Re: kit del motociclista consapevole
TARGA INCLINATA
a violazione più pesante è la targa inclinata oltre 30°
"articolo 100 comma 9 lett.b) commi 13 e 15 in relazione art. 259 lett.d) del regolamento"
sanzione 84 euro + fermo amministrativo per 3 mesi
in questo caso c'è poco da dichiarare a verbale, soprattutto se l'angolo di inclinazione è molto superiore al consentito.
qualora invece l'inclinazione si mantenga all'interno esempio dei 40°, si può porre l'attenzione sul metodo di misurazione cioè
lo strumento usato
il livello del piano di appoggio del motoveicolo
il metodo di misurazione (sarebbe opportuno non smontare dalla moto)
i 3 elementi vanno documentati , meglio se con foto
a verbale si dichiara una generica contestazione dei metodi e strumenti utilizzati, successivamente andrà proposto ricorso al G.d.P
E' evidente che se a verbale contesto precisamente che la misurazione non è stata effettuata a veicolo scarico (comma. 1 lett. g) art 259 del regolamento) , perchè io ero in sella, mi fanno smontare e viene rifatta la misurazione
RIPETO SINO ALLA NOIA, "la targa inclinata non serve a nulla, tenetela perpendicolare e avete risolto tutti i problemi
vi sono colleghi che sostengono la necessità di omologazione del portatarga applicando nel caso l'art 72 c. 13 e minacciando l'art 78
nel caso in applicazione art. 72 c. 13 per portatarga non omologato
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
a verbale inserite "vedasi dichiarazioni allegate sottoscritte in calce"
Il sottoscritto _____________________proprietario/conducente del veicolo targa____________con riferimento al verbale su esteso dichiara
In merito alla presunta necessità di omologazione del porta targa il Ministero dei Trasporti si è inequivocabilmente espresso con due concordanti atti
a) parere prot. 5591 del 07.01.2005 (
b) circolare prot. 102075/23.30 del 26.11.2009
con il primo parere iol Ministero dichiara che "fra le caratteristiche costruttive essenziali soggette a regolamentazione vi è l'alloggiamento targa e non il portatarga.. precisando che non vi è nessuna norma specifica relativa al portatarga purchè quest'ultimo sia installato all'interno dell'alloggiamento previsto per la targa
nella circolare del 2009 si legge " la citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento targa, nonchè le relative specifiche di posizione affinchè sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa , nè vieta l'uso di portatarga
Considerato il principio di legalità sancito dall'art. 1 legge 689/81 secondo il quale "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.", considerato che nessuna norma impone omologazione del portatarga, si ritiene il verbale in oggetto, privo di fondamento e quindi illegittimo
data______________ Firma______________________________
L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare