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attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA

Ultimo Aggiornamento: 11/09/2013 23:35
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Post: 460
Smarmittino
OFFLINE
05/05/2011 14:50
 
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Re: attenzione alle targhe inclinate -CAMBIATA LA NORMATIVA
"SnOoPy8":

Ieri sequestrata moto ad un socio, seppur con inclinazione targa a norma, avendo il portatarga regolabile sequestro libretto per 3 mesi, 380euro di multa.

Bah...


NON RIESCO AD INVIARE NULLA SNOOPY (E' IN FERIE???? CHE FINE HA FATTO???) QUINDI POSTO UN POSSIBILE MODELLO DI RICORSO..SE CASPITASSE LA MEDESIMA SITUAZIONE AD ALTRI SOCI

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

RICORRE

Il/la sig. ................., nato/a a ................. il ................. e residente a ................. cap.................via ................. n. .... tel ................. E-mail ................. Fax ................., ai fini del presente ricorso domiciliato presso: ....................

CONTRO



AVVERSO

Il verbale di accertamento CONTESTATO I DATA
Per i seguenti motivi:

FATTO:
in data alle ore il sottoscritto percorreva , a bordo del motociclo aprilia targa ______ di sua proprietà, via ___________; giunto all’altezza del civico (progressiva chilometrica), gli veniva intimato l’alt da parte di una pattuglia dI
La pattuglia dopo il ,controllo documenti , riteneva elevare verbale N. ex art. 78 c. 3 e 4 CDS (ALLEGATO 1) in quanto il portatarga installato era, a detta dei verbalizzanti “dotato di dispositivo basculante che permetteva di modificare l’inclinazione della targa” (O ALTRA MOTIVAZIONE A VERBALE , considerando ciò modifica alle caratteristiche costruttive .
DIRITTO:
premesso che il preteso “dispositivo basculante” si sostanzia in una vite.. preme rilevare in punto di diritto quanto segue:
l’art. 78 c. 3 cds cita
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596
La carta di circolazione del motoveicolo di mia proprietà non riporta nessuna caratteristica peculiare del porta targa , nè del relativo alloggiamento. In quanto al certificato di omologazione o di approvazione essi sono detenuti dal centro prova autoveicoli (CPA) che ha omologato il prototipo, e presso la casa costruttrice… non era e non è in dotazione della pattuglia che ha ritenuto elevare la sanzione ex articolo 78 con relativo ritiro della carta di circolazione.
Viene da chiedersi sulla base di quali valutazioni la pattuglia abbia ritenuto elevare il verbale oggetto della presente opposizioni, in considerazione del fatto che la caratteristica costruttiva modificata deve essere riportata sia nel certificato di omologazione che nella carta di circolazione.. la e che ho ritenuto sottolineare non è mera congiunzione ma indica che la caratteristica deve essere riportata in entrambi i documenti.
IL legislatore non metta mai le congiunzioni per caso e quella E significa che sono sanzionate ai sensi con il comma 3 dell’art. 78 cds solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e a i dispositivi di equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) nella carta di circolazione.

La domanda assume particolare rilevanza alla luce di due successive note e circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con riferimento alla targa e al suo alloggiamento nei motocicli.
NOTA PROT.5591 /2004 MINSTERO TRASPORTI – CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI – ROMA (ALLEGATO 2)
La nota inviata ad una ditta costruttrice di moto ha per oggetto “porta targa inclinabile…..). Il Ministero delle infrastrutture e Trasporti , organo di indirizzo in materia di circolazione stradale ed applicazione del CDS Comunica che:
“fra le caratteristiche essenziali soggette a regolamentazione vi è l’alloggiamento targa e non il porta targa. I motocicli infatti devono rispondere alle norme tecniche specifiche contenute nella direttiva comunitaria 93/94 modificata dalla direttiva 1999/26/CE relativa a “Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due e tre ruote” Non vi è nessuna norma specifica relativa al porta targa purchè quest’ultimo sia installato all’interno dell’alloggiamento previsto per la targa.
Con ulteriore nota MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 26/11/2009 PROT.102075/23.30 (CHE SI RIPORTA INTEGRALMENTE) vengono ulteriormente chiariti i limiti di applicazione dell’articolo 78 CDS
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito.

Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di quest'Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni”
Quindi con due successive note il ministero Ha escluso che modifiche al porta targa (nota 5591/2004) e all’alloggiamento ( nota 102075/2009) comportino visita di prova e quindi siano sanzionabili ex articolo 78 CDS
PER QUANTOSOPRA ESPOSTO SI RICHIEDE CHE CODESTO SPETT.LE GIUDICE DI PACE VOGLIA ACCOGLIERE IL PRESENTE RISORSO ANNULLANDO IL VERBALE OPPOSTO.
E considerato che:
Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, l'odierno ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera e subire i ritiro della carta di circolazione e presentarsi presso l’Uffiico Provinciale ex MCTC per visita di prova , con grave pregiudizio patrimoniale e non. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Sussistendo quindi il fumus boni iuris e il periculum in mora, si ritengono integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato con restituzione della crta di circolazione

CHIEDE
Per quanto sopra esposto e in considerazione che il verbale, oggetto del presente ricorso risulta sguarnito di elementi utili a supportare e riscontrare la valutazione degli agenti verbalizzanti
All’ Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessorie , di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.

Con vittoria di spese di lite.

Dichiara

Ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa e' di € 398,00. Pertanto versa il contributo di € 33,00 [e € 8 per spese forfettizzate].

Si allega:
- atto impugnato in originale
- copia del documento di identità
- n 5copie del ricorso
- ricevuta di pagamento del contributo unificato [e € 8 per spese forfettizzate]

L'operatore di Polizia Stradale è colui che in un minuto è tenuto a prendere decisioni che Magistrati, Politici, Giornalisti o semplici cittadini avranno giorni, mesi, anni per criticare
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