Re: controllo con la paletta dentro lo scarico
"polizia municipale loiano":
facciamo un veloce riepilogo per quanto riguarda lo scarico
ASSENZA DB KILLER
in questo caso le F.d.O possono applicare solo (SOLO) l'art. 72 commi 1 e 13 del CDS
L’articolo 72 prescrive
al comma 1) che i veicoli devono essere equipaggiati con lett.b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
al comma 13) stabilisce che Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
RUMORE
si applica l'art. 155 cds (limitazione dei Rumori)che dice
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
se la pattuglia ha a disposizione il fonometro, e verifica il superamento dei decibels (riportati nella carta di circolazione) può essere tentata ad applicare l'art. 78 (modifica alle carattristiche costruttive) soprattutto se il superamento della soglia dipende da interventi di alterazione del dispositivo silenziatore
umberto
Quindi anche in caso di scarico non omologato si dovrebbe applicare il 72 c13 dato che il dispositivo non è conforme ai provvedimenti, con sanzione minima di 84 €.
La stessa cosa dovrebbe valere anche in caso di prova fonometrica con un omologato senza db-k, dato che nonostante il dato sia segnato sul libretto, l'alterazione dello scarico è ricompreso al punto "b" del comma 1.
Il 72 c13 e non il 78 dovrebbe essere applicato anche in caso di pneumatici non a libretto, visto che il comma 1 li menziona al punto "e".
http://www.codicestradainfantino.it/cod ... Art.72.htm