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art 78 c.d.s.

Ultimo Aggiornamento: 22/05/2006 19:47
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Post: 718
Città: ASTI
Smarmittino
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19/05/2006 00:50
 
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Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997



Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:


ex 00 0000

Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

----------------------------------------------------------------


qualcuno saprebbe spiegarmi in parole semplici questo articolo del c.d.s. che viene sanzionato con 365 euro di multa, sequestro del libretto e revisione straordinaria del veicolo?

[Modificato da desmoteo 19/05/2006 0.52]

[Modificato da desmoteo 19/05/2006 0.54]

Post: 2.535
Città: CAGLIARI
Monsterista implume
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19/05/2006 22:47
 
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eheh benvenuto nel club dei fuorilegge !!!!
[SM=x35593]
iinnzitutto quello che hai postato non è l'articolo 78 ... ma è la famosissima ormai ( la conosco quasi a memoria ..) circolare ministeriale che regola la sostituzione dei silenziatori originali con altri OMOLOGATI aftermarket .. quelli coi dbkiller per intenderci ..... con i quali nn vi è obbligo di visita alla mctc se cambi il silenziatore e nn vi è multa nonostante i nostri amici puffi dicano il contrario [SM=x35596] ...

L'articolo 78 si occupa di modifiche alla moto come pure il 71 e il 72 ... se li cerchi ( www.patente.it ) leggili e vedrai che vi è molta confusione ...
se usi la funzione cerca troverai vagonate di discussioni in merito


buona lettura [SM=x35589] [SM=x35589] [SM=x35589]
Post: 1.539
Monsterista implume
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20/05/2006 10:09
 
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eh già... i db killer... chissà dove sono finiti i miei? [SM=x35592]
Post: 718
Città: ASTI
Smarmittino
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20/05/2006 13:20
 
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Re: eheh benvenuto nel club dei fuorilegge !!!!
Scritto da: Monster Joe 19/05/2006 22.47
---------------------------
> [SM=x35593]
> iinnzitutto quello che hai postato non è l'articolo
> 78 ... ma è la famosissima ormai ( la conosco quasi
> a memoria ..) circolare ministeriale che regola
> la sostituzione dei silenziatori originali con
> altri OMOLOGATI aftermarket .. quelli coi dbkiller
> per intenderci ..... con i quali nn vi è obbligo
> di visita alla mctc se cambi il silenziatore e
> nn vi è multa nonostante i nostri amici puffi dicano
> il contrario [SM=x35596] ...
>
> L'articolo 78 si occupa di modifiche alla moto come p
> ure il 71 e il 72 ... se li cerchi ( www.patente.it
> ) leggili e vedrai che vi è molta confusione ...
> se usi la funzione cerca troverai vagonate di di
> scussioni in merito
>
>
> buona lettura [SM=x35589] [SM=x35589] [SM=x35589]
>
---------------------------

Nel club dei fuorilegge ci sono entrato già da molto tempo...!

Comunque... leggendo questa ciecolare, mi pare di capire che la sostituzione dell'intero impianto di scarico deve essere sanzionata con l'articolo 78, mentre questo non deve essere applicato se la sostituzione avviene per il solo silenziatore.
Come tutti i testi delle leggi, anche questo è incomprensibile da noi semplici "esseri umani" e, ad una prima lettura,viene automatico pensare che anche i silenziatori devono essere sanzionati con il 78..
Ma se poi leggo qui

L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.

mi sembra di capire che i soli silenziatori non rientrano nel 78.

C'è qualche avvocato o qualche tutore dell'ordine nel forum che può darmi spiegazioni..?
Post: 2.535
Città: CAGLIARI
Monsterista implume
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20/05/2006 23:22
 
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Re: Re: eheh benvenuto nel club dei fuorilegge !!!!
Scritto da: desmoteo 20/05/2006 13.20
---------------------------
> mi sembra di capire che i soli silenziatori non rient
> rano nel 78
.
>

>---------------------------
mi sembra di capire che i soli silenziatori non rient
> rano nel 78
.

eheheh .. i soli silenziatori non rientrano nel 78 SE SONO OMOLOGATI ..... altrimenti rientrano nel 78 ma anche nel 72 comma 13 ( mi pare...)

.. queste leggi non è che sono incomprensibili .. sono scritte male !!!

Ciao [SM=x35581]



[Modificato da Monster Joe 20/05/2006 23.23]

Post: 2.535
Città: CAGLIARI
Monsterista implume
OFFLINE
20/05/2006 23:26
 
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mi permetto di postare l'art.72 comma 13 :
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .

Mi pare che sia l più adatto , perche lo scarico non omologato è uno scarico non conforme ....


Vorrei aggiungere comunque che solo l' articolo 79 cita gli scarichi e nel caso di più articoli applicabili ci si dovrebbe riferire a quello che maggiormente si avvicina al contesto ....


Post: 718
Città: ASTI
Smarmittino
OFFLINE
22/05/2006 19:47
 
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Re:
Scritto da: Monster Joe 20/05/2006 23.26
---------------------------
> mi permetto di postare l'art.72 comma 13 :
> 13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati
> nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi
> ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
> disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti

> è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
> di una somma da euro 71 a euro 286 .
>
> Mi pare che sia l più adatto , perche lo scarico non
> omologato è uno scarico non conforme ....
>
>
> Vorrei aggiungere comunque che solo l' articolo 79 cita gl
> i scarichi e nel caso di più articoli applicabili
> ci si dovrebbe riferire a quello che maggiormente
> si avvicina al contesto ....
>
>
>
---------------------------
quindi, per i silenziatori, non deve essere applicato il 78.. giusto?
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