di tirar fuori qualche cavallo in più... Tra l'altro, nella mia ignoranza meccanica credo che i parametri impostati dal meccanico restino e siano verificabili a posteriori per dimostrare l'impossibilità che il suo lavoro abbia causato il danno...




"daltaddo":


tornando sul punto principale...in realtà siamo sostanzialmente della medesima idea, non esiste una dichiarazione salvifica per l'artigiano in quanto in ogni caso se il cliente volesse sostenere la colpa dello stesso dovrebbe dimostrarla prima di ottenere il risarcimento.
sostanzialmente il senso di una dichiarazione come quella da me descritta è  l'effetto deterrente, un avvertimento per il cliente - che è ben conscio dello stato in cui si trova la propria moto- e quindi di fronte ad una dichiarazione del genere potrebbe decidere di non rischiare...



C'è molta differenza in quello che diciamo sotto il profilo sostanziale e procedimentale: l'effetto che si vuole raggiungere o meglio quello che mi ero prefissato era di offrire uno strumento che tutelasse completamente il meccanico. Sicuramente non è possibile costruire un negozio giuridico che lo tuteli in toto, quindi ho pensato: già il cliente deve dimostrare la colpa del meccanico, quindi il nesso di causalità tra azione e distruzione della moto, se io gli impongo addirittura di dimostrare una colpa grave sono molto più tranquillo..questo era il senso del mio ragionamento e non mi è sembrato di coglierlo nel tuo.
In definitiva, oltre alla deterrenza, volevo cercare di aggravare l'onere di provare il danno da parte del cliente, ma soprattutto avvertire il suo avvocato dell'impresa che si stanno preparando a fare se non hanno delle prove decisive, ma soprattutto se ci vogliono provare.... 
[Modificato da desmoP 17/01/2008 10:50]
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